Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 38938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38938 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da UC ST
IN NT
MA TE EL
NC AN
NO VA
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38938/2025 Roma, li, 02/12/2025
- Presidente-
Sent. n. sez. 1304/2025
- Relatore -
UP 30/10/2025
SENTENZA
R.G.N. 26866/2025
sul ricorso proposto da:
IE VA nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 febbraio 2025, la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza del Tribunale di Ragusa emessa nei confronti di IE VA, riducendo la pena inflitta, per il reato di lesioni aggravate e di cui all'art. 4 Legge n. 110/75. 2.IE VA ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore affidato ad un motivo articolato in più punti. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Deduce che la condotta illecita sarebbe frutto di una vicenda estemporanea frutto di ira e che le precedenti condanne attengono a fatti molto datati.
Firmato Da: SABRINA EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d-Firmato Da: UC ST Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc446876015F Firmato Da: IN NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 71228510711109
Denuncia, altresì, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sollecitata in relazione all'offerta risarcitoria effettuata in favore della persona offesa della somma di euro 3.000,00, reputata congrua considerata la mancanza di conseguenze ulteriori dalla condotta e che le lesioni avevano avuto una prognosi contenuta (15 giorni). Rileva la non condivisibilità della motivazione espressa sul punto dalla sentenza di primo grado.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Sussiste in capo al giudicante l'obbligo di esporre, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione, indicando i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati. La motivazione deve ritenersi apparente quando si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio, e perciò sostanzialmente inesistente, ovvero quando il giudice, a fronte di specifiche censure mosse dalla difesa, omette di fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti, rivelando una mancata presa in carico degli argomenti difensivi,. Il riferimento, recettizio o di semplice rinvio, alla sentenza di primo grado (o a un altro atto del procedimento, conosciuto o conoscibile dalle parti), è da considerarsi legittimo solo quando il complessivo apparato argomentativo risulti congruo rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, a cui non può reputarsi estraneo, a pena di un irrituale azzeramento del presidio del doppio grado del giudizio di merito, il confronto con le deduzioni e allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [...], Rv. 285189, pur in tema di impugnazioni cautelari;
Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [...], Rv. 274719-02; si veda anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, [...], Rv. 216664).
2. Nel caso di specie, in maniera estremamente sintetica, la motivazione della Corte di appello si è esaurita in un anodino rinvio alla sentenza di primo grado,
2
Firmato Da: SABRINA EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d-Firmato Da: UC ST Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc446876015F Firmato Da: IN NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7122851071109
non considerando, peraltro, che sul punto della ritenuta recidiva, la stessa sentenza di primo grado non aveva espresso alcuna motivazione. Risulta, pertanto, insufficiente la modalità redazionale per relationem in quanto caratterizzata da una totale carenza di confronto con elementi astrattamente rilevanti e inidonea a dar conto del percorso logico-giuridico.
3. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così è deciso, 30/10/2025
Il Consigliere estensore
IN NT
3
Il Presidente
UC ST
Firmato Da: SABRINA EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d-Firmato Da: UC ST Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc446876015F Firmato Da: IN NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712285107f110e9