Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 86, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cd. corruzione elettorale), è necessario che l'accordo illecito tra l'elettore ed il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2016, n. 50116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50116 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
50116/16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL Composta da: 11/10/2016 DOMENICO CARCANO -Presidente Sent. n. sez. 1422/2016 MAURIZIO GIANESINI REGISTRO GENERALE ANGELO COSTANZO N.29138/2016 Rel. Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO D'MB DO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 19/04/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG AGNELLO ROSSI che ha chiesto il rigetto del ricorso del PM e l'annullamento della ordinanza con rinvio per nuovo esame in accoglimento del ricorso dell'imputato sentite le conclusioni dell'avv. CESARE BADOLATO che ha chiesto l'annullamento della ordinanza senza rinvio in accoglimento del ricorso dell'imputato RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 aprile 2016 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha parzialmente accolto il riesame avverso l'ordinanza di custodia in carcere applicata a D'RO DO dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 21 marzo 2016 per il reato di corruzione di cui all'art. 319 e cod. pen. e corruzione elettorale in relazione all'art. 86 DPR 570/1960 aggravato dal metodo mafioso, per aver procacciato voti in favore di PR RO, Sindaco del Comune di Rende dal 1999 al 2005, confermando la gravità degli indizi, ritenendo adeguata la meno gravosa misura degli arresti domiciliari. d 1.1 Il Tribunale ha ritenuto integrati i fatti di corruzione elettorale essendovi gravi indizi che esponenti della banda criminale di cui faceva parte il ricorrente avessero fornito sostegno elettorale alle liste collegate al PR «in cambio di vantaggi variamente elargiti attraverso atti amministrativi del Comune di Rende». In particolare, D' RO DO viene indicato come soggetto che, quale esponente di rilievo della cosca IN - Ruà, operante nei comuni di Cosenza e Rende, avrebbe intrattenuto rapporti collusivi con PR RO e altri esponenti politici della sua corrente, assicurando il suo impegno nelle competizioni elettorali in cambio di una serie di condotte di favore che il PR direttamente, o amministratori e funzionari pubblici su sua indicazione, avrebbero elargito allo stesso D' RO ovvero alla cosca di appartenenza.
2. Contro tale provvedimento D'RO propone ricorso con atto a firma del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Innanzitutto rileva che, in base al contenuto della contestazione formale nonché agli argomenti della ordinanza di custodia, i fatti contestati possono costituire soltanto il reato di corruzione elettorale di cui all'articolo 86 d.p.r. 16 maggio 1960 numero 570. Non è individuato alcuna condotta diversa dai presunti accordi relativi ai voti.
2.1 Inoltre non è configurabile la aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 in quanto i vantaggi prospettati in cambio dei voti erano strettamente personali per il D'RO ed il suo nucleo familiare, non risultando nessun diverso elemento concreto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
una volta esclusa la applicazione della aggravante di mafia, i fatti risultano prescritti. Peraltro non è stato confermato alcun incontro tra D'RO ed i politici, un unico caso è ricostruito dal Tribunale in via meramente ipotetica. Aggiunge, poi, altri argomenti a sostegno della non plausibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In ogni caso non sussistono esigenze cautelari non rilevandosi concretezza e attualità e comunque essendo in ogni caso prossima la prescrizione del reato.
3. Il pubblico ministero propone ricorso in riferimento alla scelta della misura degli arresti domiciliari che ritiene viziata da violazione legge e vizio di motivazione. Vi è contraddizione con quanto ritenuto nella motivazione (pagina 56 della ordinanza) ove si dà atto che il D'RO dava disposizioni in ordine ai candidati da sostenere alle elezioni anche durante la detenzione in carcere, circostanza evidentemente indicativa di una inaffidabilità della misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale non ha considerato i gravi precedenti penali, come riportati nella propria richiesta di custodia che trascrive nella parte rilevante. Inoltre, è illogica la 2 applicazione degli arresti domiciliari ad un soggetto sottoposto a regime di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario e nonostante le accertate pressioni del d'RO nei confronti della addetta all'ufficio stampa di PR RO. La valutazione di queste circostanze avrebbe comportato la applicazione della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203 1991. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato il ricorso dell'indagato, quanto alla gravità degli indizi, con la conseguenza che non può essere valutato il ricorso del PM, che investe il tema delle esigenze cautelari.
