Sentenza 29 settembre 2011
Massime • 1
La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - che sanziona chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 274 del 2000) - integra una condotta che può ben inserirsi in una complessiva strategia distrattiva, intesa consapevolmente a danneggiare colui che sui beni sottratti ha titolo per soddisfarsi; ne deriva che ove tale condotta sia finalizzata al fallimento, ovvero posta in essere in vista di esso, o da questo seguita, la distrazione operata in danno del fisco non assume connotazione autonoma ma è riconducibile al paradigma punitivo dell'art. 216 l. fall., le cui condotte di distrazione, occultamento, distruzione, dissipazione sono comprensive delle condotte di simulazione o integranti atti fraudolenti di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000, di guisa che, in tal caso, si applica il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., in virtù del quale resta integrato il solo reato di bancarotta fraudolenta - trattandosi di più grave reato - e si esclude la configurabilità del concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto.
Commentari • 5
- 1. Bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposteAntonio Caiazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. La distrazione nella bancarotta si prova dalla mancata giustificazione della destinazione dei beni (Cass. Pen. n. 35591/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme o dei beni usciti dal patrimonio sociale, in quanto sull'imprenditore grava, per la sua posizione di garanzia verso i creditori, l'obbligo di giustificare la perdita o l'impiego delle risorse dell'impresa; ciò non determina un'inversione dell'onere della prova, ma costituisce applicazione dei principi propri della disciplina concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di …
Leggi di più… - 3. Pagamenti per fatture inesistenti e prova della distrazione nella bancarotta (Cass. Pen. n. 35591/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione conseguente al pagamento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti può essere provata dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, dell'effettiva acquisizione dei beni al patrimonio sociale o della destinazione delle somme versate, in virtù della posizione di garanzia che l'imprenditore assume nei confronti dei creditori, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova; tuttavia, la natura distrattiva dell'operazione deve essere specificamente motivata in relazione a ciascun fatto contestato, non potendo essere affermata in modo apodittico. Massima a cura dell'Osservatorio Reati …
Leggi di più… - 4. Bancarotta fraudolenta, applicabili pene accessorie con concorso materiale di reatiAccesso limitatoRebecca Amato · https://www.eutekne.info/
- 5. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposteAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2011, n. 42156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42156 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2011 |
Testo completo
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 29/09/2011
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 1328
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 20755/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BORSANO MARGHERITA N. IL 17/10/1983;
avverso l'ordinanza n. 422/2011 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 18/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il P.G. in persona del sost.proc.gen. Dott. G. Izzo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore, prof. Avv. B. Assumma, che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il TdR di Roma, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso a carico di OR AR, sottoposta a indagine con riferimento ai delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e di bancarotta fraudolenta.
Ricorrono per cassazione i difensori e deducono:
1) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità della ipotesi criminosa D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 11, nonché violazione dell'art. 84 c.p., atteso che, in ragione del principio di specialità, la fattispecie resta assorbita in quelle di bancarotta, atteso che, una volta intervenuto il fallimento, il Fisco è "trattato" secondo il principio della par condicio creditorum. Ciò per altro emerge anche dalla relazione governativa al decreto legislativo sopra indicato Erra il TdR nel ritenere il reato fiscale un reato proprio, atteso che esso può esser commesso solo da chi è gravato dall'obbligazione tributaria;
2) mera apparenza della motivazione. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che anche il decreto di sequestro probatorio deve essere sostenuto da adeguata motivazione. A maggior ragione ciò vale per il sequestro preventivo. Al proposito, va inoltre osservato che il reato D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 11 non è produttivo di profitto, atteso che i beni sottratti al Fisco già appartenevano all'agente. A tutto voler concedere, gli immobili in questione non costituiscono profitto, ma corpo del reato, che non può essere assoggettato a sequestro preventivo.
Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il TdR si limita a richiamare esclusivamente le deduzioni del GIP, ne' alcuna motivazione è prodotta in ordine alla "pericolosità" dei beni;
3) erronea applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 (finanziaria 2008), che prevede che si osservano con riferimento al delitto di cui all'art. 11 D.Lgs., in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.. Sul punto il TdR non compie approfondimento alcuno, ma a ben vedere l'inadempimento delle obbligazioni tributarie, non essendo suscettibile, come premesso, di procurare profitto e non prevedendo una condotta che possa essere oggetto di un prezzo non è compatibile col sequestro per equivalente. Inoltre, con il provvedimento di sequestro vengono appresi, oltre agli immobili, anche beni mobili, violando la ratio dell'art. 322 ter c.p., che trova applicazione solo se non è sequestrabile il profitto del reato. Dunque il provvedimento ablativo non può colpire anche altri beni di pertinenza dell'autore del fatto. A tutto voler concedere, se gli immobili rappresentano il profitto del reato, essi ed essi solo erano sequestrabili. Infine nessuna motivazione in ordine alla doglianza con la quale si sosteneva la eccessività del sequestro rispetto al valore degli immobili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Quanto alla prima censura, si deve ricordare che il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, come è noto, recita: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto,..aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni, idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva".
