Sentenza 12 novembre 2010
Massime • 1
Sussiste relazione di specialità fra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione, poiché il primo si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
Commentari • 3
- 1. Delitti a contrasto della circolazione illecita dei beniCamilla Benedetta Sutera · https://www.studioavvocatofeno.it/blog · 30 ottobre 2024
Art. 648. Ricettazione. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2010, n. 43730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43730 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 12/11/2010
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 3496
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 17749/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ LA N. IL *10/04/1958*;
avverso la sentenza n. 1681/2004 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 02/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIBERTO PAGANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di ZZ CO ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto continuato di ricettazione e riciclaggio di una autovettura BMW 318 accertando il decorso del termine di prescrizione in ordine al reato di falso per soppressione di una targa e di una carta di circolazione.
Deduce la mancata assunzione di una prova decisiva "indicata dal difensore avanti la corte in limine litis". Con altro motivo deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione anche con riferimento al travisamento dei fatti essendo stato assemblato solo il pezzo posteriore del mezzo rubato che è stato acquistato dal ricorrente ZZ\ presso uno sfasciacarrozze "ignaro della provenienza illecita dell'oggetto". Rileva che il numero di telaio non è stato sostituito essendo proprio dell'auto incidentata mentre la reimmatricolazione è stata effettuata dal carrozziere, tanto che i fatti addebitati devono essere qualificati leciti ovvero costituire l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 712 cod. pen.. Il primo motivo di ricorso è genericamente proposto ne' è autosufficiente in quanto non indica quale sia il mezzo istruttorie negato in rinnovazione dalla corte territoriale, mezzo istruttorie di cui inoltre non è specificata la concreta rilevanza. Quanto al secondo motivo di ricorso si osserva che l'intera gamma delle doglianze difensive diffusamente svolte nell'atto di ricorso rievocano completamente il tenore delle censure già poste a fondamento dell'appello e puntualmente disattese dai giudici di quel grado ed appaiono tutte orientate verso una rilettura delle risultanze processuali, piuttosto che come una deduzione di "errores in procedendo o in iudicando" in cui il giudizio di appello sarebbe incorso. Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile, proprio perché i relativi motivi risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. La corte territoriale ha infatti passato in analitica ed esauriente rassegna di tutti quelli che apparivano essere i punti critici della vicenda scandita nei suoi aspetti più significativi nell'altrettanto analitica imputazione, senza trascurare peraltro le doglianze proposte con l'atto di appello ed anzi replicando con argomentazioni articolate e congrue in ciascuno degli aspetti devoluti. La corte ha infatti posto in luce che l'imputato non ha voluto indicare il soggetto che ebbe a fornirgli la parte posteriore del veicolo risultata di provenienza furtiva con la conseguenza che nella fattispecie vale infatti il principio secondo cui il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione (tale è l'illecito assemblaggio), deve essere ritenuto autore della falsificazione e della ricettazione, se non dimostri la legittimità del possesso in quanto l'atto che impedisce l'identificazione del mezzo, ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell'oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore (Cass. 2 1.3.84 n. 1861, ud. 19.10.83, rv. 162896). In questo contesto fa difetto ed in termini di evidenza qualsiasi carenza ed illogicità manifesta dell'apparato motivazionale che è del tutto congruo anche sul versante della qualificazione giuridica dei fatti, trattandosi di fatto doloso e non colposo diretto ad impedire la riconoscibilità della provenienza delittuosa della parte di autoveicolo rubata.
Deve peraltro di ufficio rilevare la Corte che il delitto di riciclaggio è in relazione di specialità con il delitto di ricettazione perché si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (Cass. 2 9.5.07 n. 32901, depositata 14.8.07, rv. 237488) con la conseguenza che deve essere eliminata la pena irrogata dal giudice di merito a titolo di continuazione per il reato di ricettazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione perché assorbito in quello di riciclaggio ed elimina il relativo aumento di pena irrogato per la continuazione, determinando la pena da applicare al ZZ\ in anni 2 mesi 8 di reclusione ed Euro 800 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2010