Sentenza 4 novembre 2005
Massime • 1
I documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'articolo 613 cod.proc.pen., diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà, sicchè in Cassazione possono essere prodotti esclusivamente documenti che l'interessato non era in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2005, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 04/11/2005
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1834
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 044677/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
AR MA FR BE, N. IL 24/01/1949;
avverso ORDINANZA del 13/05/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 29/03/2003 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato fondata la domanda di AR MA FR TO di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 30/07/2000 al 22/03/2002, ma, applicato il principio di cui all'art. 314 c.p.p., comma 4, essendo stata parte della durata della custodia cautelare computata per ridurre pene da espiare per condanne definitive, ha liquidato l'indennizzo in Euro 16.000,00 per complessivi mesi tre e giorni ventisei di detenzione ingiustamente subita. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della suindicata ordinanza, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., comma 4, in quanto l'intero periodo di custodia cautelare era stato computato al fine di ridurre una pena di anni tre di reclusione, come da provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna del 22/01/2003, che allegava al ricorso per cassazione. Il difensore dell'AR ha depositato memoria in data 3/11/2004, deducendo, in primo luogo, l'inammissibilità del proposto gravame, avendo il P.G. territoriale allegato al ricorso per cassazione un provvedimento già esistente all'epoca in cui fu trattata e decisa l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione, e come tale quindi irricevibile dalla Suprema Corte. La difesa dell'AR ha poi sostenuto residuare un "credito di pena" di mesi due e giorni due, in base a documentazione da lui prodotta, da ritenersi esigibile, se ammessa quella del P.G..
Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato una memoria in data 29/10/2005, assumendo la fondatezza del ricorso del P.G. territoriale, e chiedendone quindi l'accoglimento. Si premette che nella specie non è in discussione l'applicazione di quella parte dell'art. 314 c.p.p., comma 4, (e nemmeno vi è contrasto sulla sua interpretazione), secondo il quale "il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena".
Il contrasto sorge sull'entità della riduzione, che, per il P.G. deve essere totale, e quindi tale da escludere il diritto all'indennizzo, mentre secondo il beneficiario la riduzione non può che essere parziale, in base ad altro computo.
Preliminare è però la questione dell'ammissibilità o meno della allegazione della documentazione prodotta dal P.G. per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, mentre, come risulta dal verbale dell'udienza camerale dinanzi alla Corte di Appello, il Procuratore Generale presente si era limitato a rimettersi alla Corte per ciò che concerneva la fungibilità della custodia cautelare con altre pene definitive.
Questo Collegio ritiene di aderire alla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale "i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà. È stato così esaltato il ruolo di pura legittimità della suprema corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. In Cassazione possono essere prodotti esclusivamente documenti che l'interessato non era in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio" (Cass. 04/08/1998 n. 4940;
conformi Cass. 26/10/1995, n. 12050; Cass. 9/061999 n. 10382; Cass. 29/10/2002 n. 41186). Nella specie, essendo stata l'istanza dell'AR decisa all'udienza del 13/05/2003, e recando il documento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna la data del 22/01/2003, il P.G. di Bologna ben poteva produrre il documento nella fase di merito, senza limitarsi a rimettersi alla Corte di Appello per la determinazione della fungibilità, attribuendo così all'organo giudicante l'onere di supplire anche alle inerzie delle parti, ed illegittimamente ha prodotto il documento per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Tale modus operandi è in contrasto con la specifica legge processuale, che ha voluto attribuire alla Suprema Corte la decisione sulle mere questioni di diritto, senza procedere a comparazioni documentali che andavano eseguite dal giudice di merito, qualora a quest'ultimo fosse stato esibito il provvedimento della Procura di Ravenna, ed inoltre contrasta con elementari principi di economia processuale;
infine, attribuisce alla Corte di Cassazione un potere di indagine suppletiva specifica del giudice di merito che assolutamente non spetta, e che non può essere giustificato dalla circostanza che il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione prevede solo due gradi di giudizio, verificandosi ciò per altri innumerevoli casi, come ad esempio, le sentenze di primo grado indicate dall'art. 593 c.p.p., comma 3. Ne consegue il rigetto del ricorso. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006