Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
UFFICIO DISTRETTUALE II DD GENOVA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IA SO & C ASSIC SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 248/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 30/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/04/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti successivi motivi di ricorso;
del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha parzialmente riformato, con sentenza 15/12/97-30/3/1998, la decisione della Commissione Tributaria di 1^ grado di Genova in data 18/10/95 che aveva rigettato il ricorso della Società BI RI & C. avverso l'avviso di accertamento relativo ad IRPEG ed ILOR 1986, contestato dalla contribuente in relazione alle sanzioni, comminate in base a normativa (artt. 49 e 55 DPR 600/73) di incerta applicabilità.
La Commissione Regionale, dato atto delle "articolate argomentazioni" di parte appellante in ordine alla "effettiva esistenza di fondati motivi di incertezza della norma", ha confermare la decisione di primo grado in ordine alla rettifica del reddito dichiarato dalla società, dichiarando non dovute dalla contribuente le sanzioni applicate ex art. 55 5^ comma DPR 600/73. Il Ministero delle Finanze ha chiesto l'annullamento di tale sentenza sulla base di due motivi.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, adducendo insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, il Ministero contesta che la Società, in grado di appello, avesse reiterato le doglianze esplicitate in primo grado come unico motivo di ricorso, relative alla applicabilità delle sanzioni e all'incertezza interpretativa della norma che ad esse si riferiva, avendo svolto l'appellante motivi di gravame del tutto nuovi, riguardanti la detrazione di un credito di imposta pagato all'estero. La Commissione Regionale, ha contraddittoriamente ritenuto valida la ripresa dell'Ufficio in ordine a tale credito, mentre, senza argomentazioni alcuna, ha negato l'applicabilità delle sanzioni relative anche ad esso. Col secondo motivo, adducendo la violazione degli artt. 53, 56 e 57 del D. Lgs. 546 del 1992, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 55 comma 5^ DPR 600/73, il ricorrente censura la Commissione Regionale
per aver, senza pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Ufficio, deciso "ultra petita" in ordine alla applicabilità delle sanzioni, non contestate con l'atto d'appello, ma soltanto nelle conclusioni, quale diretta conseguenza dell'accoglimento delle doglianze di merito.
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo.
La Commissione Regionale non ha infatti fornito alcuna motivazione a sostegno della decisione assunta, e non ha soprattutto spiegato le ragioni della incertezza interpretativa della disposizione di cui all'art. 55 quinto comma del DPR 600/73, atte a giustificare, sul punto, la riforma della sentenza di primo grado, il cui richiamo "per relationem" da parte dei giudici d'appello riguarda soltanto la parte della motivazione confermata, attinente il merito della pretesa fiscale. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che deciderà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo morivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004