1.1 La contestazione formale per la quale la misura è stata applicata a D'RO è di commissione dei reati di cui ai capi 1 e 1-b, artt. 110, 81 cpv, 319, 321 cod. pen. ed art. 86 D.P.R. n. 570/1960 e 7 Legge n. 203/1991: -· secondo l'accusa, nel contesto della attività di PR RO, quale sindaco del Comune di Rende ovvero nella veste di vertice politico della Amministrazione Locale, nel periodo nel quale non rivestiva cariche formali;
dell'attività di BE e FF, candidati nel 2009 al consiglio provinciale ed anche, rispettivamente, sindaco ed assessore del Comune di Rende;
nonché della attività di FF, assessore del Comune di Rende;
i predetti politici ottenevano il procacciamento di voti da parte degli esponenti della banda criminale IN Ruà, tra cui D'RO DO. - Tale procacciamento era posto in essere con metodo mafioso. Vi era un accordo in base al quale i predetti criminali avrebbero ottenuto in cambio dell'appoggio prestato «condotte procedimentali amministrative di favore contrarie ai doveri di ufficio». L'operazione era finalizzata anche a favorire il gruppo criminale in sé, ricorrendo tale ulteriore profilo di aggravante di cui al citato art. 7. 2. La condotta era individuata quale svolta, da tutti gli indagati, nel periodo dal 1999 al 2011; salvo che per BE FF, il quale avrebbe tenuto tale condotta tra il 2006 ed il 2011. 2.1 L'unica utilità specifica individuata nelle imputazioni formali per il D'RO, peraltro contestata quale diverso ed ulteriore reato, era stata, nel 2011, quella garantitagli da Gagliardi, assessore ai lavori pubblici al comune di Rende nel 2011: costui aveva promesso che si sarebbe impegnato, anche tramite PR RO, affinché D'RO DO venisse risarcito dal Comune di Rende, o comunque dall'ente materialmente competente, per i danni causati dall'alluvione che aveva interessato il bar Colibrì nel marzo 2011». 3 2.3 È opportuna una premessa in diritto, richiamando una decisione già assunta in riferimento alla stessa ordinanza di custodia cautelare, per diverso indagato (Sez. 6, Sentenza n. 39462 del 2016, Di PU Michele). Innanzitutto, quanto alla contestazione di corruzione (artt. 319 e 321 cod. pen.), a parte l'evidenza, prima facie, di come non vi sia nel capo di imputazione una vicenda diversa da quella della «corruzione elettorale», va comunque considerato che «costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione». Quindi, al di là di mancare nello stesso capo di imputazione una descrizione specifica di una condotta rilevante quale corruzione diversa da quella elettorale, un tale elemento, si anticipa, comunque non risulta neanche dal contesto complessivo della motivazione del provvedimento impugnato. Sul punto la motivazione manca del tutto omessa.
