Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
In materia di giudizio abbreviato, può riconoscersi carattere sostanziale alla relativa disciplina soltanto nella parte in cui questa prevede e determina la riduzione di pena accordata per il rito speciale, mentre ha natura processuale - ed è soggetta quindi al principio "tempus regit actum" - la parte riguardante i presupposti per l'applicabilità del medesimo rito. Deve pertanto escludersi, in applicazione di detto principio, che la sopravvenuta modifica legislativa con la quale è stata resa possibile l'applicazione del giudizio abbreviato anche nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo possa essere dedotta in sede di legittimità come valido motivo di annullamento della sentenza di condanna pronunciata per taluno di detti reati all'esito di giudizio svoltosi nelle forme ordinarie per il mancato accoglimento - in base alla normativa all'epoca vigente, della richiesta del rito speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2000, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 13/01/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 40
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 32980/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE IN n. il 18.02.1943
2) PE AR n. il 26.05.1949
3) CU IC n. il 28.02.1962
4) NA QU n. il 21.05.1961
5) CO AL n. il 30.11.1961
6) OL AN n. il 18.01.1960
7) AO RA n. il 19.06.1952
avverso sentenza del 09.03.1999 C. ASS. APP. di SALERNO
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Stefano CAMPO;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Luigi CIAMPOLI, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi difensori Avv. 1)Francesco Saverio DAMBROSIO per IO, LF e OM e 2) MA CIMMELLI per PE, i quali insistono per l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
1. Con sentenza in data 9 marzo l999 la Corte di assise d'appello di Salerno confermava quella in data 9 ottobre 1997 della Corte di assise della stessa sede, con la quale IE AR, CU OM, OL NO, AO LE, CO FO, PE MA e NA AS (oltre a CESARANO Ferdinando, oggi non ricorrente) - imputati, tutti, dei reati di omicidio volontario pluriaggravato e detenzione, porto illegali continuati e pluriaggravati di armi comuni da sparo anche clandestine e di ricettazione continuata e pluriaggravata, CU, OL e NA, anche di rapina pluriaggravata - erano stati condannati, unificati i reati per continuazione e applicate ad IE, CU, OL e PE come prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge 12.7.1991 n. 203 e a AO e CO come equivalente quella di cui all'art. 62-bis c.p., IE alla pena di anni diciannove di reclusione, PE a quella di anni diciotto di reclusione, CU e OL a quella di armi diciassette e mesi sei di reclusione, AO e CO a quella di anni ventitre di reclusione, oltre a quelle accessorie e alla misura di sicurezza di legge La corte territoriale dichiarava l'inammissibilità, perché tardivamente proposto (data ultima per impugnare il 23.1.1998;
impugnazione proposta il 30.1.1998) dell'appello dell'IE, rilevava che correttamente il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di applicabilità del rito abbreviato in quanto il reato di omicidio era punibile, siccome aggravato dalla premeditazione, con la pena dell'ergastolo e dichiarava manifestamente infondata, oltre che irrilevante come già statuitosi in primo grado, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.p. dedotta dal difensore del CU, in quanto confliggente con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché rientrava nella discrezionalità delle scelte legislative determinare quali reati, in ragione della pena edittale astrattamente prevista, erano esclusi dall'applicabilità del citato rito speciale abbreviato.
I giudici del merito affermavano che la colpevolezza degli imputati era stata provata dalle dichiarazioni confessorie ed accusatorie degli imputati IE, CU, OL e PE e da quelle accusatorie di OR NO e IO AN, imputati in procedimento connesso, riscontrantesi a vicenda e corroborate dalle risultanze delle indagini di polizia, da cui emergeva che l'omicidio di NL&RRAZZO ON, perpetrato il 27 luglio del 1988 in Battipaglia, era stato causato nel corso della c.d. guerra di camorra tra la " Nuova Camorra Organizzata "e la Nuova Famiglia", che IE e CO erano stati i mandanti, che CU e OL (insieme a TA Marcello, deceduto avevano sparato alla vittima, che NA aveva guidato l'autovettura usata dal commando omicida, che il PE aveva ricoperto il ruolo di vedetta e che AO e CO avevano partecipato alla commissione dell'omicidio con il ruolo di recuperare gli autori materiali, attendendoli sotto un cavalcavia autostradale dove erano stati sorpresi dalla polizia nell'immediatezza del delitto;
che, inoltre, CU, OL e NA, frustrato il piano di recupero dall'intervento della polizia, avevano sottratto, mediante la minaccia con armi, a CC ON l'autovettura usata per la fuga.
