Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 8394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8394 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
-Relatore
08394-26
Sent. n. sez. 1228/2025 UP - 11/12/2025 R.G.N. 20484/2025
Composta da EMANUELE DI SALVO FRANCESCO LUIGI BRANDA
AT RI
RINA ES
VI AU ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
RA EP nato a [...] il [...] PO CO nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte di appello di L'Aquila
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CO Luigi Branda;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha l'inammissibilità dei ricorsi;
concluso per
lette le conclusioni depositate dalla difesa delle parti civili UC e DE PO;
lette le memorie e le repliche depositate dalla difesa di PO CO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di L'Aquila, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Chieti, in data 9 febbraio 2023, dichiarava RA EP e PO CO colpevoli del delitto di crollo colposo di costruzione, aggravato dalla morte di DE PO NA TA. I fatti risalgono al 23 novembre 2013, quando una violenta esplosione causò il crollo della villa sita in Chieti, Strada San Salvatore 122/A, di proprietà della famiglia IC - DE PO. Secondo la contestazione, il RA, quale titolare dell'impresa individuale "P.S. Impianti" ed esecutore materiale dell'impianto termico-idrico-gas, aveva realizzato l'impianto a gas non a regola d'arte, omettendo di procedere alla camiciatura delle tubazioni interrate. Tale omissione aveva determinato, per elettrolisi, un'ossidazione galvanica del tubo, con conseguente fuoriuscita di gas che, accumulatosi in una stanza dove era posizionata un'autoclave, aveva provocato la deflagrazione. PO CO, dal canto suo, aveva cooperato colposamente rilasciando, quale responsabile tecnico dell'impresa, la certificazione di conformità dell'impianto datata 25 novembre 2004, nonostante la mancata realizzazione a regola d'arte dello stesso. Il Tribunale di Chieti condannava entrambi gli imputati alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. La Corte territoriale ha integralmente confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dagli imputati e condannandoli al pagamento delle ulteriori spese processuali.
2. La difesa di RA EP e di PO CO affida i ricorsi per cassazione ai seguenti motivi.
2.1 Con il primo ordine di censure, deduce la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame, nonché la violazione dell'art. 603 cod.proc.pen. Lamenta che la Corte di appello abbia pedissequamente riprodotto la motivazione di primo grado senza confrontarsi con le censure sollevate, rigettando immotivatamente la richiesta di rinnovazione istruttoria mediante nuovo accertamento peritale. Secondo la difesa, l'omessa rinnovazione avrebbe impedito di valutare l'alta probabilità di decorsi causali alternativi, soprattutto alla luce delle modifiche strutturali all'immobile eseguite successivamente alla realizzazione dell'impianto e sconosciute agli imputati, quali la creazione del seminterrato, della seconda cucina, delle scale e del massetto in cemento posizionato esattamente sopra il tubo del gas.
2.2 Con la seconda censura, è dedotta la violazione degli articoli 40 e 41 cod.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento del nesso causale. Si eccepisce che la Corte territoriale non abbia effettuato il giudizio controfattuale, omettendo di verificare se, ipotizzandosi come avvenuta l'azione doverosa omessa ed esclusa
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l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento si sarebbe comunque verificato con elevato grado di credibilità razionale. In particolare, la difesa sottolinea come dalle deposizioni dei periti emergesse che il seminterrato, le scale e il massetto non esistevano al momento della realizzazione dell'impianto nel 2004, e che lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero, ingegner ER, aveva dichiarato che lo scivolo in muratura aveva deviato il flusso del gas, impedendone la risalita. Tale affermazione, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto condurre a una pronuncia assolutoria, posto che in assenza dei lavori successivi e della creazione dello scivolo, il gas avrebbe seguito un percorso diverso e la deflagrazione sarebbe stata evitata o comunque provocata con minore intensità.
2.3. Con il terzo ordine di censure, si contesta la manifesta illogicità, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo. Nel ricorso congiunto si afferma testualmente che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se detto elemento sussistesse, "quantomeno in termini di dolo eventuale, atteso che ci si attiene al principio del non poteva non sapere!" (pag. 13). Inoltre, prosegue il ricorso, nell'affermare la sussistenza del dolo eventuale, La Corte territoriale si è riportata a concetti di ragionevole prevedibilità i quali possono valere a delineare un atteggiamento colposo, ma non anche a dimostrare l'effettiva previsione di determinate conseguenze e l'accettazione del rischio delle stesse, dati caratterizzanti il dolo eventuale.
