Sentenza 16 gennaio 2003
Massime • 1
Quando contro una sentenza non impugnabile - come quella così definita dall'articolo 618 cod. proc. civ. - è proposto appello, questo è inammissibile e il giudice deve dichiararlo d'ufficio; se peraltro il giudice di appello non definisce il giudizio in base al rilievo di tale questione pregiudiziale e ne esamina altre logicamente successive, che presuppongono l'ammissibilità dell'appello, sulla questione può formarsi il giudicato. Peraltro se la sentenza di appello viene impugnata in ogni sua parte la Corte di cassazione deve accertare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado dato che la proposizione di una impugnazione inammissibile non è idonea a impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2003, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI L. Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE DE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCHISIO 209, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DE CESARIS, difeso dall'avvocato ANTONINO ZAPPARATA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'US AR;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 19952/99 proposto da:
D'US AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ANTONANGELI, difeso dall'avvocato MARIO DEL PRINCIPE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE DE IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 214/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 16/03/99 e depositata il 29/04/99 (R.G. 20/98);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari manifestamente infondato il ricorso principale e inammissibile quello incidentale. LA CORTE PREMESSO IN FATTO 1. - La controversia ha avuto origine da un processo di espropriazione forzata immobiliare promosso
contro
OV De RI.
Questi, con ricorso al tribunale di Teramo, depositato il 5.6.1995, proponeva una opposizione.
Vi esponeva questi fatti.
Il 19.4.1995 l'immobile era stato aggiudicato a LO D'TA ed all'aggiudicatario era stato assegnato il termine di trenta giorni per il versamento del prezzo.
Il 2.5.1995 l'aggiudicatario aveva chiesto una proroga del termine sino alla scadenza di sessanta giorni, che il giudice dell'esecuzione aveva accordato con provvedimento del 9.5.1995, non comunicato e di cui aveva acquisito notizia il 31.5.1995. 2. - Il tribunale di Teramo, con sentenza 2.10.1997, pronunziata in contraddittorio dell'aggiudicatario, dichiarava l'opposizione inammissibile, per essere stata proposta oltre il termine stabilito per le opposizioni agli atti esecutivi dall'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., ma anche per difetto di interesse ad agire.
3. - La sentenza veniva impugnata da OV De RI con appello notificato il 5.1.1998.
4. - La corte d'appello dell'Aquila, con sentenza 29.4.1999 l'ha rigettato.
Lo ha fatto considerando che la parte non aveva interesse a proporre l'opposizione.
5. - OV De RI ha chiesto la cassazione della sentenza:
ha notificato il ricorso l'8.9.1999 e lo ha depositato il 14.9.1999. LO D'TA ha resistito con controricorso notificato il 22.10.1999 ed ha dal canto suo proposto ricorso incidentale. 6. - Il pubblico ministero ha chiesto che i ricorsi siano trattati in Camera di consiglio, che il ricorso principale sia rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
1. - Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a separati procedimenti, che riguardano impugnazioni proposte contro la stessa sentenza e perciò vanno riuniti.
2. - Il ricorso principale contiene quattro motivi.
La tesi svolta dal ricorrente è la seguente.
L'opposizione era stata proposta per ottenere fosse dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario e pronunciata in suo confronto la perdita della cauzione.
Egli aveva interesse a questa pronuncia, perché la cauzione sarebbe andata ad incrementare la somma da distribuire.
La domanda era fondata perché il giudice dell'esecuzione non può modificare il termine per il deposito del prezzo fissato nell'ordinanza di vendita e perché l'aggiudicatario, quel termine, non lo aveva rispettato.
2.1. - Il ricorso incidentale contiene un motivo.
La parte lamenta che il giudice di secondo grado non abbia pronunciato sulla sua eccezione di inammissibilità dell'appello. Osserva che il tribunale aveva qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, sicché la sentenza avrebbe potuto essere impugnala solo con ricorso per Cassazione.
3. - Il ricorso incidentale è inammissibile.
È stato proposto il 22.10.1999.