2.4 Per quanto riguarda, invece, la corruzione elettorale, più chiaramente descritta nei capi di imputazione laddove si parla di accordi per il procacciamento di voti in cambio di varie utilità, sulla scorta della già citata sentenza va precisato che «In linea con queste indicazioni giurisprudenziali, ritiene il collegio che anche il reato di cui all' 86 d.p.r. n. 570 del 1960, richiede un preciso patto tra quest'ultimo ed il candidato (o chi per esso) in funzione del voto da esprimere in relazione ad una determinata e prossima competizione elettorale. La necessità del pactum sceleris finalizzato ad una specifica e prossima espressione di voto, infatti, risulta desumibile da un'analisi complessiva e coordinata dei due commi dell'articolo 86 citato. Invero, il primo comma, nel prefigurare il comportamento del corruttore (punibile anche a prescindere dal raggiungimento di un accordo), sanziona la condotta di chi, «per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale, o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori ."; il secondo comma, invece, tipizza la *** condotta dell'elettore, come quella di colui "che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità". In effetti, non solo la qualità di «elettore» assume un significato selettivo coerente con la necessità di un collegamento tra il patto illecito ed una "tornata" elettorale determinata e 3 prossima, in quanto suscettibile di venir meno per varie ragioni, quali la pronuncia di condanne penali, e, con riferimento alle competizioni locali, anche per la mutevolezza della residenza anagrafica. Anche più incisivamente, l'impiego, nel descrivere la condotta dell'«elettore», delle sole parole «dare» o «negare», e non anche della parola promettere», evoca un'attività da compiere con immediatezza».
3. La motivazione del provvedimento impugnato, nonostante la particolare ampiezza (58 pagine), con trascrizione del contenuto del materiale di indagine e citazione di numerose vicende, tale da rendere necessaria una valutazione analitica, non appare individuare alcuna condotta che possa definirsi di scambio tra impegni specifici e procacciamento di voti.
3.1 Inoltre non vi è chiara descrizione di una condotta di intimidazione nei confronti degli elettori: si tratta di un fatto presente solo nella contestazione formale (ove si descrive la attività di procacciamento di voti quale esercitata con modalità mafiose). Peraltro, i solo generici elementi riferibili al procacciamento di voti, non riguardano neanche implicitamente condotte di costrizione, bensì si discuta della capacità di dare indicazioni di voto a numerose persone, dipendenti delle cooperative etc, sulla base di normali rapporti.
3.2 Invero, pure in un sicuro contesto di partecipazione del ricorrente a campagne elettorali, nel corso delle quali manifesta un impegno con la chiara aspettativa di vantaggi vari, situazione che in sé non individua una condotta illecita ma, anzi, è sostanzialmente tipica della ricerca del consenso elettorale, nulla il Tribunale indica di specifico. Non sono significativi i singoli elementi indiziari utilizzati e non è significativo neanche l'esito di una complessiva lettura degli stessi mancando nella motivazione l'individuazione dell'accordo specifico quale distinto dalle comuni "promesse elettorali" (peraltro, da quanto riportato, sembra trattarsi delle comuni "promesse elettorali non mantenute").
4. Innanzitutto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pur ritenute centrali dal Tribunale, sono sostanzialmente inutili a dimostrare i fatti, tenuto peraltro conto che la contestazione riguarda condotte asseritamente svolte nell'arco di 12 anni mentre l'unica contestazione concreta quanto ad utilità asseritamente garantita al D'RO è riferita al 2011. Il Tribunale ha riportato ampi brani delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