2.4 Con l'ulteriore motivo, si lamenta la motivazione illogica in punto di valutazione delle risultanze della perizia grafologica redatta dalla dottoressa Nicoletta Santarelli, che aveva accertato, con elevato grado di probabilità, che la firma apposta sulla dichiarazione di conformità dell'impianto non era riconducibile a PO CO. La Corte territoriale avrebbe liquidato tale risultanza con argomentazioni manifestamente illogiche, rilevando che la consulente aveva operato su copia anziché su originale e che l'imputato non aveva immediatamente denunciato la falsità della firma, senza peraltro considerare che proprio tale circostanza era stata oggetto di specifica perizia.
2.5.Si lamenta,inoltre, l'omessa assunzione di una prova decisiva, derivante dal mancato conferimento di un nuovo incarico peritale volto ad accertare l'effettiva incidenza dei lavori strutturali sull'immobile, non conosciuti dagli imputati, sullo stato del serbatoio della Liquigas, e sul decorso causale che aveva portato alla deflagrazione. Tale accertamento si sarebbe rivelato essenziale per verificare sotto il profilo del rapporto tra l'antecedente causale e l'evento.
2.6.Con particolare riferimento alla posizione di PO CO, si deduce la violazione dell'articolo 113 cod. pen. x La difesa evidenzia che la Corte territoriale non abbia motivato circa la sussistenza della consapevolezza di cooperare, elemento essenziale della cooperazione colposa. La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad affermare che PO aveva cooperato colposamente per aver apposto la firma alla dichiarazione di conformità, senza verificare se sussistesse nel concorrente la coscienza e volontà di apportare un contributo alla condotta altrui,
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elemento imprescindibile della fattispecie di cui all'articolo 113 del codice penale. Nel caso di specie mancherebbe del tutto il legame psicologico tra i due imputati, sicché ogni azione od omissione resterebbe imputabile come fatto a sé stante.
3. 11 Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa delle parti civili UC e DE PO ha depositato conclusioni e nota spese. La difesa del ricorrenti, per la posizione di RA EP ha depositato certificato di morte intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso;
per la posizione di PO CO, ha depositato memoria e repliche, concludendo per l'annullamento senza rinvio o, in subordine
con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare deve essere dichiarata l'estinzione del reato per morte dell'imputato RA EP, come risultante dal certificato di morte prodotto agli atti del presente giudizio. La delibazione dei motivi sopra indicati, come sarà appresso illustrato, fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di PO CO articola molteplici censure che si incentrano sostanzialmente su cinque nuclei tematici fondamentali, ordinati nel seguente ordine logico. Il primo attiene alla contestata autenticità della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione di conformità dell'impianto, con conseguente deduzione di vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze della consulenza grafologica di parte e degli elementi comportamentali valorizzati dal giudice di merito per affermare la genuinità della firma.
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Il secondo nucleo concerne l'accertamento del nesso causale tra le condotte omissive contestate agli imputati e l'evento verificatosi, con particolare riferimento alla dedotta interruzione del nesso eziologico per effetto di modifiche strutturali successive alla realizzazione dell'impianto e alla contestata idoneità delle cautele omesse a impedire l'evento.
Il terzo profilo riguarda l'elemento soggettivo. Il quarto attiene al rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria. Il quinto attiene alla configurabilità della cooperazione colposa e alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità del responsabile tecnico che abbia sottoscritto la dichiarazione di conformità di un impianto realizzato materialmente da altri.
