Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
01 9 10 / 02 AULA "B" 471 REPUBB oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SCIARELLI Presidente R.G.N.10518/99 Dott. Guglielmo CUOCO Consigliere R.G.N.12877/99 Dott. Pietro Consigliere Dott. Luciano VIGOLO MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 4657 Dott. Giovanni CELENTANO Consigliere Dott. Attilio Rep.ha pronunciato la seguente SE NT E NZA UD. 21.11.2001 sul ricorso proposto da FARO s.r.l. dell'amministratore unico sig. Giovanni Papeo, in persona rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Bia, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Francesco de Sanctis, n. 15, presso lo come da procura speciale studio dell'avv. Antonio Pellegrini, a margine del ricorso, ricorrente 4519
contro
NA RA rapp.to e difeso dal prof. avv. Domenico Garofalo, presso il 1 a quale ultimo elett.te domicilia in Roma, viale delle Milizie, n. 01 (studio Ghera Garofalo), giusta procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente- e
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Antonietta Coretti e AB ON, presso quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale INPS, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
e da I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Antonietta Coretti e AB ON, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale INPS, giusta procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale, ricorrente incidentale
contro
FARO s.r.
1. intimata avverso il ricorso incidentale - 2 Z e
contro
NA RA rapp.to e difeso dal prof. avv. Domenico Garofalo, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, viale delle Milizie, n. 01 (studio Ghera Garofalo), giusta procura speciale a margine del controricorso avverso il ricorso incidentale, controricorrente avverso il ricorso incidentale l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. per 00554/99 del 11.02/01.04.1999, R.G. n. 01944/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Antonino Sgroi, per l'Inps, e prof. Eduardo Ghera, in virtù di delega dell'avv. prof. Domenico Garofalo, per AR MO;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per la riunione dei ricorsi e il rigetto di entrambi. Svolgimento del processo Con sentenza n. 11157 del 17/31 ottobre 1996 il Pretore di Bari rigettava le domanda proposte da MO AR contro la Faro s.r.1. (in appresso Faro) e 1'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), diretta, in via principale, alla condanna dell'Inps al pagamento in suo favore della indennità di mobilità dalla data del licenziamento (16 3 dicembre 1994), e alla condanna della Faro al pagamento in favore dell'Inps dei contributi previdenziali e assicurativi per i periodi dalla data del licenziamento (15 settembre 1993) alla data della reintegra (01 gennaio 1994) e successivamente dal 09 novembre 1994 all'01 gennaio 1995, e, in via subordinata, in caso di rigetto della domanda nei confronti dell'Inps, alla condanna della Faro al risarcimento del danno in misura della indennità di mobilità maturata dalla data del licenziamento. accoglimento dell'appello I l Tribunale di Bari, in al versamento in favore del AR, condannava la Faro dell'Inps dei contributi con accredito al lavoratore minimi tariffari contrattuali per il sulla base dei settembre 1993 all' 01 aprile 1994, periodo dal 15 condannava l'Inps al pagamento in favore del AR della indennità di mobilit maturata a decorrere dal 16 dicembre 1994; spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della Faro e dell'Inps in solido tra loro. Osservava il Tribunale: il verbale di conciliazione sindacale del 10 gennaio 1994, per le espressioni usate non poteva che essere interpretato nel senso che le parti avevano voluto piuttosto che ripristinare ex tunc il rapporto di lavoro non risultava, infatti, il termine costituirne uno nuovo;
riassunzione, era espressamente menzionata la revoca del licenziamento, vi era espressa rinunzia alle retribuzioni tempore;
a seguito di reciproche concessioni, maturate medio 2 pertanto, le parti avevano inteso revocare il licenziamento, con reintegrazionela del dipendente nel posto di lavoro rapporto senza soluzione di continuità; ripristino del e per il principio che il licenziamento conseguentemente, illegittimo interrompeva la continuazione della prestazione ma non il rapporto di lavoro e quello assicurativo, la Faro era tenuta al versamento dei contributi per i periodi rivendicati in ricorso, a nulla rilevando la rinuncia del lavoratore alle retribuzioni, che non poteva essere riferita al versamento dei indisponibilità del relativo diritto;
