CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2026, n. 20642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20642 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Venezia nel procedimento a carico di: AS IA (CUI 04YUAQM) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2025 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FE TO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova, in sede di rito abbreviato, ha assolto IA AS dai reati di cui agli artt. 337 cod. pen., e 341-bis cod. pen., ritenendo, quanto al primo reato, che le frasi proferite fossero prive di valore intimidatorio, e, quanto al secondo reato, che, sulla base degli atti, Penale Sent. Sez. 6 Num. 20642 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 06/05/2026 2 non potesse stabilirsi il numero e l’identità dei soggetti presenti al fatto, oltre agli operanti destinatari delle espressioni a carattere ingiurioso. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, limitatamente all’assoluzione per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Difetto di motivazione in relazione al requisito della presenza di più persone, che emerge dalle relazioni di servizio del 05/01/2024, redatte dalle persone offese, assistente Luigi di Bisceglie e vice sovrintendente Leonardo Positano. Da tali atti risulta, infatti, che le frasi oltraggiose sono state proferite ad alta voce nella sala colloqui del carcere, in cui erano presenti almeno due soggetti compiutamente identificati, ossia la moglie e il figlio dell'imputato, nonché altri detenuti. Sulla base di tali risultanze probatorie è integrato il diritto di oltraggio, non essendo necessario identificare le persone presenti, diverse dai pubblici ufficiali offesi, ed essendo, piuttosto, sufficiente accertare la loro presenza. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 441, comma 5, e 507 cod. proc. pen. Rileva il Procuratore generale che, laddove avesse ritenuto necessario identificare le persone presenti ai fatti, il giudice avrebbe dovuto attivare i poteri ufficiosi di cui agli artt. 441, comma 5, e 507 cod. proc. pen., disponendo l'escussione dei verbalizzanti, ovvero acquisendo i dati dei registri della casa circondariale, avendo il giudice il dovere di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova al fine di accertare la verità, anche supplendo all'inerzia delle parti. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in assenza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte come in epigrafe indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 341-bis cod. pen. richiede che il fatto sia commesso “in presenza di più persone”. Ai fini della configurabilità del reato, quindi, l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione, ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica 3 di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, [...], Rv. 282999 – 01). La ratio del principio si coglie appieno considerando che, nel reintrodurre la fattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale (con legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo l'abrogazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205), il legislatore ha modificato la condotta tipica del delitto e, pur mantenendo inalterata la necessaria correlazione fra l'offesa e lo svolgimento delle funzioni del funzionario pubblico, ha richiesto che la frase ingiuriosa offenda congiuntamente «l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale» e che sussista il requisito della "pubblicità", cioè che l'azione si svolga «in luogo pubblico o aperto al pubblico» e «in presenza di più persone». Non è richiesto, invece, che i terzi, intesi nel senso appena indicato, siano identificati, essendo sufficiente l’accertamento della loro presenza, tanto che il reato è integrato anche se la percezione dell’offesa è meramente potenziale (Sez.6, n.29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466; Sez. 6, n. 30136 del 9/6/2021, Leocata, Rv. 281838; Sez. 6, n. 6604 del 18/1/2022, [...], Rv. 282999). 2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso fondato. L’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che «quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione». Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'integrazione probatoria in esame può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. Infatti, la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete Rv. 280968 - 01). Ritenere che nei casi di abbreviato il giudice sia vincolato alle prove assunte, e non debba supplire eventuali carenze probatorie, sarebbe contrario ai principi costituzionali che regolano il processo penale, che è finalizzato alla ricerca della verità "processuale" (v. Corte Cost. sentenza n. 3 del 1993). Nel processo, dunque, 4 il giudice deve disporre di tutti gli elementi necessari per decidere. Tale esigenza deve essere certamente contemperata con le garanzie del giusto processo sancite dall'art. 111 Cost., ma non può essere sacrificata in ragione di una scelta unilaterale della parte che opta per il rito a prova contratta. In un ordinamento fondato sul principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost. e sul principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost., l'accertamento del fatto storico, quale presupposto imprescindibile per una corretta decisione di merito, non può essere impedito né condizionato dalla volontà processuale di una sola parte, sia essa l'imputato o il pubblico ministero. Ne consegue che il giudice, ove ritenga insufficiente il quadro probatorio ai fini della decisione, ha il potere-dovere di acquisire gli elementi necessari per assicurare la completezza dell'accertamento e la conformità della decisione ai principi costituzionali che governano il processo penale. Pertanto, laddove il giudice non avesse ritenuto sufficienti ad accertare il fatto storico le relazioni di servizio citate dal Procuratore generale ricorrente, avrebbe dovuto attivare i poteri ufficiosi di cui al citato art. 441, comma 5, cod. proc pen. 3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. con rinvio, per nuovo giudizio su tale capo, al Tribunale di Padova in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio su tale capo, al Tribunale di Padova in diversa persona fisica. Così deciso il 06/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente FE TO Ercole AP
