Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 42922
CASS
Sentenza 23 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso in cui l'imputato, dopo aver nominato due difensori, si sia in concreto avvalso di uno solo di essi, affidandogli la propria difesa in ogni atto, adempimento o fase del procedimento, deve ritenersi che abbia inteso affidare le attività defensionali al difensore che lo ha effettivamente assistito, senza che ciò comporti la revoca della nomina al condifensore. Ne consegue che la nullità derivante dagli omessi avvisi a quest'ultimo del deposito della sentenza di primo grado e della fissazione dell'udienza davanti al giudice d'appello, configurano ipotesi di nullità relative, che devono essere eccepite nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 181 comma 3 dello stesso codice.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 42922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42922
    Data del deposito : 23 ottobre 2002

    Testo completo