3. Prima di procedere all'esame specifico di ciascuno di tali profili, si impone una considerazione di carattere generale sulla natura e i limiti del sindacato di legittimità in relazione alle censure proposte. Come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite, il vizio di motivazione che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso - sussiste soltanto quando il provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di CO, Rv. 205621- 01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha infatti un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente, nella sostanza, sollecitano una rivalutazione nel merito degli elementi probatori acquisiti, senza effettiva individuazione di vizi di manifesta illogicità della motivazione o di errori nell'applicazione della legge penale. Tale caratteristica emerge con particolare evidenza dalla lettura dell'atto di ricorso, che si limita sostanzialmente a riproporre le medesime tesi difensive già disattese dai giudici di merito, senza un effettivo confronto critico con l'apparato argomentativo posto a fondamento della sentenza impugnata.
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4. Il primo profilo concerne la contestata autenticità della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione di conformità, intendendo ricavare da ciò l'esclusione di responsabilità dell'apparente sottoscrittore. Il motivo è aspecifico perché non si confronta con il principale addebito mosso all'PO nella contestazione, e poi ritenuto, in termini chiari sia pure sintetici, nelle conformi pronunce di merito. Il ricorrente ricopriva infatti il ruolo di responsabile tecnico, sicché era in ogni caso tenuto a verificare la conformità dell'impianto. Non si contesta infatti il ruolo ricoperto, ma-l'autenticità della sottoscrizione del certificato di conformità. In ogni caso, la sentenza impugnata ha disatteso tale eccezione con motivazione non manifestamente illogica. I giudici hanno anzitutto evidenziato i limiti intrinseci della consulenza grafologica di parte, la quale veniva espletata non su documentazione originale bensi su copia fotostatica, con conseguente impossibilità di rilevare caratteristiche grafiche essenziali per un giudizio di autenticità attendibile. La stessa consulente di parte, come sottolineano i giudici di merito, espressamente dichiarava che il caso oggetto di indagine presentava il limite oggettivo e invalicabile di essere condotto non su documentazione originale bensi su copia su carta chimica autocopiante, e che ciò comportava necessariamente l'impossibilità della rilevazione di caratteristiche grafiche imprescindibili impedendo di esprimere un giudizio in termini di certezza. Si è altresì correttamente evidenziato che, in virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la prova dell'autenticità o della falsità di un atto può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia grafica, la quale, per sua natura, ha valore meramente indiziario (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269908-01). Nel caso di specie, premesso che non è stato contestato il ruolo di responsabile tecnico, la sentenza impugnata ha valorizzato una serie di elementi che depongono nel senso della riferibilità della certificazione allo stesso responsabile tecnico. In primo luogo, è stato sottolineato il ritardo nella contestazione dell'autenticità della firma, sollevata solo nell'ottobre 2017 a distanza di quasi quattro anni dall'evento e dopo lo svolgimento dell'incidente probatorio e dell'udienza preliminare. In secondo luogo, la sentenza ha rilevato che PO non aveva mai denunciato la falsificazione della propria firma, né aveva proposto querela per falso contro ignoti, limitandosi a produrre una consulenza grafologica di parte in sede difensiva. I prospettati argomenti rendono la motivazione non manifestamente illogica in ordine all'omesso controllo da parte del responsabile tecnico PO CO.
5. Le ulteriori censure dedotte dal ricorrente investono innanzitutto il tema dell'accertamento del nesso causale tra le condotte omissive contestate agli imputati e l'evento verificatosi.
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5.1. Come è noto, l'accertamento del nesso causale impone di distinguere tre diversi momenti logico-giuridici del giudizio causale, ciascuno dei quali risponde a specifiche esigenze di garanzia e controllo della legalità della responsabilità penale. Il primo momento, denominato giudizio esplicativo, consiste nella ricostruzione in termini scientificamente certi della catena causale che ha condotto all'evento. Il giudizio mira a individuare l'effettiva successione degli accadimenti che hanno determinato l'evento, avvalendosi delle conoscenze scientifiche disponibili e delle risultanze probatorie acquisite al processo, e risponde alla domanda fondamentale su come si sia verificato l'evento. Il secondo, denominato giudizio controfattuale, consiste nella verifica mediante giudizio ipotetico se l'adozione della condotta doverosa omessa avrebbe evitato l'evento con alto grado di credibilità razionale (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138-01). Il terzo momento, specifico dei reati colposi e denominato giudizio sulla causalità della colpa sulla concretizzazione del rischio, consiste nella verifica che l'evento concretamente verificatosi rientri nell'area di rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire.
