Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2011, n. 41425
CASS
Sentenza 29 settembre 2011

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Gli interventi edilizi soggetti al permesso di costruire non sono sanabili, pur se realizzati dall'interessato con una denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (art. 22, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), mediante la presentazione di una D.I.A. in sanatoria, ma richiedono la procedura di accertamento di conformità prevista per la sanatoria edilizia dall'art. 36 del citato decreto. (Fattispecie relativa alla realizzazione di un muro di contenimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2011, n. 41425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41425
    Data del deposito : 29 settembre 2011

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