Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/1999, n. 6031
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Sentenza 17 giugno 1999

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La domanda rivolta ad ottenere, dal compratore, il pagamento, ex art. 1499 cod. civ., degli interessi per mancato godimento della cosa venduta e consegnata anticipatamente, costituisce una domanda diversa da quella rivolta ad ottenere, dal predetto compratore, gli interessi per mancato o ritardato pagamento del prezzo. L'una, infatti, presuppone l'inadempimento del compratore rispetto all'obbligazione principale di pagamento del prezzo, e trova, dunque, la sua ragion d'essere nella patologia del sinallagma contrattuale, alterato per effetto dell'inadempimento di uno dei contraenti. L'altra, invece, essendo diretta ad assicurare al compratore, in caso di consegna anticipata della cosa venduta, la reintegrazione del mancato godimento della cosa stessa, prescinde dall'inadempimento, ben potendo essere esercitata anche nel caso in cui il compratore abbia adempiuto l'obbligazione di pagamento del prezzo. La parte che intende ottenere interessi compensativi ex art. 1499 cit. deve proporre specifica domanda, non potendo questa ritenersi compresa nella domanda di pagamento di interessi moratori per mancato o ritardato pagamento del prezzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/1999, n. 6031
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6031
    Data del deposito : 17 giugno 1999

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