Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2025, n. 37795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37795 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica omettere le generalità e gli alt gasificat indicati nell'allegato provvedime l'art 52 del DLvo n. 196 del 2
del
CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
OR VE GO LL RO AL NN UI NG RI RO D'ND ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
37795-25 Sent. n. sez. 821/2025 CC - 17/09/2025 R.G.N. 14080/2025
sul ricorso proposto da: NU SI nato il [...]
avverso l'ordinanza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere GO LL;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Viste le conclusioni del Ministero resistente in persona dell'Avvocatura di Stato.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Roma con ordinanza in data 21 Gennaio 2025 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente NU VA in relazione alla detenzione sofferta dapprima in carcere e, successivamente, agli arresti domiciliari in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia, a seguito della denuncia presentata dal coniuge convivente NU AL, contestazione dalla quale veniva definitivamente assolto dal Tribunale di Cassino con la formula perché il fatto non sussiste, irrevocabile dal 25/02/2023.
2. La Corte di Appello di Roma, adita con la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione, ha ritenuto che il ricorrente avesse concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta improntata ad imprudenza in quanto, pure assolto dai reati ascritti, aveva concorso a creare l'apparenza di un comportamento violento e aggressivo nei confronti del coniuge, in ragione del litigi maturati all'interno del nucleo familiare, delle frasi oltraggiose pronunciate da questi nei confronti del coniuge e di un comportamento processuale che non era valso a chiarire, se non tardivamente, la propria linea difensiva e la propria estraneità alle condotte penalmente rilevanti, in tal modo contribuendo al mantenimento della cautela, laddove solo in sede dibattimentale erano emerse le circostanze decisive che avevano consentito al giudice di pervenire ad una pronuncia assolutoria.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NU VA assumendo violazione di legge e vizio motivazionale per avere il provvedimento impugnato travalicato il perimetro valutativo assegnato al giudice della riparazione;
in particolare lamenta che, al fine di escludere la riparazione, la Corte di Appello aveva utilizzato gli stessi argomenti indiziari valorizzati dal giudice della cautela, senza considerare che i fatti, posti a fondamento della misura, erano stati dapprima ridimensionati in fase cautelare e successivamente esclusi nel giudizio assolutorio, nel quale era stata riconosciuta la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e la non riconducibilità delle lesioni refertate alla persona offesa quali conseguenze della condotta violenta dell'indagato. Sotto questo profilo denuncia la illogicità della motivazione per essere stato riconosciuto un comportamento negligente in sede processuale in quanto
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I'NU, anche per mezzo di indagini difensive, aveva in più occasioni sollecitato l'autorità giudiziaria a verificare l'attendibilità della denuncia della persona offesa, mediante l'apporto di contributi dichiarativi di persone informate sui fatti, laddove il provvedimento impugnato si era limitato a valorizzare la gravità indiziaria posta a fondamento della misura cautelare senza considerare che il giudice della cognizione aveva definitivamente escluso la ricorrenza di episodi nei quali l'NU avesse tenuto comportamenti vessatori e prevaricatori nei confronti del coniuge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'inferenza del giudice della riparazione, che ha riconosciuto la ipotesi ostativa della colpa grave in capo al ricorrente, appare argomentata in termini talmente minimali e illogici rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.
2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare. con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/02/2014, Rv. 259082].
2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza dimostrativa nel giudizio di assoluzione (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, [...], Rv. 266808; n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv.268238). Il Supremo Collegio ha ritenuto di dovere ulteriormente precisare che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in
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tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (cosi Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606).
4. Ciò premesso il giudice territoriale risulta non essersi conformato a tali pacifici principi giurisprudenziali, avendo riconosciuto profili di colpa sinergica in capo al ricorrente (litigi, aggressioni fisiche e verbali, insulti) facendoli coincidere con il panorama indiziario valutato dal giudice della cautela ai fini della emissione dell'editto cautelare e senza considerare le ragioni per le quali il giudice dell'assoluzione, in sede di giudizio abbreviato, abbia ritenuto di escludere la rilevanza penale di tali fatti. Invero è stato affermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante al momento dell'adozione del provvedimento privativo della libertà personale tenendo peraltro conto di quanto successivamente accertato all'esito del giudizio di merito atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a una valutazione critica sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, finirebbe per coincidere con quello riservato al giudice del riesame, senza considerare che gli elementi di valutazione posti all'esame del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, neutralizzati da emergenze di senso contrario o anche inutilizzabili. Invero il giudice della riparazione, ai fini della esclusione della riparazione per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili nel giudizio di assoluzione, ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza probatoria (Sez.4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 271580; n.7225 del 12/12/2023, Cannarile, Rv.285828). Nella specie, il giudice distrettuale ha del tutto omesso di valutare se, esclusa nel giudizio assolutorio la valenza dimostrativa degli elementi di fatto posti a fondamento della prospettazione accusatoria, siano residuati in capo all'NU comportamenti riconducibili al canone della "colpa grave" ostativi al riconoscimento della tutela riparatoria.
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5. Se è vero poi che l'imputato è portatore di una conoscenza personale dei fatti che lo riguardano coevi e precedenti il fatto reato, va chiarito che la disciplina intervenuta in materia di giudizio riparatorio (art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188) ha aggiunto all'art.314 comma 1 cod. proc. pen. il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art.64 comma 3 lettera b) non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo". Ciò comporta che non è possibile escludere il diritto alla riparazione in favore del ricorrente sulla base del mero silenzio da questo opposto in sede di interrogatorio di garanzia (Sez.4, n.8615 del 08/02/2022, Z., Rv.283017 01; n.48080 del 14/11/2023, Marretta, Rv. 285425 01), con la conseguenza che è contrario al dettato normativo di rito è l'argomento secondo il quale all'NU è rimproverabile, a titolo di colpa, il fatto di non avere tempestivamente riferito all'autorità inquirente gli elementi, a lui noti, che sarebbero stati utilizzati nel corso del giudizio di merito per pervenire al giudizio assolutorio, atteso che è l'autorità inquirente a dovere fornire la prova della responsabilità dell'imputato. All'NU, che pure aveva negato la propria responsabilità nel corso dell'intero giudizio e nel corso delle indagini aveva anche allegato, a sostegno delle istanze di scarcerazione, l'esito di attività difensiva, non è attribuibile una condotta processuale passiva, ferme restando le scelte difensive dell'imputato, le quali possono integrare una ipotesi di colpa ostativa solo a rigorose condizioni, le quale vanno peraltro compiutamente individuate dal giudice della riparazione.
6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
7. Deve essere ordinato l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti nel giudizio trattandosi di statuizione imposta dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Roma, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente
provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art.52 Dig 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Ugo Bellini "of Rulli DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi
20/14/200 Funzionario Giudiziario Dr. Gianfranco Catenazzo
Il Presidente Salvatore Dovere
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