Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2001, n. 5858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5858 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
1 5 85 8 /0 1 I L 9 L 8 O B 6 . E e l N E a N , n 1 O e I 8 p Z 9 A a 1 R - m T 1 e S 1 t I s - G i 4 E s 2 R l IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . a A L D e h 3 E c 2 T i ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE f i N . Oggetto d E T S o R E m A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 3535/99 Dott. Corrado CARNEVALE Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 12649 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Laura MILANI Consigliere Ud.14/02/01 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PONTIROLO NUOVO, in persona del Sindaco pro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA tempore, 107, presso l'avvocato GELERA G.. GERMANICO rappresentato e difeso dagli avvocati GRITTI LUIGI e CINQUETTI OSCAR, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
SpA, in persona FUMAGALLI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE R. MARGHERITA 278, presso l'avvocato GIOVE STEFANO, che la rappresenta e difende 2001 unitamente all'avvocato BENEDETTI MARIO, giusta delega 404 -1- a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 116/97 del Pretore di BERGAMO, Sezione distaccata di TREVIGLIO, depositata il 27/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Gritti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Fumagalli Edilizia Industrializzata s.p.a. proponeva opposizione avanti al Pretore di Bergamo sezione distaccata di Treviglio. - avverso l' ordinanza-ingiunzione in data 8 gennaio 1993 con la quale il sindaco del Comune di Pontirolo Nuovo la aveva condannata al pagamento della somma di L. 106.664.000 per violazione dell' art. 34 commi 1° e 2° della legge della Regione Lombardia 30.3.1982 n. 18, per aver proceduto alla coltivazione di una cava in modo difforme rispetto al progetto autorizzato, in quanto lo scavo non era stato effettuato in asciutto, ma sotto falda con scoscendimento della parte emersa ( punto 1), non era stato posto in essere un gradone con inclinazione di 30 gradi con il relativo ripiano di base tra i picchetti n. 5 e n. 9 ( punto 2), infine tra i picchetti n. 1 e n. 5 era stato scavato un solo gradone in asciutto anzichè i due previsti (punto 3). Deduceva tra l' altro l' opponente che il richiamo contenuto nell' ordinanza-ingiunzione anche al primo comma dell' art. 34 della legge regionale, che prevede la coltivazione di sostanze minerali di cava senza autorizzazione o concessione o in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati, non trovava riscontro nel verbale di accertamento notificatole il 13 marzo 1992, nel quale non si era affatto contestata una tale condotta;
nel merito sosteneva l' inesistenza delle infrazioni. Costituitosi il contraddittorio ed espletata consulenza tecnica di - 27 gennaio 1998 il ufficio, con sentenza del 16 dicembre 1997 Pretore annullava l'ordinanza in oggetto limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 34 comma 1° della legge regionale n. 18 del 1982 e rideterminava la sanzione, con riferimento alla violazione di cui all' art. 34 comma 2°, in L.
