Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2013, n. 6683
CASS
Sentenza 13 giugno 2013

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Massime1

Anche quando la ritrattazione del testimone avviene nel corso dell'incidente probatorio, le dichiarazioni precedentemente rese nella fase delle indagini preliminari possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 500, comma quarto cod. proc. pen., ove il giudice ritenga che il soggetto esaminato sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta di denaro o di altra utilità. (In motivazione la Corte ha osservato che la sede dell'incidente probatorio deve ritenersi analoga a quella del dibattimento in ragione della identica finalità di assunzione della prova nel contraddittorio delle parti).

Commentario1

  • 1Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimoniale
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2013, n. 6683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6683
Data del deposito : 13 giugno 2013

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