Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
La domanda rivolta ad ottenere, dal compratore, il pagamento, ex art. 1499 cod. civ., degli interessi per mancato godimento della cosa venduta e consegnata anticipatamente, costituisce una domanda diversa da quella rivolta ad ottenere, dal predetto compratore, gli interessi per mancato o ritardato pagamento del prezzo. L'una, infatti, presuppone l'inadempimento del compratore rispetto all'obbligazione principale di pagamento del prezzo, e trova, dunque, la sua ragion d'essere nella patologia del sinallagma contrattuale, alterato per effetto dell'inadempimento di uno dei contraenti. L'altra, invece, essendo diretta ad assicurare al compratore, in caso di consegna anticipata della cosa venduta, la reintegrazione del mancato godimento della cosa stessa, prescinde dall'inadempimento, ben potendo essere esercitata anche nel caso in cui il compratore abbia adempiuto l'obbligazione di pagamento del prezzo. La parte che intende ottenere interessi compensativi ex art. 1499 cit. deve proporre specifica domanda, non potendo questa ritenersi compresa nella domanda di pagamento di interessi moratori per mancato o ritardato pagamento del prezzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/1999, n. 6031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6031 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOP LA SAMMARZANESE A R.L., in persona del suo legale rappresentante sig. Giuseppe Eletto, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSTINIANI 18, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PO LI, domiciliata in ROMA presso La CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE CARLUCCI, per procura speciale del Notaio Dott. Cosimo PANETTI in Massafra del 21/10/1998,rep. n. 30356, depositata in udienza,
- resistente -
avverso la sentenza n. 187/96 della Corte di Appello di LECCE Sezione distaccata, di TARANTO, depositata il 09/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'avv. PELLEGRINO, dif. del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CARLUCCI Giuseppe, difensore del resistente, il quale, ancorché non costituito in precedenza, partecipa solo alla discussione orale, ha chiesto preliminarmente l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso, assorbiti gli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18/10/83 la Cooperativa La Sammarzanese, conduttrice di alcuni immobili di proprietà di UP LI, concluse con la locatrice un contratto preliminare di vendita riguardante l'intero complesso immobiliare. Il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo, fissato in lire 850.000.000 ed al quale era collegata la conclusione del contratto definitivo, sarebbe avvenuto al momento dell'erogazione da parte della Regione Puglia di un finanziamento di pari importo, e, in ogni caso, entro e non oltre il 30/6/85. Poiché il finanziamento non venne erogato entro la data indicata nel preliminare e neppure entro la successiva data prorogata dalle parti (30/12/1986), queste, avendo altresì appreso che il finanziamento regionale sarebbe stato concesso in misura inferiore a quella prevista, conclusero un diverso accordo, in virtù del quale la UP, in data 18/7/1990, concesse l'iscrizione di ipoteca sugli immobili promessi in vendita alla Cooperativa al fine di consentire l'erogazione di un mutuo agevolato di lire 145.000.000 da parte del Banco di Napoli, mentre la Cooperativa rilascio al dott. Francesco Losavio, procuratore generale della UP, una procura irrevocabile ad incassare la suddetta somma, nonché una procura irrevocabile ad incassare il finanziamento di lire 575.000.000 della Regione Puglia. Le stesse parti, poi, in data 18/9/1990 stipularono l'atto definitivo di compravendita dichiarando fittiziamente che era stato corrisposto l'intero prezzo di 850.000.000, mentre in realtà erano stati versati alla venditrice soltanto due acconti rispettivamente di lire 145.000.000 (erogati dal Banco di Napoli) e lire 130.000.000 (pagati in contanti dalla Cooperativa alla UP all'atto della stipulazione del definitivo). Stante la relativa simulazione, le stesse parti, in pari data, sottoscrissero due separate scritture. Con la prima, dandosi atto che era stata versata soltanto una parte del prezzo, convennero che il residuo sarebbe stato corrisposto al momento dell'erogazione del regionale, che si riteneva imminente. Con la seconda il contributo dott. Losavio dichiarò di aver percepito dalla Cooperativa l'ulteriore somma di lire 100.000.000 a titolo di interessi maturati e maturandi dalla data del preliminare e sino al pagamento integrale del prezzo di vendita.
Tanto premesso, la UP, con atto di citazione dell'11/3/1992, convenne in giudizio la Cooperativa davanti al tribunale di Taranto e, indicato come termine congruo di adempimento il 30/12/90, chiese la condanna della convenuta al pagamento del saldo del prezzo e degli interessi dall'1/1/91; in subordine, domandò la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. La Cooperativa, costituitasi, eccepì che il contributo regionale, benché deliberato nel dicembre 1991, non era stato ancora erogato, per cui essa non poteva essere considerata inadempiente. Con sentenza 23/10/1993, il tribunale, ritenuto come congruo termine di pagamento del saldo prezzo il 30/12/1991 (anziché il 30/12/1990, indicato dall'attrice), e considerata, pertanto, la Cooperativa inadempiente per non aver corrisposto il saldo prezzo entro il detto termine, la condannò al pagamento del residuo dovuto con gli interessi dal dì della mora, e cioè dall'1/1/92. La Cooperativa impugnò la decisione, sostenendo che nulla doveva alla UP, non essendo stato ancora concesso il contributo regionale. La UP propose appello incidentale, insistendo perché termine congruo per l'adempimento fosse ritenuto il 30/12/90, come da lei domandato con la citazione, e perché gli interessi decorressero dall'1/1/91, anziché dall'1/1/92, come invece stabilito dal tribunale.
