Sentenza 12 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2004, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
IN IN, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Manfredonia, presso il cui Studio, in Roma, Piazza della Libertà 20, elegge domicilio, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/06/99 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona, Sez. 6, il 3/02/1999, depositata il 06/07/1999. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 14/10/2003 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Centro di Servizio di Pescara, in sede di liquidazione ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, della dichiarazione di OS RI
relativa all'anno 1989 iscriveva a ruolo soprattasse, dovute in conseguenza degli insufficienti versamenti in acconto effettuati. Il contribuente proponeva ricorso alla C.T.P. di Ascoli Piceno la quale, con decisione n. 93/02/97, confermata in appello dalla sentenza della C.T.R. di Ancona in epigrafe indicata, lo accoglieva, opinando che le soprattasse non fossero dovute da quei contribuenti che si erano avvalsi del condono di cui alla Legge n. 413/1991 ed avevano effettuato il versamento dell'acconto IRPEF, sia pure tardivamente, purché entro la data del 29/04/1992.
Con ricorso notificato il 6/10/2000, ed affidato ad un mezzo, l'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello.
Il OS RI con controricorso notificato il 10/11/2000 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'Amministrazione Finanziaria censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis, comma 3 Legge n. 413/1991.
In particolare, la ricorrente deduce che i giudici di merito sarebbero incorsi nel denunciato vizio di violazione di legge per avere ritenuto non necessaria, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esclusione dalle soprattasse per quei contribuenti che oltre ad avvalersi del condono avessero pure effettuato entro il 29/04/1992 il versamento dell'imposta dovuta, la presentazione di apposita dichiarazione integrativa.
Sostiene, infatti, l'Amministrazione che il beneficio non opera automaticamente, ma è subordinato ad una specifica richiesta e che l'unico beneficio spettante a quanti hanno effettuato i versamenti integrativi entro il 29 aprile 1992, è "l'esenzione dell'obbligo di indicare nella dichiarazione integrativa gli estremi della cartella esattoriale e dei versamenti operati".
La censura è priva di fondamento.
In punto di fatto sono pacifiche circostanze, per un verso, quella che l'importo degli acconti IRPEF 1989, di cui era stato omesso il versamento alle prescritte scadenze, era stato versato in sede di saldo in data 31/05/1991 prima che fosse notificata la cartella esattoriale, e, d'altro conto, che il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa semplice ai sensi della Legge n. 413/1991, e pagato quanto in base alla stessa dovuto.
In diritto la questione da risolvere investe l'esigenza o meno che il contribuente che si sia avvalso del condono previsto dalla Legge n. 413/1991, nel caso intenda godere dell'esenzione dalle sanzioni dovute per le annualità condonate, debba presentare specifica richiesta in tal senso, ovvero il beneficio competa, a prescindere, sulla base della rituale presentazione della dichiarazione integrativa, allorquando le imposte risultino essere state versate, sia pur tardivamente, ma entro il 29 aprile 1992.
Il Collegio ritiene corretta l'interpretazione che dell'art. 62 bis Legge n. 413/91, hanno reso i giudici di merito che hanno escluso l'esistenza di un obbligo specifico del contribuente di chiedere l'annullamento delle sanzioni, allorquando questi si sia avvalso del condono presentando l'apposita dichiarazione, ed abbia provveduto al versamento integrativo delle imposte prima del 29/04/1992. In effetti, dalla disposizione in esame, non si evince l'esigenza della formulazione di una specifica richiesta per avvalersi del beneficio.