5.2 Quanto al primo momento del giudizio causale, la sentenza impugnata ha operato una ricostruzione analitica e logica della sequenza di eventi che hanno determinato l'esplosione. E' stato evidenziato come la realizzazione dell'impianto GPL con tubazione interrata priva delle protezioni prescritte dalla normativa tecnica avesse determinato, nel tempo, un fenomeno di corrosione elettrolitica della tubazione metallica per effetto del contatto con il terreno e le correnti vaganti presenti nello stesso. I giudici di merito hanno logicamente ricostruito la catena causale sulla base di un apparato probatorio complesso e convergente, costituito dalle testimonianze degli operatori di polizia giudiziaria intervenuti sul luogo del sinistro, dalle relazioni tecniche dei Vigili del Fuoco, dalla perizia espletata in sede di incidente probatorio, dalle consulenze tecniche delle parti civili e dalla documentazione relativa alla realizzazione e certificazione dell'impianto. La sentenza impugnata ha quindi ricostruito con dovizia di particolari la dinamica dell'evento, evidenziando che l'esplosione era stata causata dall'accumulo di gas GPL nel fondaco situato tra il piano terra e il sottostante vano di fondazione, ove era collocata un'autoclave, e che il gas si era propagato attraverso un foro presente nella tubazione interrata di adduzione del GPL. La motivazione ha ulteriormente chiarito che l'innesco è derivato dalla scintilla prodotta dal motore elettrico dell'autoclave al momento della sua attivazione, allorché qualcuno aveva aperto un rubinetto dell'acqua nell'abitazione. In ordine alle cause tecniche della formazione del foro nella tubazione, i giudici hanno dato atto del concorde orientamento espresso da tutti i consulenti tecnici escussi, nel senso che il foro si era formato per effetto di corrosione elettrolitica, favorita dal contatto diretto del tubo metallico con il terreno e dall'assenza delle adeguate protezioni prescritte dalla normativa tecnica di settore. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come l'impianto presentasse molteplici e gravi difformità rispetto alla normativa UNI CIG 7129/2001, vigente all'epoca della
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realizzazione, con specifico riferimento all'assenza di guaina protettiva anticorrosione sulla tubazione interrata, alla mancanza di giunto isolante monoblocco in prossimità della risalita, all'assenza di letto di sabbia sotto e sopra la tubazione e alla mancanza di riferimenti esterni per l'individuazione della tubazione interrata. Tale ricostruzione fattuale appare immune da censure sotto il profilo logico, risultando sorretta da un complesso di elementi probatori convergenti e reciprocamente riscontrati. La sentenza ha dato conto delle risultanze delle consulenze tecniche con adeguata analiticità, evidenziando i punti di convergenza tra le diverse valutazioni tecniche e la sostanziale concordia sul meccanismo causale che ha determinato l'evento. Peraltro, la motivazione ha specificamente considerato anche le osservazioni del consulente di parte, dando atto che lo stesso aveva concordemente attestato l'assenza della guaina protettiva e la presenza di fori nella tubazione, pur prospettando ipotesi alternative quanto alla possibile incidenza di successivi interventi sulla zona interessata dalla tubazione.
5.3 Con riferimento al giudizio controfattuale, il ricorrente ha specificamente contestato l'idoneità delle cautele omesse a impedire l'evento e ha prospettato l'esistenza di presunte cause sopravvenute idonee a interrompere il nesso eziologico. I giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che l'adozione delle cautele omesse, segnatamente l'applicazione della guaina protettiva anticorrosione, l'installazione del giunto isolante monoblocco e la posa della tubazione su letto di sabbia, avrebbe impedito l'evento con alto grado di credibilità razionale. La conclusione si fonda sul rilievo che la corrosione elettrolitica che aveva causato il foro nella tubazione si era verificata proprio in ragione dell'assenza delle protezioni che la normativa tecnica (UNI CIG 7129/2001) prescriveva espressamente al fine di prevenire fenomeni corrosivi che possano determinare fughe di gas con conseguente rischio di esplosione. La motivazione ha in particolare valorizzato le concordi dichiarazioni di tutti i consulenti tecnici, nel senso che l'applicazione della guaina avrebbe impedito il contatto diretto del tubo metallico con il terreno e con gli agenti corrosivi in esso presenti, evitando quindi la formazione del foro. L'argomentazione appare immune da vizi di logicità. Il giudizio controfattuale è stato condotto secondo i parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità, verificando non già in termini di mera probabilità statistica, bensi in termini di probabilità logica prossima alla certezza che l'adozione delle cautele omesse avrebbe impedito l'evento.
