Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n.990, il termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 22 di tale legge, deve essere interamente decorso prima della proposizione dell'azione giudiziaria. La proponibilità dell'azione risarcitoria è condizionata dall'osservanza del predetto termine non soltanto nel caso in cui la domanda giudiziale venga proposta nei confronti dell'assicuratore, ma anche nel caso in cui essa venga proposta soltanto nei confronti del responsabile del sinistro (nella specie il proprietario dell'autoveicolo). La improponibilità, per l'anzidetta ragione, della domanda di risarcimento è, inoltre, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e, quindi anche in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PACO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante PA RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato CLARIZIA ANGELO, difesa dall'avvocato BRUNO GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR SC;
- intimata -
avverso la sentenza n. 22/98 del Giudice di pace di LAVIANO, depositata il 22/05/98; RG. 5/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21/1/1998 EG NC, premesso d'essere stata investita da materiale da costruzione trasportato e caduto da un autoveicolo di proprietà della PA.CO. Costruzioni srl e di avere conseguentemente subito lesioni personali, ha convenuto dinanzi al Giudice di pace di Laviano la PA.CO per esserne risarcita. La società convenuta ha contestato il fondamento della domanda, che il giudice adito ha invece accolto, condannando la PA.CO. al pagamento della somma di L.
1.450.000 in favore dell'attrice. Ricorre la PA.CO. con tre motivi. La intimata EG non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la società ricorrente denunzia violazione dell'art. 22 della legge 24/12/1969 n. 990, sostenendo che, per inosservanza del termine ivi previsto, l'azione civile avrebbe dovuto ritenersi improponibile. La denunzia è fondata. L'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di pace è stato notificato alla PA.CO. (convenuta come proprietaria dell'autovettura e quindi responsabile del sinistro) in data 21/1/1998, ossia nel sessantesimo giorno successivo a quello (22/11/1998) di ricevimento della lettera raccomandata, con cui il risarcimento era stato richiesto alla società, e, quindi, anteriormente alla scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni, che, ai sensi dell'art. 22 cit., deve essere interamente decorso prima della proposizione dell'azione giudiziaria. Non è inutile aggiungere che la proponibilità dell'azione è condizionata dalla osservanza del predetto termine non soltanto nel caso in cui la domanda giudiziale venga proposta nei confronti dell'assicuratore, ma anche nel caso (corrispondente a quello di specie) in cui essa venga proposta soltanto nei confronti del responsabile del sinistro (Cass. S.U. 11/11/1991 n. 12006; Cass. 1/6/1991 n. 6164). La improponibilità, per l'anzidetta ragione,
della domanda di risarcimento è, inoltre, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Cass. 22/11/1991 n. 12540) e, quindi, non essendo stata rilevata, nel caso in esame, dal Giudice di pace, va rilevata nella presente sede di legittimità. L'accoglimento del motivo testè esaminato rende superfluo l'esame del secondo e del terzo motivo (con cui la società ricorrente si duole d'essere stata ritenuta, senza prove, proprietaria dell'autoveicolo di che trattasi e, in quanto tale, responsabile del sinistro, e lamenta, infine, che il giudice del merito non abbia affatto enunciato i criteri seguiti per la liquidazione del risarcimento), che appaiono assorbiti. La impugnata sentenza va, dunque, cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 comma III cod. proc. civ. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la impugnata sentenza senza rinvio. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2001