Orbene, da un lato, non può essere dubbio che quella descritta dalla norma in questione sia una condotta distrattiva (portata ad esecuzione o con negozi simulati, o, genericamente, con "atti fraudolenti"), dall'altro, è di tutta evidenza che il delitto di bancarotta patrimoniale L. Fall., ex art. 216, costituisce "più grave reato" (reclusione da 3 a 10 anni).
Tanto premesso, va ricordato l'insegnamento delle SU di questa Corte (sent
Ora, per quanto si è appena detto, la sottrazione (fraudolenta) al pagamento delle imposte è (può essere) un momento di una complessiva strategia distrattiva, volta consapevolmente a danneggiare chi sui beni sottratti avrebbe titolo per soddisfarsi. E, se tale strategia è finalizzata al fallimento, ovvero posta in essere in vista di esso, ovvero ancora se il fallimento ad essa segue, non si vede perché la distrazione operata in danno del Fisco debba essere separatamente considerata, o meglio due volte considerata. Le condotte di distrazione, occultamento, distruzione, dissipazione di cui alla L. Fall., art. 216, sono sicuramente comprensive delle condotte di simulazione, ovvero delle condotte integranti "atti fraudolenti", di cui all'art. 11 del ricordato D.Lgs.. Nè le modalità con le quali il reato da ultimo indicato può esser commesso lo rendono "altro" rispetto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Diverso è il caso, invero, della truffa, che può concorrere, tanto, con il delitto di sottrazione al pagamento di imposte, quanto, con quello di bancarotta fraudolenta (da ultimo: ASN 201039610-RV 248652). Invero, se, da un lato, gli artifizi e raggiri integrano certamente una condotta fraudolenta, dall'altro, non si richiede, per la configurabilità del reato fiscale, l'effettiva induzione in errore dell'Amministrazione finanziaria, ne' il raggiungimento di un ingiusto profitto, con danno della stessa Amministrazione, essendo sufficiente la semplice messa in atto delle operazioni indicate dalla norma (si evince da ASK 200001193-RV 217178).
La "controprova fattuale" di quanto appena affermato si ha se solo ci si ferma ad analizzare il caso in esame. Al capo A), punto 6) è contestato alla OR aver distratto, in concorso con altri, la somma di Euro 234.350, prelevati dai conti correnti di ME SP (trattasi del reato fiscale), la medesima condotta (avente ad oggetto la medesima somma) le è contestata al capo B) (trattasi della bancarotta distrattiva); lo stesso dicasi per la cessione proprio a OR AR del bene di cui al capo A) punto 10) o della cessione di un terreno agricolo alla stessa, di cui al capo A) punto 13) e cosi via.
Non può dunque parlarsi di concorso formale tra due reati, in quanto la condotta è la medesima (anche nelle sue modalità esecutive) e medesima è anche la finalità, vale a dire, quella di danneggiare i creditori, non potendo far differenza - a questo proposito - il diverso "statuto giuridico" di uno di essi, vale a dire del Fisco. Anche la seconda censura è fondata, atteso che la motivazione appare contorta e oscura e tale da non consentire di comprendere, ne' la natura, ne' - conseguentemente - le ragioni del provvedimento ablativo adottato. Esso viene qualificato "sequestro per equivalente", ma risulta essere stato operato su beni che, almeno in parte (ma in parte rilevante), sono gli stessi oggetto della ipotizzata distrazione (gli immobili descritti a fol. 23 del decreto di sequestro).
D'altra parte, il provvedimento del TdR sembra far riferimento a un precedente giurisprudenziale (ASN 200934798-RV 244781) in cui il bene caduto in sequestro rappresenta lo strumento utilizzato per la commissione del reato. Dunque sembrerebbe trattarsi di sequestro ai fini della confisca ex art. 240 c.p.. Trattandosi della conferma di un significativo provvedimento cautelare, sia pure incidente su cose, l'apparato motivazionale deve essere connotato da maggior completezza e coerenza. Restando, dunque, assorbite le residue censure, l'ordinanza impugnata va annullata, senza rinvio, limitatamente al sequestro correlato al capo A) dell'addebito provvisorio e con rinvio, per nuovo esame, nel resto.
Giudice di rinvio è il medesimo Tribunale.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro riferito al reato di cui al capo A); annulla nel resto la predetta ordinanza, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011