5.4. Quanto alla dedotta esistenza di presunte cause sopravvenute idonee a interrompere il nesso causale, segnatamente le ipotizzate modifiche strutturali successive alla realizzazione dell'impianto, con particolare riferimento alla realizzazione di uno scivolo in cemento sopra la zona in cui era interrata la tubazione, è stato evidenziato che l'eventuale realizzazione di uno scivolo in cemento, lungi dal costituire un fatto eccezionale e imprevedibile, rientrava
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nell'ordinario utilizzo dell'area e conferma semmai l'obbligo di proteggere adeguatamente la tubazione proprio in previsione di possibili sovrastrutture. La valutazione appare conforme ai principi elaborati da questa Corte in materia di interruzione del nesso causale nei reati omissivi. Come ripetutamente affermato, l'effetto interruttivo del nesso causale può essere riconosciuto solo a circostanze che introducano un rischio nuovo o radicalmente esorbitante rispetto a quello che il garante è chiamato a governare e che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'imprevedibilità (Sez. 4, n. 22691 del 25/02/2020, Rv. 279513-01). Nel caso di specie, le ipotizzate modifiche strutturali, ove anche dimostrate, non avrebbero comunque integrato un rischio nuovo, trattandosi di interventi che rientravano nel perimetro del possibili interventi sulla zona sovrastante la tubazione;
ciò rendeva ancora più rigoroso l'obbligo di proteggere adeguatamente la stessa mediante le cautele prescritte dalla normativa tecnica. Peraltro, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, la tesi difensiva secondo cui la corrosione sarebbe stata causata non già dall'assenza di protezioni ma da successivi interventi sulla zona risulta intrinsecamente contraddittoria. Se infatti la corrosione fosse dipesa da danneggiamenti meccanici derivanti da lavori successivi, la formazione di lesioni sarebbe stata concentrata in punti specifici corrispondenti alle zone di intervento, mentre nel caso di specie la corrosione si era manifestata secondo le modalità tipiche del fenomeno elettrolitico, con formazione di micro-fori diffusi nella zona di contatto tra metallo e terreno.
5.5. In ordine al terzo momento del giudizio causale, relativo alla verifica che l'evento concretamente verificatosi rientri nell'area di rischio che le regole cautelari violate miravano a prevenire, la sentenza impugnata ha operato una corretta ricognizione delle norme tecniche violate e della loro correlazione con il tipo di evento verificatosi. I giudici hanno evidenziato come le prescrizioni della normativa UNI CIG 7129/2001 in tema di protezione delle tubazioni interrate siano specificamente volte a prevenire fenomeni di corrosione che possano determinare fughe di gas, con conseguente rischio di esplosione e incendio. Tale finalità emerge del resto espressamente dal testo delle norme tecniche, le quali prescrivono l'adozione di adeguati rivestimenti protettivi contro la corrosione, al fine di evitare che si formino soluzioni di continuità nelle tubazioni da cui possa fuoriuscire il gas. La motivazione ha quindi correttamente rilevato che l'evento si è realizzato secondo la sequenza causale che le norme tecniche miravano a impedire, concretizzandosi quindi il rischio tipico presidiato dalle regole cautelari violate. La valutazione appare conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di causalità della colpa. Come affermato dalle Sezioni Unite Espenhahn, il giudizio sulla concretizzazione del rischio mira a verificare se l'evento verificatosi sia espressione dello stesso rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire, escludendo così l'imputazione di eventi che, pur
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causalmente ricollegabili alla condotta omissiva, esulano dalla sfera di rischio governata dalla regola cautelare. Nel caso di specie, logica appare la conclusione raggiunta dai giudici di merito secondo cui non vi è stata alcuna deviazione dal rischio tipico presidiato dalle norme tecniche violate, essendosi l'evento realizzato proprio attraverso la sequenza causale che tali norme intendevano prevenire. Non si tratta infatti di generiche inosservanze di norme di sicurezza suscettibili di prevenire una molteplicità indifferenziata di eventi dannosi, bensì di precise omissioni di cautele tecniche espressamente previste per prevenire proprio il tipo di evento verificatosi, costituito dalla corrosione delle tubazioni, con conseguente fuoriuscita di gas ed esplosione.
