Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11590 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' L REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ---- ------ 11590/ 0 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 24356/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron. 25465 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 30/01/03 Dott. PA STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA 3 sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro domiciliata in ROMA SONZOGNI MANUELA, elettivamente VIA VALADIER 27, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MASSIDDA, che la rappresenta e difende PI LL, giusta unitamente all'avvocato 2003 delega in atti;
- controricorrente 608 -1- avverso la sentenza n. 159/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 07/08/00 R.G. N. 293/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ministero del Tesoro
contro
NI UE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 10 settembre 1999 UE NI, nella qualità di genitore e legale rappresentante del minore PA ZA, premettendo che a seguito di visita di revisione eseguita dalla competente Commissione Medica Periferica era stato revocato il beneficio dell'indennità di accompagnamento prima goduto dal figlio PA ZA, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Brescia in composizione monocratica il Ministero del Tesoro e l'INPS, oltre la Regione Lombardia e il Ministero dell'Interno, successivamente estromessi dal giudizio sin dal primo grado, al fine di ottenere da ciascuna delle amministrazioni convenute, nei limiti delle rispettive competenze, il ripristino della prestazione revocata. Con sentenza in data 17 marzo 2000 il Tribunale adito, disposta consulenza tecnica, condannava l'INPS al pagamento della chiesta indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° settembre 1998 oltre interessi legali sui ratei arretrati e oltre le spese di lite poste in solido a carico dell'INPS e del Ministero. Con sentenza in data 29 giugno 2000 la Corte d'Appello di Brescia rigettava l'appello del Ministero del Tesoro osservando che il minore PA ZA, con entrambe le gambe amputate sino alla coscia a seguito di un investimento subito ad opera di un camion nell'aprile del 1994, nonostante la procedura riabilitativa e la protesi utilizzate, sulla base di quanto riferito dal nominato consulente tecnico d'ufficio era di fatto impossibilitato a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore specie su superfici non piane e per salire le scale e, comunque, non era in condizioni di provvedere agli atti quotidiani della vita della vestizione, della svestizione e della nutrizione senza assistenza continua. Il Ministero del Tesoro ricorre per cassazione con due motivi. Resiste l'intimata, nella qualità, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Il Ministero ricorrente, pur deducendo formalmente con i due dedotti motivi violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia, in realtà propone censure sull'accertamento di fatto eseguito dal giudice di I soggetto merito in ordine alla sussistenza dell'accertato stato invalidante, ritenuto idoneo, sulla base dell'eseguito accertamento tecnico d'ufficio, per entrambe le condizioni alternativamente richieste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 ai fini dell'indennità di accompagnamento. Secondo il Ministero ricorrente, infatti, la accertata difficoltà del piccolo ZA di superare particolari ostacoli o dislivelli integrerebbe una difficoltà e non già una impossibilità della deambulazione e, peraltro, a carattere temporaneo e non permanente. Inoltre il Ministero ricorrente deduce che gli atti quotidiani della vita costituiti dalla vestizione e svestizione e dagli atti di nutrizione, peraltro non indicati, questi ultimi dal c.t.u., contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Brescia, sono consentiti al piccolo ZA senza necessità di assistenza continua, essendo egli fornito degli arti superiori e avendo, peraltro, dimostrato di essere capace di deambulazione autonoma con l'aiuto di antibrachiale. La Corte osserva che il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché questa presenti una deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, mentre la contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in modo da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. ( v. Cass. 2 gennaio 1996 n. 914 ). Nella specie, però, non sussiste né l'uno né l'altro dei vizi denunciatí, avendo la Corte d'Appello di Brescia,con motivazione esauriente e logica,attentamente vagliato il parere del nominato c.t.u. aderendovi non già acriticamente ma con osservazioni logiche e 2 appropriate e rilevando che la grave infermità del piccolo ZA non lo pone in condizioni di deambulare autonomamente, essendogli impossibile tale deambulazione per salire le scale o per camminare su superfici non piane, o di provvedere senza assistenza continua agli atti quotidiani essenziali della vita, in considerazione del fatto che per il compimento di tali atti non sono sufficienti i soli arti superiori. Al riguardo le censure mosse dal Ministero si configurano, perciò, come mere richieste di una diversa valutazione delle risultanze processuali in senso conforme alle aspettative del Ministero ricorrente e, quindi, in richieste non devolubili al giudice della legittimità. Il proposto ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente alle spese del giudizio in 0.11 0.0 oltre euro 3000,00 ( tremila /00) per onorari. euro... Così deciso in Roma il 30 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Motel Capitanis Il Presidente Mileo Phle IL CANCELLIERE I Depositato in Cancelleria D , A A O S M 0 L S E 1 L R A Boggi, 2 16, 2003 P 3 . O T 3 , T B 5 I R A IL CANCELLHERE S 'A D . E L P N A S L T E I S 3 N D O 7 - I G P S 8 O IM - N 1 A E 1 A S D D I E E , A E G O T R O G N T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D 3