per tutte, alla mera trascrizione degli elementi non fa seguito alcuna pur doverosa valutazione della affidabilità e capacità delle stesse a dimostrare i fatti contestati. 5 4.1 Secondo il Tribunale, collaboratore di giustizia AL ET RT indicava nel ricorrente il soggetto che faceva da tramite tra PR ed i capi della banda criminale e che «sia il TE che il PR erano ben consapevoli del fatto che noi avremmo mosso e orientato i voti della criminalità organizzata di cui noi facevamo parte o comunque di cui eravamo vicini...», poi che «D 'RO aveva il "monopolio" per la gestione di tutti i "servizi" connessi alla campagna elettorale compresa l"affissione di manifesti tramite persone dallo stesso individuati: ciò è accaduto in tutte le campagne elettorali compresa l'ultima, comunale, in cui è stato eletto Sindaco l'avv. AV».... In pratica, il D'RO, per gestire, ad esempio, gli "attacchini" preposti all'affissione dei manifesti, aveva ricevuto delle somme di denaro, parte delle quali, doveva confluire nella "bacinella" della cosca≫ che "le cooperative che lavorano per conto del Comune di Rende sono diretta espressione della Criminalità Organizzata con le modalità che vi ho già indicato nell'ambito del presente verbale: ossia DO D'RO che emerge quale persona che parla per nome e per conto della cosca, il quale però risponde a TO Di PU, che a sua volta rispondeva a TO IN .... « ' Le dichiarazioni ora citate, trascritte nell'ordinanza senza che vi facciano seguito delle valutazioni (quindi, ritenute autoevidenti), in realtà non riportano circostanze che rappresentino l'esercizio dell'attività ascritta al ricorrente;
piuttosto, si tratta delle personali conclusioni che collaboratore trae da talune circostanze di fatto. Il contenuto probatorio, difatti, non può certo trovarsi nella considerazione del AL ET RT che il D'RO rappresentasse la banda criminale nei rapporti con il PR;
dovrebbe invece consistere nella indicazione degli elementi di fatto che indicano l'esercizio di tale rappresentanza della cosca (ovvero la lasciano intuire). Invero, a parte l'affermazione, generale ma anche generica, che D'RO aveva il «monopolio» per la gestione di tutti i servizi connessi alla campagna elettorale, tutto si riduce alla affermazione che il D' RO gestiva gli attacchini preposti all'affissione dei manifesti e, perciò, aveva ricevuto denaro che, secondo il collaboratore, confluiva nel conto comune della banda (tale sembra essere la bacinella» di cui parla il collaboratore). Da questo, che è l'unico elemento concreto presente nelle dichiarazioni del collaboratore, non sembra affatto che possano trarsi elementi significativi (o, almeno, il provvedimento non indica in che modo la gestione dei servizi di attacchinaggio si inserirebbe nella condotta delittuosa contestata). Ovviamente tale dichiarazione va considerata unitamente all'altro materiale probatorio, ma può già tranquillamente 6 affermarsi che, non avendo il Tribunale individuato alcuno specifico accordo (voti in cambio degli indennizzi per il bar del ricorrente), allo stato non si individua alcun rilievo di tali dichiarazioni.
4.2 Simili osservazioni devono farsi quanto alle dichiarazioni di ER IG che, per la parte trascritta (e non seguita da alcuno specifico apprezzamento del Tribunale), appaiono personali valutazioni anziché esposizione di "fatti": DO D'RO ha perorato la campagna elettorale di AV sebbene faceva apparire, per evitare accertamenti da parte della Magistratura e per deviare questi ultimi, che invece facesse campagna elettorale per l'avversario di AV. Ho appreso queste circostanze in quanto il D'RO abitava vicino ai miei zii le "" cui abitazioni io frequentavo spesso ... >> A parte la difficoltà di ritenere adeguata, senza un ulteriore approfondimento, le modalità di conoscenza dei fatti che riguardano in via specifica il ricorrente, anche in questo caso il provvedimento si riporta alla mera trascrizione delle dichiarazioni non soltanto per apprendere quali siano le circostanze significative, ma anche per la loro valutazione lasciata allo stesso collaboratore. Si tratta, comunque, di argomentazioni non riferibili ad una corruzione elettorale rispetto alla quale ER non dice nulla.
4.3 TI DO, nelle dichiarazioni riportate, dice che D'RO gli aveva confidato di fare campagna elettorale a favore di PR e IR ma non parla di alcun accordo specifico, bensì semplicemente che il ricorrente intendeva tenerseli amici in quanto «utili per chiedere loro eventuali favori». Anche qui, in assenza di qualsivoglia commento alle dichiarazioni trascritte, sembra che si ritenga la loro autoevidenza;
ma nulla è riferibile ad accordi illeciti.