contributi per la sussisteva, contemporaneamente, il requisito temporale di anzianità aziendale per la indennità di mobilità richiesta;
le spese erano dovute in solido tra loro dagli appellati per il principio della soccombenza. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Faro s.r.l. con unico motivo di censura. L'Inps e il AR si sono costituiti con controricorso, 1'Inps proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi di censura. Il AR si è costituito con controricorso avversO il ricorso incidentale, e ha depositato memoria illustrativa. La Faro s.r.l. non si è costituita avversO il medesimo ricorso incidentale. Motivi della decisione 5 も2 Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso principale la Faro s.r.l. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 37 del r.d.l. 04 ottobre 1935, n. 1827, 23, quarto comma, della legge 04 aprile 1952, n. 218, dei principi vigenti in materia di previdenza e assistenza sociale, 2113, 1965 e 1362 e segg.nonché degli artt. C. C.; omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti: il primo licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo il 16 settembre 1993, impugnato stragiudizialmente il 16 settembre 1993, era stato conciliato con verbale di accordo del 10 gennaio 1994, a seguito di iniziata procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 in data 17 dicembre 1993; con detto accordo le parti della procedura per riduzione diavevano stabilito la revoca personale per effetto di uno stipulando contratto di solidarietà cd. difensivo della durata di sei mesi per l'intero organico aziendale;
in relazione al licenziamento del AR, l'accordo prevedeva la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro a decorrere dal giorno successivo al rilascio da parte dell'Autorità prefettizia del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza di posto d'armi, con espressa rinunzia del dipendente a qualsiasi pretesa per il periodo di omessa prestazione lavorativa dalla data del 6 licenziamento a quella futura di ripresa del lavoro, quest'ultima in concreto verificatasi il 1° aprile 1994; il 24 novembre 1994 era stata avviata nuova procedura ex lege n. 223 del 1991, conclusasi con verbale del 14 gennaio 1995, con il accordate per n. 8 licenziamenti conquale le parti si erano decorrenza dall'01 gennaio 1995 e incentivazione economica di quali il AR;
nel verbale di somma fissa, tra conciliazione all'uopo sottoscritto il 15 gennaio 1996 il lavoratore accettava il licenziamento con effetto 16 dicembre 1994 rinunziando espressamente ad ogni altra pretesa economica;
non essendoci stato alcun provvedimento autoritativo che potesse annullare e/o invalidare gli accordi transattivi di cui sopra, tenuto conto che per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro non era dovuta alcuna retribuzione e/o alternativo risarcimento danni, non erano dovuti neanche i contributi assicurativi e previdenziali in favore della relativa posizione del lavoratore. Il ricorso è infondato. Sono pacifici gli elementi di fatto: di un primo licenziamento in data 15 settembre 1993 per giustificato motivo oggettivo;
di impugnativa di esso con lettera 16 settembre 1993; procedura per licenziamento collettivo avviatadi successiva dalla società in data 17 dicembre 1993; di verbale di accordo a chiusura della detta procedura ex lege n. 223 del 1991 dell'01 e contratto di gennaio 1994 con revoca dei licenziamenti 7 solidarietà per tutti i dipendenti della durata di sei mesi, e, per quanto riguarda il AR di impegno datoriale alla reintegrazione del lavoratore a decorrere dalla data del decreto di nomina di quest'ultimo a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d'armi, e con rinuncia del dipendente a qualsiasi emolumento a titolo di retribuzione e/o danni per il periodo non lavorato e fino alla effettiva reintegrazione, poi effettivamente avvenuta in data 01 aprile 1994; di una successiva procedura per licenziamento collettivo avviata dalla società in data 24 novembre 1994, e cioè in prossimità della scadenza del termine del 31 