Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la scadenza dei termini fissati per il compimento dell'espropriazione nel provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, in assenza di una valida proroga degli stessi - che, a norma dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, deve provenire dalla stessa autorità che ha dichiarato la pubblica utilità e ha fissato i termini originari - , comporta la cessazione della occupazione legittima dell'area destinata all'espropriazione, divenendo altresì irrilevante qualunque prolungamento del periodo di occupazione successivamente disposto anche per effetto di proroga automatica "ex lege".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5048 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VALLEDIL Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 39, presso l'avvocato ANGELONE ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTEFUSCO RAFFAELE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BOCOGE SpA COSTRUZIONI GENERALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLLINA 36, presso l'avvocato GIUFFRÈ, rappresentata e difesa dall'avvocato RIZZI RENATO, giusta delega in calce al ricorso notificato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 97/98 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 14/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Montefusco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Rizzi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19 luglio 1991, la società LE n.c. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Campobasso, l'impresa NI s.p.a nei cui confronti formulava varie domande restitutorie e risarcitorie, a tutela dei fondi e dei beni aziendali di sua proprietà che assume illegittimamente appresi ed occupati al fine della esecuzione dei lavori di costruzione della variante tra le SS.SS. 87 e 618.
Deduceva, infatti, per un verso, che l'occupazione era stata attuata oltre il termine simestrale di efficacia di cui all'art. 20 l. 1971 n. 865 e, per altro verso, che il decreto di esproprio era intervenuto allorché erano già spirati i termini finali di efficacia della dichiarazione di p.u.
Con sentenza del 4 marzo 1997, il Tribunale respingeva integralmente la domanda rilevando per il primo profilo, la tempestività della occupazione: ed argomentando, relativamente al secondo profilo, che la prospettazione di illegittimità del decreto espropriativo - in ordine alla quale non si sarebbe regolarmente formato il contraddittorio (per essere stata essa in tali puntuali termini esplicitata solo in comparsa conclusionale) - era comunque infondata perché quel decreto era "intervenuto entro il termine di proroga della occupazione temporanea (7 aprile '95)". Proponeva appello la sola LE e sosteneva che il Tribunale aveva triplicemente errato nel ritenere la tempestivita' della occupazione;
nell'affermare - contro il testuale tenore dell'atto introduttivo del giudizio - che essa società avesse tardivamente dedotto l'illegittimità del provvedimento ablatorio per adozione dopo la scadenza dei termini finali di efficacia della dichiarazione di p.u.: e comunque nel reputare infondata tale deduzione, non avvedendosi che "il D.M. n. 443 dell'8.4.92 aveva prorogato i termini di completamento dei lavori e delle espropriazioni in giorni 1080 e quindi solo fino al 24 marzo 1995", mentre il decreto espropriatorio era intervenuto nell'aprile successivo.
La Corte territoriale respingeva, a sua volta, ogni motivo di gravame.
Ed avverso quest'ultima sentenza, depositata il 14 dicembre 1998, la LE ricorre ora per cassazione. Resiste la NI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Non essendo più contestata dalla ricorrente LE la tempestività della occupazione, ne' essendovi ricorso incidentale della impresa intimata in ordine alla rituale formazione del contraddittorio (presupposta dalla Corte di appello) relativamente alla "legittimità del decreto espropriativo", proprio ed unicamente tale ultima questione (che involge la verifica di intervenuta scadenza o meno dei termini finali della dichiarazione di p.u. alla data di emanazione di quel decreto) esaurisce il thema decidendum in questa sede, per effetto delle censure di violazione di legge (artt. 13, l. 2359/1865, 20 l. 865/1971) e di vizi di motivazione formulate, con l'unico complesso motivo del ricorso, avverso la soluzione (negativa) data al quesito dalla Corte di appello di Campobasso. 2. - Nel respingere, sul punto, il motivo di gravame i giudici di quella Corte hanno invero testualmente affermato che "deve ritenersi tempestiva l'espropriazione pronunziata dal Prefetto il 5 aprile 1995 perché il termine di ultimazione dei lavori veniva ulteriormente prorogato di anni due ai sensi dell'art. 22 l. 1991 n. 158".
Ora però il termine prorogato dalla su richiamata norma è propriamente ed esclusivamente quello "di cui al secondo comma dell'art. 20 l. 1971 n. 865" e cioè il termine massimo di durata della "occupazione di urgenza".
Ma - come esattamente rilevato dalla ricorrente - la proroga della occupazione temporanea non incide di per sè sui termini della pubblica utilità, i quali ultimi possono bensì essere a loro volta prorogati (anche più di una volta: cfr. Cass. nn. 1962/ 95; 6399/90), ma in via autonoma, da parte della medesima autorità che li ha inizialmente stabiliti nella dichiarazione di p.u. ed in presenza dei presupposti e con le modalità di cui all'art. 13 l. 1865 n. 2359. Per cui ove - in tesi - il termine finale della occupazione, anche per effetto di proroga automatico ex lege, non coincida con i termini finali della p.u., l'occupazione non può comunque reputarsi legittima oltre la data in cui sia cessata l'efficacia della dichiarazione di p.u. (cfr. anche n. 9384/99). In applicazione di tali principi, i giudici a quibus avrebbero dovuto quindi verificare se i termini finali della dichiarazione di p.u. non fossero scaduti - come sosteneva l'appellante - prima della emanazione del decreto ablatorio (il quale sarebbe stato adottato, in tal caso, in carenza di potere) e non appagarsi dell'intervenuta proroga della (sola) durata della occupazione d'urgenza. Per tale profilo è pertanto fondata la doglianza della ricorrente.
Il ricorso va di conseguenza accolto e, per l'effetto, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra Corte di merito che si designa in quella di Napoli, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001