4.4 Vi è, infine la trascrizione di uno stralcio delle dichiarazioni di TI ST;
ma in esse nulla si dice del D'RO né il Tribunale, non aggiungendo altro che la data dell'interrogatorio, spiega quale sarebbe la portata probatoria.
5. Dopo le dichiarazioni di collaboratori, il Tribunale ritiene che l'accusa sia dimostrata dall'intercettazione di colloqui in carcere del D'RO. Nell'ordinanza sono riportati lunghi stralci di tali colloqui, ritenuti prova dell'accusa di corruzione/corruzione elettorale. Invero, anche qui, le valutazioni si esauriscono in affermazioni sintetiche rispetto ad una apparente autoevidenza;
in realtà non sembra esservi nulla di apparente significativo: è indubbio che dalle conversazioni emerga l'interessamento a campagne elettorali (condotta in sé neutra) ed emerge il disappunto del ricorrente per non averne tratto vantaggi, ma non si parla, né si intuiscono, di accordi specifici (e delle attività intimidatorie per il procacciamento dei 7 voti, tematica, si ribadisce, poco affrontata nella pur lunghissima ordinanza). Si enfatizza, invero, quale elemento significativo che l'appoggio elettorale fosse offerto "a pagamento", ritenendo il Tribunale che nei colloqui vi sia stata quantificazione del costo del proprio appoggio per le future campagne gestite da D'RO in € 100.000. La trascrizione delle conversazioni dimostra, invece, che si tratta di una affermazione travisata poiché, nel dialogo con il figlio, nella manifestazione del disappunto per la scarsa disponibilità ed il non mantenimento delle promesse (e non dell'inadempimento del patto), si comprende come in termini provocatori il detenuto dica che, se vogliono ancora il suo appoggio, devono pagargli quella cifra;
insomma, certamente non si tratta di una concreta trattativa sulla vendita di voti. In definitiva, è indiscutibile che si parli di appoggio elettorale e di interessamento "utilitaristico" rispetto alla vittoria dell'uno o dell'altro ma non si individua alcuna condotta (in assenza peraltro di specifici apprezzamenti di competenza del giudice) che abbia i caratteri peculiari per integrare il reato ascritto.
6. Nella lunga elencazione di elementi la cui utilità probatoria è lasciata alla semplice lettura delle dichiarazioni, vi è quanto detto da D'RO SC che, nel riferire di un incontro, presso il bar Colibrì, di due candidati della Provincia legati al PR con i dipendenti della Rende Servizi, afferma che «Lo stesso AL D'RO mi disse che la sua famiglia, con ciò comprendendo anche i figli DO e IM, si stava impegnando nella campagna elettorale a favore dello schieramento espressione di ND PR nello specifico a favore di BE e FF». Anche questa è una affermazione assolutamente neutrale rispetto al fatto da dimostrare;
né è utile in concorso con altri elementi perché nessuno indica alcuno specifico accordo penalmente rilevante.