dicembre 1994 di valenza del contratto di solidarietà; di conclusione di detta seconda аprocedura con verbale del 14 gennaio 1995 di licenziamento, far data dall'01.01.1995, di n. 8 dipendenti, tra i quali il AR, e di assegnazione ad ogni lavoratore di una somma di denaro (lire 3.750.000); di definizione della posizione del AR con verbale di conciliazione individuale del 15 gennaio 1996 con il quale il lavoratore accettava il licenziamento con effetto 16 dicembre 1994 e rinunziava espressamente ad ogni ulteriore pretesa economica. Sulla base di tali elementi di fatto il giudice di appello ha riferimento alla interpretazione ritenuto, con particolare dell'accordo e ai principi giurisprudenziali in tema di licenziamenti, che la volontà delle parti nell'accordo dell'01 gennaio 1994 fosse stata quella di revoca del provvedimento, 8 reintegrazione del AR nel posto di lavoro e ripristino della prestazione lavorativa, con conseguente ininterrotta valenza del rapporto fino al 16 dicembre 1994. Sulla base dei medesimi elementi la società oggi ricorrente, rilevando una pretesa applicazione in concreto della disciplina ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, oppone la illegittimità della statuizione, assumendo, in buona sostanza, una ipotesi di sospensione consensuale del rapporto di lavoro, e che quindi, non essendo dovuta la retribuzione ovvero, in mancanza di essa, il pari risarcimento del danno per espressa rinunzia del AR all'una e/o all'altro, non erano neanche dovuti i relativi contributi. La censura va decisamente disattesa. In realtà la sentenza impugnata desume il ripristino del rapporto di lavoro ex tunc dalle chiare ed univoche espressioni letterali usate dalle parti nell'accordo sindacale del 10 gennaio 1994 di chiusura della procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991, ed ha solo, di conseguenza, negato qualsiasi valenza interruttiva del rapporto alla mancata prestazione di lavoro e all'espressa rinunzia da parte del AR alle retribuzioni medio tempore maturate 0, in luogo di esse, al risarcimento del danno. A ben vedere, cioè, la censura non affatto pertinente, coinvolgendo essa non la interpretazione espressa dal Tribunale sulla volontà delle parti trasfusa nell'accordo, ma le sole ed esclusive conseguenze determinate 9 J sopra indicate della mancata prestazione dalle due circostanze della rinunzia alle retribuzioni e/o al lavorativa e risarcimento del danno. Più precisamente la censura avrebbe dovuto rivolgersi all'accertamento della volontà negoziale sulla valenza ex tunc della revoca del provvedimento espulsivo, e non premettere, con evidente salto logico, la diversa interpretazione della revoca con valenza ex nunc, per far discendere poi da essa l'effetto della non dovuta contribuzione. Orbene, correttamente il Tribunale, premessa la interpretazione dell'Accordo nei termini sopra indicati, ha ritenuto, invece, irrilevanti ai fini della continuità del rapporto di lavoro tra le parti le dette due circostanze, così orientandosi nel senso del consolidato principio giurisprudenziale (Corte Cost. n. 0007/85 del 06.12.1995- 18.01.1986: Ora, sia i giudici di merito che la Corte di 11 cassazione ritengono che: a) a seguito e per effetto dell'introduzione, da parte del legislatore del 1970, del reale, il licenziamento, principio della cd. stabilita poi ritenuto illegittimo, interrompe la prestazione del lavoro ma non il rapporto di lavoro con la conseguenza che non viene meno nemmeno il rapporto assicurativo;
b) la reintegrazione ordinata dal giudice ripristina la situazione anteriore al licenziamento anche per quanto riguarda la prestazione c) per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione, il danno 10 J. risarcito si identifica con la retribuzione...", ed anche Cass. 04 luglio 1996, n. 06095, Cass. 04 febbraio 1997, n. 01045). In realtà, la revoca unilaterale del licenziamento, e cioè dell'atto interruttivo della sola prestazione, agisce ex tunc senza influire sulla continuità del rapporto di lavoro, e quindi di quello previdenziale (fra l'altro quest'ultimo l'eventuale ripristino dellaautonomo dal primo), sicché prestazione stessa, sia esso per fatto unilaterale, ○ non, del se si vuole, per fatti concludenti, siadatore di lavoro, esso ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ha solo l'effetto di recuperare al