6. Manifestamente infondate risultano le doglianze sull'elemento soggettivo. I giudici di merito hanno correttamente scomposto il giudizio di colpa, evidenziando, da un lato, le regole cautelari violate di fonte legislativa (Legge n. 46/1990; D.P.R. n. 447/1991) e di fonte tecnica (norma UNI 7129:2001; D.M. 37/2008) e, dall'altro, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento in concreto verificatosi, in termini di "concretizzazione del rischio" che quelle regole miravano precisamente ad evitare. È stato così attribuito al RA, quale titolare dell'impresa installatrice ed esecutore dell'impianto, l'obbligo di progettare e realizzare l'impianto secondo la regola dell'arte, e all'PO, quale responsabile tecnico, l'obbligo di verificare il rispetto delle medesime regole. In tale contesto, le critiche difensive, che evocano addirittura il dolo eventuale per contestarne la mancanza, risultano eccentriche rispetto al decisum. Le sentenze di merito non hanno mai attratto la vicenda nell'area del dolo ma hanno sempre ancorato la responsabilità alla colpa. Il richiamo, in ricorso, alla pretesa "impossibilità" di prevedere la futura trasformazione del seminterrato e le modalità concrete della deflagrazione non coglie dunque nel segno, perché confonde il grado di dettaglio della rappresentazione concreta dell'evento, con la più ampia previsione del rischio di danno, che, per la colpa, si misura sull'orizzonte delle conoscenze esigibili e delle cautele normativamente imposte.
7: Con riferimento alla censura concernente il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria, la prospettazione muove dalle modifiche edilizie successive (realizzazione del massetto e della scalinata in cemento, costruzione della nuova cucina nel seminterrato, creazione di uno scivolo che avrebbe deviato il percorso del gas) e dalle condotte della società di fornitura, nel tentativo di attribuire a tali fattori la funzione di causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, idonea, cioè, a recidere il nesso originario ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod.pen.. Le censure che lamentano il mancato approfondimento tecnico su tali fattori sopravvenuti si traducono, in realtà, nella sollecitazione di una rinnovazione istruttoria mirata ad un nuovo giudizio peritale complessivo.
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Ora, è pacifico che, nel giudizio di appello, la rinnovazione ex art. 603 cod.proc.pen. ha carattere eccezionale e presuppone l'indispensabilità della nuova prova per pervenire ad una decisione conforme al canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio"; l'eventuale diniego non è sindacabile come violazione di legge, ma soltanto in quanto manifestazione di un vizio motivazionale, allorché risulti apodittico o incoerente rispetto alle contestazioni difensive. Nel caso concreto, la Corte territoriale, lungi dal limitarsi ad una formula stereotipata, ha posto in evidenza l'esaustività dell'istruttoria svolta in primo grado e la convergenza delle valutazioni tecniche già acquisite, reputando non necessaria una nuova perizia sulle stesse questioni e spiegando perché i dati addotti dalla difesa (in particolare quelli tratti dalle deposizioni dei periti ER e NE) non scardinassero l'impianto argomentativo del Tribunale. La motivazione si colloca nel solco del costante indirizzo secondo cui nel giudizio di appello ordinario è tendenzialmente esclusa l'assunzione delle prove, limitandosi il giudice a decidere sul materiale formatosi in primo grado. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di rinnovazione istruttoria in fase di appello, né conseguentemente un obbligo di specifica motivazione del diniego, a meno che la richiesta di parte sia riconducibile a specifiche ipotesi elencate nell'art. 603 cod. proc. pen., tra le quali rientrano i casi nei quali il giudice di appello intenda dissentire dalla valutazione della prova dichiarativa espletata in primo grado (Sez. 4, n. 13379 del 14/02/2024, Chelini, Rv. 286306- 01) o accerti la violazione del diritto alla prova (Sez. 3, n. 13076 del 14/02/2024, Xiumei, Rv. 286075-01).
