Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2002, n. 6928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6928 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
069 28 / 0 2 се тилиг REPUBBLICA IN NON CORTE SUNK EMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1767/2001 Presidente Antonio MERONE Dott! Nino Consigliere FICO 19616 Cron. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Dott. Antonino DI BLASI Rel. - Consigliere Ud. 14/02/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi IRPEF- ILOR SENTENZA Calamità naturali 1984 sul ricorso proposto da: Sospensione riscossione Effetti ricollega- AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro bili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge Ulteriore beneficio rideter- Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura minazione imponi- bile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
IA RI, residente in [...], non costituito in giudizio, - intimato Tributariaavverso la sentenza della Commissione 5 2 Regionale di Perugia Sez. 2 n.329/02/99 del 15-12-1999, 8 depositata il 15-12-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 14-02-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Maurizio Velardi che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art.375 C.p.C. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor OC IN, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dei redditi dell'anno dichiarazione dall'imponibile l'ammontare successivo detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione falsa applicazione degli artt.28,e della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 7-12-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art.13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR”. consolidato orientamento di questa Corte,Secondo il tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione ? autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legg e 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti 8659/2001; 10237/2001; sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra laprovvedere sulle spese del giudizio, atteso che parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 14 Febbraio 2002. Il Presidente Dott. Mero e Antonio. Il Consigliere Relatore - Estensore Dott. Ant IL CANCELLIERE C1 Innocenzo ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 MAG. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 OC ST