rapporto in concreto il solo carattere della sinallagmaticità. Né, in realtà si(perduto) vede in qual modo la rinuncia alle retribuzioni medio tempore maturate possano incidere sull'obbligazione contributiva, atteso che non solo non rientra certamente nella disponibilità del lavoratore negoziare in qualche modo la posizione assicurativa, ma anche che, se proprio rinunzia alle retribuzioni vi è stata, essa presuppone proprio il diritto ad esse, cui è collegato automaticamente l'obbligo contributivo. Con il primo motivo di ricorso incidentale l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 16 della legge motivazione, il tutto inn. 223 del 1991, nonché vizio di relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: poiché presupposto per la erogazione dell'indennità di mobilità era il riconoscimento dell'obbligo contributivo della Faro per il 11 periodo 05 giugno 1986 01 gennaio 1995, in mancanza di accertamento di esso, doveva revocarsi la condanna dell'Istituto alla erogazione dell'indennità di mobilità a favore del AR. Il motivo è infondato. La condanna dell'Inps al pagamento in favore del lavoratore della indennità di mobilità scaturisce automaticamente dalla sussistenza del requisito contributivo, alla cui fruizione il dipendente, licenziato con la procedura di cui alla legge n. 223 del 1991, ha diritto per effetto della dichiarata continuità del rapporto di lavoro e di conseguenza di quello previdenziale. Con il secondo motivo di ricorso incidentale l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché nn. 3 vizio di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, c.p.c. poiché il giudizio era stato provocato dal terzo e 5, (datore di lavoro) per aver omesso la contribuzione per il minimo necessario alla erogazione della indennità di mobilità, l'Inps non poteva essere condannata al pagamento delle spese processuali;
comunque il giudice di secondo grado non aveva il potere di liquidare le spese del primo grado, che il Pretore aveva ritenuto di compensare con riguardo proprio alle spese che aveva sostenuto l'ente previdenziale. Anche questo secondo motivo di ricorso incidentale infondato. L'Istituto previdenziale si è sostanzialmente opposto alla valere (vedi costituzione in domanda del dipendente, facendo 12 外 appello), al fine di evitare la condanna al pagamento della richiesta indennità di mobilità, 1'insussistenza del "requisito minimo previsto dalla legge 223/91, agli artt. 7 e 16, consistente in una anzianità di almeno dodici mesi", sposando la tesi della società, fatta propria dal Pretore, in luogo del riconoscimento, nei termini sopra indicati, del diritto del dipendente licenziato alla indennità di mobilità per la continuità del rapporto previdenziale come sopra accertato. In conseguenza ha espressamente concluso in grado di appello per la conferma della sentenza pretorile di rigetto della domanda proposta dal lavoratore dipendente, risultando, poi, soccombente per la diversa statuizione adottata dal giudice del riesame. Quanto alle spese di primo grado, esse risultano rigovernate dal Tribunale per effetto della modifica della decisione appellata, e correttamente liquidate a favore del lavoratore in base al principio della soccombenza. Va solo osservato che non è dato rilevare, né risultano in qualche modo indicati, i termini e i motivi dell'opposto "straripamento di potere" da parte del giudicante. I ricorsi riuniti, pertanto, vanno rigettati, e la Faro e l'Istituto, oggi ricorrenti, vanno condannati in solido tra loro, per il principio della soccombenza, al rimborso in favore del AR delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
13 la C o r t e riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna la società Faro s.r.l. e 1'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in solido tra loro, al rimborso in favore di AR MO delle spese del giudizio di cassazione in euro 35,00 ' oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 21 novembre 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni Mazzarille Guglielmo Sciarelli Egliche lüarl Shll IL CANCELLIERE 3 0 3 Depositato in Cancelleria 1 A 5 I . S D S . T oggi, 11 FEB. 2002 , A R N O T A , L ' 3 L L A 7 S L O - E E R 8 IL CANCELLIERE P D - I S 1 I D I A gl 1 S N A N G T E E S O S G O I A G P A D E M L E I O , T A O A T I D R L R T L I E S E I T D N G D E O E S R E 14