7. Risultano di pari inconsistenza gli elementi utilizzati dal Tribunale per ricostruire anche in questo caso una circostanza del tutto irrilevante ai fini del reato in questione, ovvero la accertata intenzione del ricorrente di cambiare "intenzioni di voto", votando per candidati di altra formazione. A pagina 25 della ordinanza si leggono osservazioni che consistono nella semplice considerazione che il ricorrente preferiva seguire il presumibile vincitore e che, comunque, «alcuni provvedimenti di favore che il D' OS si aspettava dal Comune di Rende e dall' On. PR tardavano ad arrivare». Per quanto si possa trarre dalla lettura degli elementi utilizzati per tale affermazione, si tratterebbe di accordi riferiti alla gestione del bar del ricorrente ed al mancato pagamento dei danni per un allagamento, l'unico "patto" espressamente contestato in via formale nell'imputazione, ma non vi è evidenza di una specifica contropartita, tenuto conto che non vi sono valutazioni del Tribunale. 8 8. Ulteriori elementi, non accompagnati dal necessario specifico apprezzamento, riguardano i rapporti con la GA, definita «persona vicina all'on. PR». Ma la stessa ordinanza (pag. 28) sviluppa argomenti nel senso contrario alla ipotesi di accusa «si richiama la conversazione telefonica nr. 3863 del 05.05.2011, da cui emerge come il D' RO venisse considerato dalla GA un vero e proprio intermediario con la popolazione rendese, perché capace di trasmettere gli umori della piazza nonché di comunicare scelte e strategie adottate degli avversari politici. Allo stesso la GA chiedeva, addirittura, consigli sulle eventuali azioni politiche da adottare. Il D' RO, infatti, esordiva comunicando alla GA i malumori testati in giro e ponendoli a confronto con la propositiva campagna elettorale posta in essere, in quei giorni, dai candidati a Sindaco concorrenti, ossia Palazzo EN e NE Amerigo>> È indubbio come il colloquio non fosse legato a interessi personali della GA, quanto, invece a ottenere notizie sugli umori della popolazione e sostegno elettorale dal D' RO, del quale, evidentemente, poteva fidarsi e contare per ottener un impegno in favore della coalizione di PR. Va segnalato, al riguardo, quanto riferito da D'RO SC in ordine all' impegno elettorale di D' RO DO in favore di PR sin dal 1999».
8.1 Sono le stesse dichiarazioni della GA che il Tribunale valorizza che sembrano escludere un accordo corruttivo (peraltro non vi è nessuna traccia di un impegno ad imporre il voto per i candidati di interesse del PR); in senso contrario alla tesi di accusa, si riportano elementi dimostrativi di una collaborazione alla campagna elettorale, secondo lo schema certamente comune ad altre situazioni estranee al contesto mafioso, con disappunto per non esservi stata alcun atteggiamento di favore «si mise ad urlare pretendendo ancora una volta di poter parlare con I 'On. PR affinché quest'ultimo intercedesse ... o presso i competenti organi amministrativi e politici comunali» «in un 'occasione pretendeva l'assunzione del proprio figlio ovvero la possibilità di una sistemazione lavorativa del medesimo. Più spesso pretendeva e sollecitava un risarcimento del danno subito, a suo dire, a causa di un 'alluvione presso il bar "Colibri". Egli riteneva di pretendere tale risarcimento del danno assumendo una carente o assente manutenzione degli argini del fiume Surdo o Emoli che era esondato a seguito di pioggia. Pretendeva appunto il pagamento di somme di danaro a titolo di risarcimento del danno da parte del Comune e quindi a tal fine per il io tramite richiedeva un appuntamento all'On. PR affinché questi a cagione del suo peso politico sollecitasse agli organi amministrativi competenti il risarcimento del danno perorando le richieste del D'Ambrosiso. Altra pretesa del D'RO era quella riguardante la sua volontà di gestire la cosiddetta 9 "area mercatale" richiedendone la relativa attività di manutenzione e pulizia attraverso la costituzione di una Cooperativa alla quale il Comune avrebbe dovuto erogare la predetta concessione. Anche con riferimento a tale vicenda il D'RO pretendeva intercessione da parte dell'On. PR presso gli organismi politici amministrativi del Comune di Rende». Se del caso, la "autoevidenza" delle dichiarazioni della GA smentisce piuttosto che dimostrare l'ipotesi di accordo corruttivo. Si noti che quanto dichiarato trova conferma nelle intercettazioni telefoniche, cui il Tribunale ha ritenuto di far riferimento, dalle quali ciò che risulta è che il ricorrente voleva incontrare PR per sollecitare determinate proprie esigenze che, quindi, non sembrano essere state affatto oggetto di uno "scambio".