Con sentenza 5/6 - 9/7/96, la corte d'appello di Lecce rigettò l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, fissò la decorrenza degli interessi a partire dall'1/1/91. Osservò la corte di merito che, in base al contratto, il saldo del prezzo doveva essere corrisposto al momento dell'erogazione del finanziamento regionale. Di conseguenza prima di tale momento non era configurabile alcun inadempimento da parte della compratrice, ne' erano dovuti gli interessi moratori, come invece erroneamente aveva ritenuto il tribunale. Erano, invece, dovuti alla UP gli interessi compensativi ex art. 1499 cod. civ, quale reintegrazione del mancato godimento dei frutti della cosa venduta e consegnata, anche se il prezzo non era ancora esigibile, non potendo la dichiarazione 18/9/1990 firmata dal procuratore generale della venditrice, dott. Losavio (con la quale egli dava atto di aver ricevuto dall'acquirente 100.000.000 a titolo di interessi maturati e maturandi dalla data del preliminare e fino al pagamento integrale del prezzo) costituire quella diversa pattuizione prevista dall'art. 1499 che giustifica una decorrenza degli interessi compensativi diversa da quella prevista dalla legge.
Avverso la sentenza la Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi illustrati da una memoria. L'intimata si è costituita all'udienza di discussione della causa a mezzo del difensore munito di procura speciale, avv. Giuseppe Carlucci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - I primi due motivi di ricorso, connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Col primo, si denuncia illogicità della sentenza impugnata perché, pur avendo riconosciuto che prima dell'erogazione del contributo regionale la Cooperativa non poteva essere considerata inadempiente, ha poi, in contrasto con tali premesse, rigettato l'appello principale, finendo così col confermare la sentenza do primo grado, che aveva, invece, ritenuto la Cooperativa la sentenza di primo inadempiente condannandola a pagare prezzo e interessi. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di ultrapetizione da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la Cooperativa a pagare alla UP gli interessi compensativi ex art. 1499 cod.civ, senza che costei ne avesse fatto richiesta.
E - Il secondo motivo, che in ordine logico va esaminato per primo, è fondato.
La domanda volta ad ottenere dal compratore il pagamento, ex art.1499 cod.civ, degli interessi per il mancato godimento della cosa venduta e consegnata anticipatamente, costituisce una domanda diversa da quella volta ad ottenere dal predetto compratore gli interessi per mancato o ritardato pagamento del prezzo. L'una, infatti, presuppone l'inadempimento del compratore rispetto all'obbligazione principale di pagamento del prezzo, e trova, dunque, la sua ragion d'essere nella patologia del sinallagma contrattuale, alterato per effetto dell'inadempimento di uno dei contraenti. L'altra, invece, essendo diretta ad assicurare al compratore, in caso di consegna anticipata della cosa venduta, la reintegrazione del mancato godimento della cosa stessa, prescinde dall'inadempimento, ben potendo essere esercitata anche nel caso che il compratore abbia adempiuto l'obbligazione di pagamento del prezzo. La parte che intende ottenere interessi compensativi ex art. 1499 cod. civ. deve proporre specifica domanda, non potendo questa ritenersi compresa nella domanda di pagamento di interessi moratori per mancato o ritardato pagamento del prezzo,
Nel caso in esame, risulta dagli atti di causa - il cui esame è consentito a questa corte, essendo stato dedotto un "error in procedendo" - che la UP aveva, con la citazione, domandato in via principale la condanna della Cooperativa al pagamento del residuo prezzo con gli interessi e, in via subordinata, la risoluzione del contratto. Dunque, il fatto posto dalla venditrice a fondamento della richiesta di interessi era stato l'inadempimento, non già il mancato godimento dei frutti della cosa venduta. In tal senso la domanda era stata intesa dal primo giudice, che, accogliendola, aveva condannato la convenuta a pagare, insieme al prezzo residuo, gli interessi, appunto, moratori, e soltanto questi, sia pure con una decorrenza diversa da quella pretesa dall'attrice.
Con l'appello incidentale la UP non aveva modificato l'originaria domanda, tant'è che si era limitata a chiedere di stabilire come termine congruo di "adempimento" quello da lei indicato con la citazione e di liquidare gli interessi da detto termine, con ciò riferendosi agli interessi moratori, che già le erano stati riconosciuti dal primo giudice.
Riconoscendo alla UP gli interessi compensativi il giudice d'appello ha, pertanto, deciso "ultra petita".
Aderendo alla prospettazione della Cooperativa (appellante principale) la sentenza impugnata ha riconosciuto che, prima dell'erogazione del contributo regionale, il prezzo non era ancora esigibile, e che non erano quindi dovuti alla UP gli interessi moratori. Il gravame della Cooperativa avrebbe dovuto essere accolto, e non rigettato, come invece è avvenuto (sia pure solo nel dispositivo della sentenza impugnata)
È, pertanto, fondato anche il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta l'illogicità della sentenza impugnata, per avere, in contrasto con se stessa, rigettato l'appello della Cooperativa, lasciando così rivivere, invece di riformare, la sentenza di primo grado.
III - In accoglimento dei primi due motivi va disposta la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'appello principale e condannato la Cooperativa al pagamento degli interessi compensativi, con rinvio allo stesso giudice, altra sezione, per la decisione relativa alle spese di causa. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
IV - Sono assorbiti, perché non autonomi, il terzo e quarto motivo di ricorso, miranti a censurare la sentenza sempre con riferimento agli interessi compensativi.
P.Q.M.
La corte accoglie il primo e il secondo motivo per quanto di ragione. Dichiara assorbiti ali altri motivi. Rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1999