Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2001, n. 8464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8464 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
E N O 6 I 8 Z ぐっく 62832 9 1 A 6 I R 4 / T R 6 S N I 2 A - . G T R B E . U BBLICA ITALIANA . R P NOME DE84 64/ 0 1 . B L I D L A R L A D E T . D B E I A T S T A N N CORTE SUPREMA DI CASSAZIO I E E S 3 R S 1 I E E A . T SEZIONE QUINTA CIVILE N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Carbone Presidente R.G. n. 3802/99 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 19393 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Ud. 10 aprile 2001 Dott. Antonio Merone Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPR MA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMBON CIVILE sul ricorso proposto il 12 febbraio 1999 da: 62832 Ministero delle Finanze_in persona del Ministro pro tempore rap presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
NE NA AR elettivamente domiciliata in Pesaro alla via del Carso, n. 31/A, presso rag.Galdenzi Angelo intimata non costituita avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche sez. XI - n. 188/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
proc. n. 3802/99 R.G. 862 udita l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'avv. Gianni De Bellis, che ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott., Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio I.V.A. di Pesaro con avviso notificato il 3 aprile 1995 retti- ficava la dichiarazione relativa all'anno 1990 presentata da NA Ve- ronesi, esercente l'attività di commercio al minuto di libri, contestan- do la detrazione dell'imposta operata per spese di trasporto, in quanto imputabili esclusivamente alla vendita di libri, e per spese generali, che rideterminava in proporzione al rapporto tra l'attività di vendita dei libri e quella restante esercitata dalla contribuente. L'avviso veniva impugnato dalla NE, che deduceva il diritto al rimborso ed alla detrazione dell'I.V.A. sugli acquisti di generi diversi dai libri, subordinatamente alla regolare tenuta del registro di cui all'art. 25, d.p.r. n. 633/72, e Commissione Tributaria di 1° grado di Pesaro con sentenza n. 471/IV/95 accoglieva il ricorso. La pronuncia era confermata il 29 settembre/30 dicembre 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche sul rilievo che il ri- venditori di libri non perde la qualifica di soggetto passivo di I.V.A. ed il conseguente diritto di portare in detrazione l'imposta stessa. Avverso la sentenza il Ministero delle Finanze proponeva ricorso per cassazione il 12 febbraio 1999.con due motivi e l'intimata non si co- stituiva nel grado di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE proc. n. 3802/99 R.G. 2 Il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, d.m. 29 dicembre 1989, dell'art. 7, d.m. 9 aprile 1993, degli artt. 2, 3° co., 19, 74, 1° co., lett. c), e 2° co., d.p.r. 28 ottobre 1972, n. 633, e l'illogicità e contraddit- torietà della motivazione, atteso che l'I.V.A. corrisposta sui costi e sulla quota di spese generali relativi alla rivendita di libri non avreb- be potuto essere dedotta dalla contribuente in ragione dell'inerenza di questi ad attività non assoggettata all'imposta. La denuncia è priva di fondamento. In tema di I.V.A., il diritto dei soggetti, che effettuano la vendita al pubblico di giornali quotidiani e periodici, di supporti integrativi e di libri, alla detrazione e al rimborso di cui agli art. 19 e 30 dell'imposta زواج assolta per l'acquisto di beni impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, è stato riconosciuto dalla 1. 24 aprile 1989, n. 154, di con- versione del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, che ha sostituito l'art. 74, 1° co., lett. c), d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 5 giugno 1999, n. 5532). La disciplina, che consente di portare in detrazione l'I.V.A. corrispo- sta dai rivenditori per operazioni poste in essere con soggetti diversi dagli editori, ha trovato successiva conferma nel d.m. 9 aprile 1993, il quale ha unicamente condizionato, a far tempo dall'1 gennaio 1993, la detrazione ed il rimborso dell'imposta relativa alle presta- zioni di servizi ed alla cessioni di beni diversi dalle pubblicazioni alla tenuta del registro degli acquisti di cui all'art. 25, del citato d.p.r. n. 633/72, ed è tuttora ribadita dall'art. 6, d.lgs. 2 settembre 1997, proc. n. 3802/99 R.G. 3 n.313, nonostante il nuovo particolare regime introdotto. All'infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 10 aprile 2001. Il presidente Il consigliere est. CORT dott. Vincenzo Carbone dott. Massimo Oddo N E B S U Ncance!! R E E U E IL CANCELLIERE C1 W LD SA P DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 21 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C E LD Cas N O I 6 8 Z 9 A 1 / R 5 4 T . / S 6 N I 2 G . A E .R B I R P R . L D L A A L A D T E . U D E B T B I A I S T N N A R E 1 E I S S T 3 R E 1 I E A . T N A M proc. n. 3802/99 R.G. 4