udita la relazione svolta dal Consigliere FE TO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova, in sede di rito abbreviato, ha assolto IA AS dai reati di cui agli artt. 337 cod. pen., e 341-bis cod. pen., ritenendo, quanto al primo reato, che le frasi proferite fossero prive di valore intimidatorio, e, quanto al secondo reato, che, sulla base degli atti, Penale Sent. Sez. 6 Num. 20642 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 06/05/2026 2 non potesse stabilirsi il numero e l’identità dei soggetti presenti al fatto, oltre agli operanti destinatari delle espressioni a carattere ingiurioso. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, limitatamente all’assoluzione per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Difetto di motivazione in relazione al requisito della presenza di più persone, che emerge dalle relazioni di servizio del 05/01/2024, redatte dalle persone offese, assistente Luigi di Bisceglie e vice sovrintendente Leonardo Positano. Da tali atti risulta, infatti, che le frasi oltraggiose sono state proferite ad alta voce nella sala colloqui del carcere, in cui erano presenti almeno due soggetti compiutamente identificati, ossia la moglie e il figlio dell'imputato, nonché altri detenuti. Sulla base di tali risultanze probatorie è integrato il diritto di oltraggio, non essendo necessario identificare le persone presenti, diverse dai pubblici ufficiali offesi, ed essendo, piuttosto, sufficiente accertare la loro presenza. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 441, comma 5, e 507 cod. proc. pen. Rileva il Procuratore generale che, laddove avesse ritenuto necessario identificare le persone presenti ai fatti, il giudice avrebbe dovuto attivare i poteri ufficiosi di cui agli artt. 441, comma 5, e 507 cod. proc. pen., disponendo l'escussione dei verbalizzanti, ovvero acquisendo i dati dei registri della casa circondariale, avendo il giudice il dovere di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova al fine di accertare la verità, anche supplendo all'inerzia delle parti. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in assenza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte come in epigrafe indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 341-bis cod. pen. richiede che il fatto sia commesso “in presenza di più persone”. Ai fini della configurabilità del reato, quindi, l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione, ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica 3 di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, [...], Rv. 282999 – 01). La ratio del principio si coglie appieno considerando che, nel reintrodurre la fattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale (con legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo l'abrogazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205), il legislatore ha modificato la condotta tipica del delitto e, pur mantenendo inalterata la necessaria correlazione fra l'offesa e lo svolgimento delle funzioni del funzionario pubblico, ha richiesto che la frase ingiuriosa offenda congiuntamente «l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale» e che sussista il requisito della "pubblicità", cioè che l'azione si svolga «in luogo pubblico o aperto al pubblico» e «in presenza di più persone». Non è richiesto, invece, che i terzi, intesi nel senso appena indicato, siano identificati, essendo sufficiente l’accertamento della loro presenza, tanto che il reato è integrato anche se la percezione dell’offesa è meramente potenziale (Sez.6, n.29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466; Sez. 6, n. 30136 del 9/6/2021, Leocata, Rv. 281838; Sez. 6, n. 6604 del 18/1/2022, [...], Rv. 282999). 2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso fondato. L’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che «quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione». Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'integrazione probatoria in esame può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. Infatti, la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete Rv. 280968 - 01). Ritenere che nei casi di abbreviato il giudice sia vincolato alle prove assunte, e non debba supplire eventuali carenze probatorie, sarebbe contrario ai principi costituzionali che regolano il processo penale, che è finalizzato alla ricerca della verità "processuale" (v. Corte Cost. sentenza n. 3 del 1993). Nel processo, dunque, 4 il giudice deve disporre di tutti gli elementi necessari per decidere. Tale esigenza deve essere certamente contemperata con le garanzie del giusto processo sancite dall'art. 111 Cost., ma non può essere sacrificata in ragione di una scelta unilaterale della parte che opta per il rito a prova contratta. In un ordinamento fondato sul principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost. e sul principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost., l'accertamento del fatto storico, quale presupposto imprescindibile per una corretta decisione di merito, non può essere impedito né condizionato dalla volontà processuale di una sola parte, sia essa l'imputato o il pubblico ministero. Ne consegue che il giudice, ove ritenga insufficiente il quadro probatorio ai fini della decisione, ha il potere-dovere di acquisire gli elementi necessari per assicurare la completezza dell'accertamento e la conformità della decisione ai principi costituzionali che governano il processo penale. Pertanto, laddove il giudice non avesse ritenuto sufficienti ad accertare il fatto storico le relazioni di servizio citate dal Procuratore generale ricorrente, avrebbe dovuto attivare i poteri ufficiosi di cui al citato art. 441, comma 5, cod. proc pen. 3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. con rinvio, per nuovo giudizio su tale capo, al Tribunale di Padova in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio su tale capo, al Tribunale di Padova in diversa persona fisica. Così deciso il 06/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente FE TO Ercole AP