Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
In materia edilizia, il giudice, nel procedere alla restituzione del manufatto abusivo all'avente diritto ed al fine di operare detta restituzione in favore dell'autorità comunale, deve verificare la esistenza di un provvedimento che la P.A. è tenuta ad adottare all'esito della procedura prevista dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che se anche ricognitivo del trasferimento "de iure" del bene al patrimonio comunale deve tenere conto della eventuale sopravvenienza di altri provvedimenti amministrativi o giurisdizionali che possano avere fatto venire meno o sospeso l'effetto acquisitivo derivante dall'inadempienza alle disposizioni contenute nel citato articolo 7.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 24320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24320 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 04/04/2003
1. Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - N. 741
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 42619/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GU, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dal Pretore di Latina - sezione distaccata di Terracina - il 4 giugno 2001;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le richieste del P.G., nella persona del Dr. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Il Pretore di Latina - sezione distaccata di Terracina - con sentenza del 4 giugno 2001 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN GU in ordine al reato di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85 per intervenuta prescrizione ed ha disposto il dissequestro del manufatto ritenuto abusivo e la sua restituzione all'avente diritto, identificato nella persona del Sindaco "pro tempore" del Comune di S. Felice Circeo.
Ha proposto ricorso la GU limitatamente al capo della decisione relativo alla misura ablatoria, affidandosi a un unico mezzo di annullamento e deducendo inosservanza e comunque erronea applicazione della legge, con riferimento agli artt. 323 c.p.p. e 7 commi 3 e 4 della L. 47/85. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime ove era stato edificato l'immobile - afferma la ricorrente - consegue al perfezionamento delle procedure previste dall'art. 7 co. 4 della L. 47/85. Era conseguentemente necessario che all'effettuata notifica dell'ingiunzione a demolire, atto propedeutico all'adozione di qualsiasi sanzione amministrativa, seguisse l'accertamento della relativa inottemperanza e della sussistenza di tutte le condizioni oggettive e formali, idonee a far ritenere avvenuto il trasferimento di proprietà del bene. Nessuno di tali accertamenti era stato compiuto nella specie, di talché la restituzione del bene all'ente territoriale, disposta con l'impugnata sentenza, doveva ritenersi illegittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. In materia di reati edilizi, il sequestro preventivo di un immobile abusivo deve essere revocato con la sentenza di condanna di primo grado ed il bene deve essere restituito a chi risulta averne diritto.
A tale riguardo, va precisato che l'identificazione del soggetto legittimato alla restituzione deve essere compiuta in maniera rigorosa, attraverso l'accertamento della sussistenza dei presupposti e delle condizioni che determinano l'acquisizione gratuita della "res abusiva" al patrimonio disponibile comunale, quale effetto dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco ex art. 7 legge n. 47/85 (Cass. pen. Sez. 3^, 20/09/2001 - 23/10/2001 n. 37883, Alvani). Sul punto va additivamente considerato che l'inutile decorso del termine di novanta giorni indicato nella norma predetta opera "de iure" l'immediato trasferimento al patrimonio del Comune della "res abusiva", dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche, solo a condizione che l'inottemperanza sia volontaria, ovvero non sia stata determinata da una causa di forza maggiore, non siano state concesse proroghe per l'adempimento, siano stati individuati i beni da trasferire ed il proprietario non sia persona del tutto estranea alla commissione dell'illecito e si sia adoperato, una volta venutone a conoscenza, per la cessazione dell'abuso (Cass. pen. sez. 3^, 10/11/1998 - 18/12/1998, n. 2948, ric. Di Marco P). In quest'ultimo caso, l'area rimane nella titolarità del proprietario estraneo all'abuso (così Corte Cost. sentenza 345/1991), mentre la funzione ripristinatoria dell'interesse pubblico violato si esaurisce nella demolizione, che può essere eseguita d'ufficio da parte degli organi comunali.
Ne consegue che l'atto ablatorio che la p.A. è tenuta formalmente ad adottare all'esito della prescritta procedura, ancorché meramente ricognitivo di un evento che si è verificato "ope legis" con il decorso del termine assegnato al trasgressore, è tuttavia necessario per escludere la sopravvenienza di altri provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, che abbiano fatto venir meno o sospeso l'effetto acquisitivo derivante dall'accertata inadempienza. In tal senso può dirsi che l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo, che è atto vincolato, dovuto e privo di discrezionalità, estingue l'originario rapporto proprietario, rappresenta il titolo;
per l'immissione dell'ente territoriale nel possesso del bene e per le relative trascrizioni nei registri immobiliari e conclude definitivamente la procedura sanzionatoria.
Alla stregua di tali principi, appare evidente - nel caso di specie - l'erronea semplificazione dell'indagine alla quale il giudice era chiamato e la natura illazionistica della scelta decisoria. Il Pretore si è limitato a constatare che la GU non aveva chiesto il dissequestro dell'area e ne ha dedotto in via meramente presuntiva che il bene fosse stato trasferito all'autorità comunale. In tal modo è stato eluso l'unico accertamento che avrebbe consentito - attraverso il semplice interpello dei competenti organi amministrativi - di verificare agilmente l'effettivo perfezionarsi della procedura ablatoria, ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4 L. 47/85, e - con esso - il trasferimento dello "ius possessionis" al patrimonio comunale.
L'impugnata sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Latina.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Latina. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2003