6.000.000. Osservava in motivazione il Pretore che l' ordinanza opposta, richiamando il verbale di accertamento del 17 marzo 1992 e qualificandolo come verbale "regolarmente notificato al trasgressore", valido ai fini dell' art. 14 della legge n. 689 del 1981, aveva recepito tale atto nell' esplicazione dei motivi che avevano determinato l' emissione dell' ordinanza stessa, ma che detto verbale, mentre aveva delineato in modo puntuale fatti concreti configurabili come violazioni del comma 2° dell' art. 34, con riferimento al comma 1° aveva molto genericamente indicato che doveva essere ancora " determinato con esattezza il quantitativo di materiale cavato in difformità al progetto autorizzato : esso pertanto non poteva definirsi in tale parte " come valido accertamento e non integrava una idonea contestazione, per gli effetti di cui al richiamato art. 14, ma piuttosto si qualificava come " mero prodromo procedimentale' non ancora indicativo di " , tutti gli elementi concretanti la violazione in discorso. La genericità del verbale stesso comportava peraltro che l' ordinanza in oggetto dovesse ritenersi nella corrispondente parte priva di una adeguata motivazione. Quanto alla violazione di cui al comma 2° dell' art. 34 della legge regionale, osservava che la consulenza tecnica espletata aveva chiarito esaurientemente la sussistenza delle violazioni di cui ai punti 1 e 2 del verbale di accertamento e la insussistenza di quella riportata al punto 3, onde la sanzione comminata andava opportunamente ridotta nell' indicata somma di L. 6.000.000. 2 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pontirolo Nuovo deducendo due motivi. La Fumagalli Edilizia Industrializzata s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., in quanto concernenti la medesima sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione o falsa applicazione della legge n. 689 del 1981 e della legge reg. Lombardia n. 18 del 1982, si deduce che il Pretore, qualificando il verbale di accertamento in data 17 marzo 1992 quale " mero prodromo procedimentale ", in quanto non contenente la specificazione di tutti gli elementi integranti la violazione di cui al comma 1° dell' art. 34 dell' indicata legge regionale, ha completamente ignorato la successiva ordinanza sindacale del 30 settembre 1992, nella quale erano stati specificati i motivi della contestazione di cui alla norma richiamata ed era stata quantificata la misura della sanzione, rapportata al materiale estratto senza autorizzazione, da configurare come atto interprocedimentale conclusivo dell' accertamento e prodromico ai fini dell' ingiunzione. Il motivo è infondato. Come è noto, il vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo, nel quale si sostanzia la censura opposta, postula che il documento del quale si denuncia l' omesso esame sia idoneo a 3 fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del avrebbe rapporto in contestazione che, se tenuto presente, determinato, secondo un giudizio di certezza e non di mera probabilità, una decisione diversa da quella adottata. Nella specie il documento non esaminato appare, nella stessa descrizione fornita dal ricorrente, privo di detto profilo di decisività, consistendo esso in una ordinanza sindacale di irrogazione della sanzione, ossia in un provvedimento che per la sua natura, il suo contenuto, la sua funzione e la sua provenienza da soggetto diverso dal titolare del potere di accertamento non può configurarsi quale atto integrativo di quel primo verbale ritenuto come generico rispetto alla violazione di cui al primo comma dell' art. 34 della legge regionale. Esso pertanto non è riconducibile alla fase dell' accertamento, della quale secondo l' assunto costituirebbe il momento conclusivo, ma alla successiva fase di irrogazione della sanzione. D' altro canto risulta dalla stessa sentenza impugnata che l' ordinanza- ingiunzione opposta richiamava come unico atto di contestazione della violazione, ai sensi dell' art. 14 della legge n. 689 del 1981, il " regolarmente verbale di accertamento in data 17 marzo 1992, notificato al trasgressore". Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione della legge regionale n. 18 del 1982 e mancanza di motivazione, si deduce che il Pretore ha motivato in modo del tutto carente in ordine al merito della contestazione, richiamando pedissequamente la consulenza tecnica di ufficio e non considerando che il punto della controversia riguardava la qualificazione giuridica del fatto come riconducibile alle ipotesi di cui al primo o al secondo comma dell' art. 34 della citata legge regionale. La censura è inammissibile. Ed invero l' affermazione del Pretore circa l' insussistenza della violazione di cui al primo comma dell' art. 34 sottoposta a censura, espressa solo ad abundantiam, è priva di qualsiasi valore decisorio, stante l' assorbente accertamento dei vizi formali inerenti alla genericità della contestazione ed al difetto di motivazione in parte qua dell' ordinanza ingiunzione. Il ricorso incidentale condizionato resta logicamente assorbito. Il Comune ricorrente principale deve essere pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE P Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento del spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessive L. oltre L.
2.500.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile 14 febbraio 2001. lament lamme IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE journalis CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima S ine Civile CANCELLIERE Depositat Versalleria Andrea Bianchi 2 PR. 2001 NCELLIERE 5