Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato, dopo aver nominato due difensori, si sia in concreto avvalso di uno solo di essi, affidandogli la propria difesa in ogni atto, adempimento o fase del procedimento, deve ritenersi che abbia inteso affidare le attività defensionali al difensore che lo ha effettivamente assistito, senza che ciò comporti la revoca della nomina al condifensore. Ne consegue che la nullità derivante dagli omessi avvisi a quest'ultimo del deposito della sentenza di primo grado e della fissazione dell'udienza davanti al giudice d'appello, configurano ipotesi di nullità relative, che devono essere eccepite nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 181 comma 3 dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 42922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42922 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 23/10/2002
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 01987
3. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 003566/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OC AL N. IL 10/09/1944;
avverso SENTENZA del 30/11/2001 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il P.M. nella persona del Dott. Fraticelli che ha concluso:
annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 30.11.2001 la Corte d'Appello di Reggio Calabria confermò la sentenza 5.12.1997 del Pretore di Locri con la quale RO QU era stato condannato, con le attenuanti generiche e i doppi benefici, alla pena di mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 171 bis L. 633/1941 ("perché, quale amministratore della soc. 'Computer shop', deteneva a scopo commerciale programmi per elaboratore illecitamente riprodotti, acc. in Locri il 29.08.1995"). Nel corso dell'udienza di trattazione la Corte predetta aveva rigettato con ordinanza l'eccezione, sollevata per la prima volta dalla difesa in via preliminare, di violazione del diritto di difesa per non essere stato dato avviso al condifensore Avv. Francesco Papadia dell'avvenuto deposito della sentenza di primo grado. Tale ordinanza costituisce oggetto del ricorso per Cassazione proposto personalmente dall'imputato, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge nonché erroneità e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, pur dando atto che l'omissione dell'avviso a uno dei due difensori nominati determina una nullità a regime intermedio, sostiene che l'altro difensore, Avv. Mollica, "non doveva ne' poteva sollevare alcuna eccezione alla prima udienza o durante l'intero iter del giudizio di primo grado;
ne' poi l'eccezione poteva essere sollevata dallo stesso Avv. Mollica nella redazione dei motivi di appello, in quanto egli non poteva essere a conoscenza se al condifensore fosse stato o meno notificato l'avviso di deposito della sentenza ne' aveva motivo di accertarsene". Il ricorrente conclude, quindi, affermando che all'Avv. Papadia "doveva essere notificato l'avviso di deposito della sentenza nonché l'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte d'Appello, ponendolo così nelle condizioni di adempiere al suo mandato difensivo nonché di presenziare al giudizio di secondo grado". Il ricorso è infondato. La conclusione deve discendere dalla soluzione dei quesiti seguenti, connessi tra di loro e in specifica connessione logica: 1) natura della nullità denunciata;
2) se, ove non si trattasse di nullità assoluta ed insanabile, al condifensore spettava o meno l'avviso di deposito della sentenza di primo grado;
3) quali le conseguenze della verificatesi omissione;
4) se al condifensore stesso spettava l'avviso della data fissava per la trattazione dell'appello - conseguenze dell'omissione. Sul primo punto non vi è possibilità di dubbio: la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che, quando l'imputato sia assistito da due difensori, l'omissione ad uno dei due di un avviso normativamente stabilito da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile, quando l'imputato e l'altro difensore siano stati presenti all'udienza medesima, in conseguenza della mancata formulazione della relativa eccezione entro i termini fissati dall'art. 182, comma 2, c.p.p. Nel caso in esame l'eccezione è stata formulata solo nella fase preliminare del giudizio d'appello, per cui la nullità è stata sanata.
Sul secondo punto, va rilevato che è altrettanto pacifico che, qualora al difensore di fiducia dell'imputato non sia stato dato il prescritto avviso dell'udienza ed egli non sia di conseguenza comparso all'udienza stessa, rimane tuttavia dovuto al medesimo difensore, in quanto tuttora investito del mandato e titolare quindi del diritto all'impugnazione, l'avviso di deposito della sentenza (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 1^, 7.12.1995 a 5897, Montaldo, rv. 203.040).
In ordine al punto sub 31, è nel caso in esame decisivo il principio dell'unicità del diritto di impugnazione (già enucleato come criterio fondamentale del sistema delle impugnazioni nel codice di rito previgente), in forza del quale, una volta che l'impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati (imputato o altro condifensore), il diritto all'impugnazione si è consumato, appunto perché già esercitato, e ultroneo sarebbe sostenere (come fa il ricorrente) la necessità di un ulteriore e autonomo esercizio da parte del difensore non avvisato. Nel caso in esame, quindi, la proposizione dell'appello da parte del difensore regolarmente avvertito rende priva di pratiche conseguenze, anche se formalmente esatta, la conclusione del ricorrente secondo cui "all'Avv. Papadia doveva essere notificato l'avviso di deposito della sentenza".
In ordine, infine, al quesito sub 4), i rilievi contenuti nella sentenza sono ineccepibili e allineati con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (puntualmente citata nella sentenza impugnata). Ed infatti, anche se non si vuoi giungere a parlare di rinuncia implicita al mandato (come pure ritenuto da questa Corte nella sent. Sez. 6^, 9.07.1997, n. 6660, Dragone e altri, rv. 209.731), va rilevato che nella specie si è verificato il caso (pure esaminato da questa Corte nella sent. Sez. 6^, 26.08.1994, n. 9305, Avventurato e altri) di un imputato che, pur avendo nominato due difensori, si è limitato in concreto ad avvalersi di uno solo di essi, sul quale ha concentrato la propria scelta originaria e al quale ha quindi affidato in toto la propria difesa, senza nulla mai rilevare o far rilevare circa l'assenza dell'altro e con la conseguenza che solo il primo ha espletato in modo personale, diretto ed autonomo l'incarico defensionale. Una situazione siffatta, pur non potendo comportare la revoca della nomina formalmente conferita, dimostra in modo univoco e concludente l'intenzione dell'imputato stesso di affidare la propria difesa al solo difensore che effettivamente lo ha assistito: da tutto ciò non può non conseguire che la nullità derivante dall'omessa notificazione al difensore mai stato presente dell'avviso della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) configura una nullità relativa che, in quanto tale, deve essere eccepita nel termine di cui all'art. 491 c.p.p. espressamente richiamato dall'ari 181, comma 3, c.p.p.. Anche a tale proposito, quindi, la nullità è sanata, avendo il condifensore eccepito nella fase preliminare del giudizio di appello solo la nullità per l'omesso avviso del deposito della sentenza di primo grado (e non anche quella dell'omesso avviso per l'udienza di trattazione).
Sulla base dei rilievi che precedono deve concludersi che, essendo insussistenti e comunque sanate le nullità denunciate, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2002