Avrebbe dovuto esserlo entro il 18.10.1999, data in cui scadeva il termine di venti giorni (artt. 370, primo comma, e 371, primo comma, cod. proc. civ.), dalla data stabilita per il deposito del ricorso principale (28.9.1999) (art. 369, primo comma, cod. proc. civ.), che era stato notificato l'8.9.1999.
Nel proporre ricorso incidentale, la parte ha inteso evidentemente avvalersi della sospensione feriale dei termini processuali, che l'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 prevede per tutti i termini scadenti tra l'1 agosto ed il 15 settembre, sospensione che ha considerato operante nel senso di spostare in avanti, dal 28.9.1999 al 5.10.1999 il termine per il deposito del ricorso principale ed il corrispondente inizio del termine di venti giorni per proporre il ricorso incidentale.
Ma la giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che, in base all'art. 3 della legge 742 del 1969, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica nei procedimenti di sospensione all'esecuzione, tra i quali sono da comprendere le opposizioni agli atti esecutivi, ed ai relativi termini, tra i quali sono quelli che regolano i procedimenti d'impugnazione.
4. - La Corte deve tuttavia considerare di ufficio la questione se il giudice di secondo grado potesse esaminare l'appello o dovesse dichiararlo inammissibile.
4.1. - Il tribunale, pronunciando sull'opposizione, ne aveva dato una qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi. Il regime di impugnazione della sentenza è determinato dalla qualificazione che il giudice ne da nel deciderla.
Peraltro, la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi era corrispondente alla effettiva natura giuridica della opposizione, considerato che essa era stata rivolta ad ottenere l'annullamento di un atto del processo di espropriazione (art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.). Questa sentenza è dalla legge definita non impugnabile (art. 618 cod. proc. civ.) e può quindi essere impugnata solo con ricorso per
Cassazione per violazione di legge in base all'art. 111 Cost.. 4.2. - Quando contro una sentenza, non impugnabile e perciò suscettibile solo di ricorso per Cassazione per violazione di legge, è proposto appello, questo è inammissibile e il giudice deve dichiararlo di ufficio, perché, se non può essere proposto, il giudice cui l'appello è presentato non ha il potere di esaminarne i motivi.
Se il giudice di appello non definisce il giudizio in base al rilievo di tale questione pregiudiziale impediente, ed invece ne esamina altre logicamente successive, che presuppongono l'ammissibilità dell'appello, sulla questione può formarsi il giudicato, se su qualche sua parte la sentenza d'appello non venga impugnata.
Ma se ciò non avviene, siccome la proposizione di un'impugnazione inammissibile non è idonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, rilevare che l'appello non avrebbe potuto essere proposto rientra nei poteri della Corte di Cassazione, perché, impugnata la sentenza di primo grado con appello anziché con ricorso per Cassazione, si tratta di rilevare che sulla sentenza di primo grado si è formato il giudicato e si è così esaurito il potere di ogni giudice di conoscere dell'oggetto del giudizio. 4.3. - Orbene, il giudice di secondo grado ha bensì esaminato l'appello nel merito, ma lo ha rigettato, perché è tornato a rilevare che la parte non aveva interesse all'opposizione e la decisione resa su tale questione è stata oggetto del ricorso principale.
Ciò ha impedito che si formasse il giudicato sulla questione di ammissibilità dell'appello, perché su di essa è mancata una decisione esplicita e sulla decisione implicita il giudicato non ha potuto formarsi, perché nessuna statuizione esplicita è passata in giudicato.
4.4. - In conclusione neppure il ricorso principale può essere esaminato nel merito.
5. - La statuizione con cui si deve porre termine a questo giudizio è quella di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito (art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.).
6. - Le spese del giudizio di secondo grado, siccome provocate da un appello inammissibile, possono restare a carico di OV De RI, nella somma liquidata dal giudice di secondo grado. Quelle del giudizio di Cassazione possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello incidentale e, pronunciando sul ricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
ferma restando la condanna di OV De RI al rimborso delle spese del giudizio di secondo grado, nelle cifre liquidate dalla corte d'appello dell'Aquila, corrispondenti alla somma di complessivi Euro 1.363,45, dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2003