8.2 il Tribunale valorizza anche una dichiarazione di PR «Rappresento che in un'occasione, che probabilmente è collocabile temporalmente alla data della conversazione che I 'Ufficio mi contesta, si recarono nel mio ufficio, accompagnati da IN GA, D 'RO AL, padre di D 'RO DO, con un soggetto che, sulla scorta di riconoscimento effettuato come sopra riferito attraverso articoli di stampa, ho riconosciuto essere D'RO DO. Ci siamo stretti la mano con i due D'RO. Nel corso dell'incontro, che è durato 30 secondi, c'è stata soltanto la stretta di mano ma di null 'altro si è parlato». Tale colloquio trascritto nel testo della ordinanza è, però, del tutto travisato: il Tribunale afferma che il colloquio «induce a effettuare alcune osservazioni riguardo alla affermazione di quest'ultimo che, durante l'incontro, durato circa trenta minuti, gli interlocutori si sarebbero limitati a una stretta di mano» quindi si sostiene una diversità del contenuto dell'incontro sul presupposto che i 30 «secondi» siano 30 minuti». Ne fa derivare una lettura palesemente del tutto congetturale: la conseguenza che se ne trae è la «insostenibilità di una tale affermazione giacché, oltre che con la più elementare logica, si pone in palese contraddizione con la manifestata determinazione del D' RO DO di incontrare PR per esporgli le sue pretese nonché rimostranze sul mancato rispetto di questi impegni che, in precedenza, risultavano essere stati presi in suo favore, e dei quali PR aveva piena consapevolezza per averne avuto conoscenza, quanto meno, dal D' RO SC, secondo quanto sopra esposto, nonché dalla stessa GA IN, risultando inverosimile che quest'ultima abbia potuto fissare un appuntammo con l'on. PR senza prima avergli esposto le ragioni dell'incontro. Non può essere trascurato, inoltre, quanto riferito dalla GA sul comportamento tenuto dal D' 10 RO nei riguardi di AL IA allorché, portatosi presso la segreteria deli'On. PR, risultavano assente sia PR che GA».
8.3 Con una operazione del tutto illogica, dalla dichiarazione di un incontro per 30 secondi», che poteva confermare appunto l'esservi stato un contatto, il Tribunale ritiene di trarre ben altro: dalla scarsa plausibilità del non essere stato concordato uno specifico contenuto dell'incontro (il che è certamente logico alle condizioni date) si giunge ad affermare che vi è la prova diretta di ciò che è solo ipotizzato (il che è del tutto illogico). In ogni caso, si continua a non andare oltre la dimostrazione di una generica aspettativa da parte di un "grande elettore” e, qualsiasi sia la caratura criminale del ricorrente, non è in alcun modo prova della vicenda che si intende dimostrare. L'unico concreto elemento che possa riportarsi ad un vantaggio derivante da un patto elettorale di tipo corruttivo (di cui non vi è però prova diretta) riguarda «/a violazione delle prescrizioni contrattuali che si imponevano al Comune e che era tenuto a far rispettare - ha portato un indubbio vantaggio economico per la sig.ra IL RO e, quindi, per il coniuge D' RO DO, poiché non solo si era resa inadempiente all'obbligo di puntuale pagamento dei canoni (nel 2009 risultava debitrice dell'importo di € 20.699,82), ma otteneva il riconoscimento di un credito, a scomputo dei canoni, nell'anno 2009 di € 33.540,00, vale a dire di importo superiore al debito maturato, tanto da comportare una esenzione dal pagamento dei canoni per gli anni dal 2007 c fino al mese di aprile 2013, maturando l'ulteriore somma a debito di € 15.650,78 alla data del 7 marzo 2014»; ma sarà elemento da valorizzare in sede di rinvio, valutando se vi sia una effettiva anomalia rispetto alla normale gestione, laddove sia possibile individuare la pattuizione a monte della quale, nonostante l'ampia trascrizione di materiale probatorio e considerazioni del Tribunale, non vi è indicazione.