Infatti, l'art. 62 bis citato, dopo avere al primo comma affermato che "le sanzioni amministrative...non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento", al terzo comma precisa che non è necessario indicare nelle annotazioni della dichiarazione integrativa o in appositi prospetti i dati relativi alle imposte ed alle ritenute dovute nonché i versamenti effettuati, quando le imposte e le ritenute sono state versate "prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione". Tale disposizione, letta alla luce del collegamento logico con il complesso normativo di riferimento, degli adempimenti stabiliti per la definizione, e della ratio propria di ogni disciplina di condono tributario (sollecita definizione dei rapporti tributari pendenti con procedura improntata a criteri di semplicità ed efficienza al fine di liberare risorse umane e realizzare incassi immediati dell'Erario), consente di ritenere che il contribuente, che entro la data del 29 aprile 1992, abbia provveduto al pagamento delle imposte dovute, di cui abbia omesso in parte il versamento alle prescritte scadenze, e per le quali non abbia ancora ricevuto cartella o ingiunzione di pagamento, laddove abbia presentato la dichiarazione integrativa semplice prevista dalla Legge 30/12/91 n. 413 ed effettuato i pagamenti ivi previsti, ha titolo a godere dell'esenzione dalle sanzioni senza necessità di esplicitare tramite ulteriore specifica dichiarazione integrativa od attraverso apposita annotazione nell'unica dichiarazione, la relativa richiesta. Confortano tale interpretazione:
- la circostanza che la disposizione in esame non espliciti l'esigenza di presentare una ulteriore dichiarazione integrativa esclusivamente finalizzata alla richiesta di godere del beneficio dell'esenzione dalle sanzioni;
- la considerazione che non appare coerente con i precitati criteri che ispirano i procedimenti di condono, una interpretazione della norma che postuli l'esigenza della formulazione di apposita richiesta per poter godere del beneficio dell'esclusione dalle sanzioni;
- le finalità sottese alla disposizione della prima parte del terzo comma dell'art. 62 bis citato, che sono costituite dall'esigenza che nell'unica dichiarazione presentata ex Legge n. 413/1991, vengano indicate le imposte e le ritenute dovute e i dati dei versamenti effettuati, nonché gli estremi della cartella di pagamento onde facilitare i necessari riscontri con la documentazione in atti, la dove tale ultima esigenza il Legislatore, sulla base di una insindacabile valutazione tecnico-organizzativa, ha ritenuto insussistente quando i versamenti risultino effettuati prima del 29/04/1992, in considerazione del fatto che trattandosi di versamenti annosi è ragionevole presumere che i relativi dati siano già stati "lavorati" dagli Uffici con l'effettuazione dei necessari accertamenti e riscontri sulla base della dichiarazione originaria e di quella integrativa;
- l'ulteriore considerazione che la duplice condizione (versamenti prima del 29 aprile 1992 e mancata notifica a detta data della cartella o dell'ingiunzione) imposta dal Legislatore per escludere l'esigenza dell'annotazione dei dati nella dichiarazione integrativa, soddisfa, pure, un'esigenza di razionalità del sistema risultando incoerente con i ricordati criteri del procedimento pretendere la presentazione di una ulteriore apposita richiesta di condono con riferimento a sanzioni che non risultavano ancora irrogate e relative a rapporti definiti con il versamento effettuato entro la data fissata dal Legislatore (nel caso in questione il versamento risulta effettuato il 31/05/1990, il condono presentato il 30/06/1992 mentre la cartella esattoriale impugnata è stata notificata il 9/02/1993). Il Collegio, in buona sostanza, ritiene, considerato il tenore letterale della norma e tenuto conto che in tema di condono non appare coerente con le finalità perseguite dal Legislatore una interpretazione della relativa legge che crei casi di esclusione dal godimento dei benefici ulteriori rispetto a quelli specificamente previsti, che la disposizione di cui al terzo comma del citato art. 62 bis non richieda la presentazione di apposita richiesta ai fini del godimento, da parte del soggetto che si sia avvalso del condono, del beneficio dell'esenzione dalle sanzioni.
Ritiene, altresì, che l'annotazione degli elementi e dati ivi indicati soddisfi esigenze organizzative e pratiche del procedimento, le quali, per scelta del Legislatore, rilevano solo ove in grado di incidere sulla correttezza e celerità degli accertamenti dell'Ufficio mentre devono considerarsi non necessari e quindi giuridicamente irrilevanti, quando la risalenza dei versamenti a data anteriore al 29/04/1992, e la mancata emissione alla medesima data della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, lascino presumere che l'accertamento dell'Ufficio ha acclarato la congruità del versamento in relazione ai dati desumibili dalle dichiarazioni originaria ed integrativa. Conclusivamente, la sentenza non incorre nel denunciato vizio di violazione di legge e, pertanto, va confermata. Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004