8. L'ulteriore profilo di censura concerne la configurabilità della cooperazione colposa tra i due imputati, con particolare riferimento alla posizione di PO CO quale responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Il motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente inquadrato la responsabilità di PO nell'ambito della cooperazione colposa di cui all'art. 113 cod.pen., evidenziando come la condotta omissiva del responsabile tecnico si sia intrecciata con quella dell'esecutore materiale RA nella causazione dell'evento. I giudici hanno rilevato che PO, quale responsabile tecnico dell'impresa e cofirmatario della dichiarazione di conformità, non evidenziò i vizi e anzi certificò la regolarità di un impianto che presentava gravi difformità rispetto alle norme tecniche di sicurezza, cooperando così con RA nella messa in esercizio di un impianto pericoloso che successivamente causava l'esplosione. Tale inquadramento appare conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di cooperazione colposa. Come ripetutamente affermato da questa Corte, per configurare la cooperazione nel delitto colposo non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, essendo sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso fatto, intesa come consapevolezza
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da parte dell'agente del fatto che altri soggetti sono investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 25846 del 26/03/2019, Rv. 276581-01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato come le condotte dei due imputati si siano integrate reciprocamente, cooperando nella causazione dell'evento. L'esecuzione materiale non conforme alle regole dell'arte da parte di RA è stata resa possibile e legittimata dall'omesso controllo e dalla certificazione non veritiera da parte di PO, il quale ha validato un impianto non a norma fornendo una parvenza di legittimità che ha impedito l'emersione tempestiva delle difformità e ha consentito la messa in esercizio dell'impianto pericoloso. Tale cooperazione colposa integra pienamente il concorso di persone nel reato colposo ai sensi dell'art. 113 cod.pen., comportando la responsabilità solidale di entrambi gli imputati per l'evento unitariamente cagionato. Centrale nella valutazione della responsabilità di PO appare la corretta individuazione dei doveri gravanti sul responsabile tecnico di un'impresa installatrice che sottoscriva la dichiarazione di conformità di un impianto. La sentenza impugnata ha inquadrato tale posizione nell'ambito delle posizioni di garanzia di cui all'art. 40, comma 2, cod.pen., evidenziando come il responsabile tecnico assuma una posizione di garanzia nei confronti degli utenti dell'impianto, garantendo sotto la propria responsabilità che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte, che sono stati impiegati materiali idonei e che l'impianto è conforme alle norme tecniche di sicurezza. La sottoscrizione della dichiarazione di conformità da parte del responsabile tecnico implica quindi l'assunzione della responsabilità professionale circa la regolarità dell'impianto e la sua conformità alle norme tecniche di sicurezza. Nel caso di specie, le conformi decisioni di merito hanno correttamente evidenziato come PO abbia violato gli obblighi derivante dalla sua posizione di garanzia, omettendo di verificare la corretta esecuzione delle opere con particolare riferimento alla protezione della tubazione interrata. In conclusione logica appare la conclusione secondo cui tali omissioni hanno consentito la messa in esercizio di un impianto pericoloso che ha successivamente causato l'esplosione, il crollo e la morte della vittima.
9. Al rigetto del ricorso di PO CO consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va respinta la domanda di condanna alle spese in favore delle parti civili. Il Collegio ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato,
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anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la pretesa avversa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Si deve rilevare, tuttavia, che, nel caso in esame, la difesa delle parti civili si è limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisione. Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore delle parti civili non è dovuta (in tal senso, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 della motivazione e giurisprudenza ivi citata).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RA EP perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Rigetta il ricorso di PO CO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore delle parti civili.
Così è deciso, 11/12/2025
Il Consigliere estensore CO Luigi Branda Curly Bunk
tl Presidente Emanuele Di Salvo
DEPOSITATO IN CANCELLER oggi.4103/2026
IL FUNZIONARUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo
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