9. Va considerato, inoltre, che l'ordinanza a pagina 42 valorizza anche una vicenda che sarebbe indicativa di un favore nei confronti del ricorrente, pur se mancante nella contestazione formale: «Infatti, nonostante la situazione personale del D' RO imponesse la permanenza della sospensione dal servizio (condanna in primo grado per i reati di usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso e sottoposizione nel 2006 alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), il Comune di Rende, ponendo a base del relativo provvedimento una ordinanza del Tribunale di Cosenza che, su istanza di parte e a seguito di informazioni richieste allo stesso Comune e ai Carabinieri di Rende, aveva preso atto della determinazione del Comune di riammettere in servizio 11 il D'OS in caso di autorizzazione al lavoro, aveva revocato la sospensione e riammesso in servizio il D' RO». La conclusione che ne trae il Tribunale è che «L'abnormità, siccome adottato in palese violazione delle disposizioni collettive, del provvedimento di revoca della sospensione non potrebbe che essere correlato a un precedente patto intercorso tra il D' RO e i vertici dell'Amministrazione rendese»; eppure, a parte la non verificabilità, a fronte di una generica indicazione, della contrarietà della disposizione alla contrattazione collettiva, lo stesso Tribunale dà atto di come a seguito del definitivo licenziamento le aspettative del ricorrente di assunzione del figlio non furono affatto soddisfatte per cui non può certamente essere il dato obiettivo della ripresa in servizio a provare che accordo ci fu appunto perché non fu eseguito nei termini che, se del caso, sarebbero stati concordati. Anche la vicenda di "cooperativa Europa Service 2010, attestata come costituita in data 2010, a cui affidare nel Comune di Rende attività di vigilanza nell'area mercatale, si presta a essere considerata quale ulteriore oggetto di accordo elettorale tra D' RO DO e l'On. PR » viene valorizzata eppure lo stesso Tribunale riporta gli elementi che dimostrano come si trattasse di una "promessa" non esaudita che, quindi, non può provare automaticamente un accordo specifico sottostante.
9.1 Queste due ipotesi di "benefici", in sede di rinvio, dovranno essere adeguatamente approfonditi per comprendere se, laddove sia dimostrato un accordo specifico, possano ritenersi effettivamente la contropartita dell'impegno del ricorrente a procacciare voti con metodo mafioso. 10. In definitiva, pur a fronte della quantità di materiale riversato in atti, in massima parte non oggetto di valutazione specifica nella sua effettiva portata probatoria ricorrendo quindi una motivazione assente o meramente apparente per - tali profili fondamentali - ed a parte le varie gravi contraddizioni ed illogicità ed a fronte di una contestazione formale alquanto generica, è del tutto assente una effettiva motivazione sull'esservi stato uno specifico accordo che prevedesse il procacciamento dei voti con le date modalità in cambio di un impegno ben determinato, e non solo una generica "promessa elettorale" di utilità, delle quali solo una indicata nelle imputazioni. Va quindi disposto rinvio perché il Tribunale del riesame proceda a nuova valutazione del materiale di indagine giungendo, se del caso, ad accertare un fatto corrispondente ai reati di corruzione elettorale e/o corruzione come sopra definiti. La decisione non consente l'utile esame del ricorso del PM, spettando la valutazione della idoneità della misura al giudice di rinvio, tenuto conto della sua 12 decisione sulla conferma o meno dei gravi indizi di responsabilità; va comunque considerato che, prima facie, sulla scorta di quanto ritenuto dalla ordinanza impugnata, la illogicità rilevata dal PM impugnante appare sussistere, effettivamente non conciliandosi il ruolo criminale attribuito al D'RO ed il complesso degli elementi indicativi di una sua forte carica criminale con l'applicazione di una misura che presuppone doti di minore pericolosità ed autocontrollo.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Catanzaro. Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2016 il Consigliere estensore il Presidente Domenico Carcano IG Stefano کلام DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogg) 2 & POV 2016 IL CANCELLIERE Dott. Stefane Golfian 13