Sentenza 18 aprile 2014
Massime • 1
L'avvenuta notifica con esito positivo nella residenza anagrafica dell'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, implica che detto luogo debba considerarsi come domicilio "determinato" ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che le successive notificazioni, divenute impossibili da eseguire in tale luogo, sono legittimamente effettuate al difensore, in assenza di comunicazione di avvenuto mutamento di domicilio da parte dell'imputato medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2014, n. 20742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20742 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 18/04/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI P. - rel. Consigliere - N. 1230
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 3063/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di OS IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 23/05/2013 dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Di OS IN ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, in data 27/09/2010. L'imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per reati di cui all'art. 494 cod. pen., con parziale assoluzione in appello quanto a contestazioni residue. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, rilevando una causa di nullità dell'intero giudizio di primo grado (e di tutti gli atti conseguenti) per non essergli stato notificato il relativo decreto di citazione: sul presupposto che egli fosse stato "sloggiato" da un precedente indirizzo risultante in atti, il decreto de quo era stato notificato al difensore, senza che fossero state effettuate ulteriori ricerche. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Secondo la Corte territoriale, la notifica del decreto di citazione a giudizio, quanto al processo di primo grado, doveva intendersi certamente rituale: era da considerarsi legittimo, in particolare, il ricorso al meccanismo formale previsto dall'art. 161 c.p.p., comma 4, "non essendosi peritato l'imputato - cui per certo detto onere incombeva - di comunicare il nuovo indirizzo ove ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento". L'osservazione è da condividere.
Dall'esame degli atti, che si impone in ragione della questione processuale avanzata dalla difesa, si rileva che il Di OS ricevette l'avviso ex art. 415-bis codice di rito perché rintracciato in base alla residenza anagrafica (l'indirizzo allora risultante venne financo riprodotto nella relata di notifica): nel corso del predetto avviso di conclusione delle indagini preliminari era formalizzato l'invito a "dichiarare o eleggere domicilio nei modi di legge, con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, e che in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive comunicazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto".
Non risulta, in vero, che contestualmente alla notifica dell'avviso de quo il Di OS provvide ad una autonoma dichiarazione di domicilio, in ipotesi coincidente con la residenza anzidetta (in quel caso, non vi sarebbe stato dubbio alcuno circa la legittimità della consegna al difensore del decreto di citazione a giudizio, una volta emersa l'impossibilità di notificazione del decreto medesimo nel domicilio così dichiarato: v., a riguardo, Cass., Sez. F, n. 37136 del 03/09/2009, Catania). Nondimeno, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "il riconoscimento ad opera dell'imputato, anche per comportamento concludente, della correttezza della notificazione eseguita presso la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 2, acquista il significato di dichiarazione implicita di domicilio, che fa sorgere l'obbligo di comunicazione di ogni successivo mutamento e comporta, ove tale obbligo non sia adempiuto, la legittimità delle successive notificazioni eseguite mediante consegna al difensore" (Cass., Sez. 5, n. 23757 del 05/06/2006, De Florio, Rv 234491); in una pronuncia ancor più aderente alla fattispecie concreta, si è esplicitamente sostenuto che "una volta notificato con esito positivo, nella residenza anagrafica dell'imputato, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, le successive notificazioni, divenute impossibili in tale luogo, sono legittimamente effettuate al difensore, in assenza di comunicazione di avvenuto mutamento di domicilio da parte dell'imputato medesimo" (Cass., Sez. 1, n. 10427 del 20/02/2009, Miozzi, Rv 242901). Nella motivazione della sentenza richiamata da ultimo si dava atto che all'imputato, in quella fattispecie concreta, era stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, con contestuale informazione sul diritto di difesa, recante una dicitura in tutto e per tutto identica a quella contenuta nell'omologo avviso recapitato al Di OS;
così pervenendosi alla conclusione di ritenere "palesemente priva di pregio, a fronte dell'inequivoco dato normativo ..., l'affermazione difensiva che l'art. 161 cod. proc. pen., comma 4, si applicherebbe solo nel caso di domicilio eletto o dichiarato".
Il problema, infatti, deve trovare soluzione alla luce del chiaro dettato normativo, ed in particolare sulla base della lettura del predetto art. 161, comma 4: la norma prescrive che si debba dare corso alla notifica dell'atto mediante consegna al difensore nelle ipotesi in cui la notifica stessa risulti impossibile presso il domicilio "determinato" ai sensi del precedente comma secondo, e non vi è dubbio che il primo capoverso dell'articolo contempli non solo i casi del domicilio dichiarato o eletto, bensì anche quello del domicilio presso cui la prima notifica abbia avuto esito. Un recapito, questo, che rimane determinato al punto da comportare - per effetto di una dichiarazione od elezione insufficiente o inidonea, ma in primis laddove una dichiarazione od elezione manchino tout court - la necessità di procedere alla notifica degli atti successivi in quello stesso luogo.
In altre parole, dopo la prima notifica con esito positivo quella annotata sulla relata attestante la consegna dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non era più (solo) la residenza anagrafica del Di OS, ai fini del presente processo;
era al contempo il suo domicilio, non dichiarato ne' eletto, ma "determinato" a norma dell'art. 161, comma 2: con la conseguenza che, ai sensi del successivo comma 4, l'impossibilità di una nuova notifica presso quel domicilio rendeva rituale la consegna dell'atto al difensore, senza dare corso a ricerche di sorta, ovvero ad eventuali dichiarazioni di irreperibilità.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2014