Specificavano, relativamente agli imputati CU, OL e PE, che il riconoscimento della speciale circostanza attenuante di cui all'art. 8 della legge 203/1991 non comportava la necessaria concessione di quella di cui all'art. 62-bis c.p. in quanto quest'ultima trova fondamento in elementi fattuali diversi da quelli indicati nell'art. 62 c.p. e in ogni altra speciale norma attenuatrice;
che la pena irrogata, in considerazione della gravità dell'omicidio, della disumana crudeltà emersa nella sua commissione e della negativa personalità dei sunnominati imputati, risultava adeguata e insuscettibile di ulteriori riduzioni;
che l'applicazione della circostanza attenuante ex art. 8 legge 203/1991, in presenza della quale la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni, non consentiva l'applicazione del rito abbreviato in quanto la sua concessione non mutava il titolo del reato (nella specie omicidio premeditato punito con la pena dell'ergastolo) in base al quale non poteva adirsi allo speciale rito di cui agli artt.438 e segg. c.p.p.. Precisavano, in ordine agli imputati, NA, AO e CO, che le molteplici dichiarazioni accusatorie a loro carico non soltanto tra loro si riscontravano, ma che il loro contenuto non era contraddittorio, a tale fine ampiamente argomentando in merito alle indicate discrasie dichiarative, e che non sussisteva alcun dato processuale, dal quale trarre prova di una concertazione calunniosa orchestrata dai collaboratori di giustizia, in particolare nei confronti del NA;
che le pene inflitte non erano riducibili, anche mediante concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62- bis c.p. per il NA ovvero un giudizio di prevalenza della stessa invece di quello di equivalenza sulle ritenute circostanze aggravanti o una riduzione dell'entità di pena determinata per la continuazione per AO e CO, in considerazione delle efferate modalità di esecuzione dell'omicidio del MARAZZO, dei precedenti penali e della personalità negativa degli imputati, della posizione apicale ricoperta da NA e da CO nell'organizzazione criminale d'appartenenza, nonché dell'entità minima - un anno - determinata complessivamente per l'unificazione per continuazione di diversi reati di notevole gravità; che la circostanza aggravante della premeditazione era applicabile anche al AO dal momento che costui, avendo accettato il ruolo di recuperatore, manifestò non soltanto la sua cosciente volontarietà di partecipazione all'omicidio del MARAZZO, ma anche rafforzò, prima dell'esecuzione, la volontà omicidiaria degli esecutori materiali assicurando loro la possibilità di un'agevole fuga successivamente alla commissione del reato.
2. Ricorrono per cassazione tutti i sunnominati imputati, i quali, mediante i loro difensori o personalmente, deducono:
IE AR :
a) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 442 stesso codice e 62-bis e 133 c.p.) per omessa applicazione del rito abbreviato, diniego delle circostanze attenuanti generiche e eccessività della pena irrogata, in quanto la propria responsabilità era stata di già comprovata all'esito delle indagini preliminari e l'avvenuta confessione e la rilevante collaborazione resa agli inquirenti dovevano essere prese in considerazione per la concessione della invocata attenuante e per la riduzione della pena irrogatagli;
CU OM:
a) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 442 stesso codice) per la mancata applicazione del rito abbreviato, nonostante la propria posizione processuale era definibile allo stato degli atti, in quanto in concreto gli era applicabile la pena della reclusione in virtù della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 della legge 203/1991, formalmente deducendo, nell'ipotesi di rigetto del sopra indicato motivo, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e segg. c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 co. 2^ della
Costituzione nella parte in cui non consentono al giudice di revocare l'ordinanza ammissiva del rito solo allorquando verificano, all'esito del giudizio, la concreta necessità di applicare la pena dell'ergastolo;
b) violazione di legge e mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p.), assumendo che le circostanze attenuanti generiche andavano applicate anche in presenza della concessione di quella ex art. 8 legge 203/1991 e che la motivazione sul punto era illogica e contraddittoria, oltre che non convincente, nonché rilevando che mancava ogni giustificazione, anche in relazione al positivo comportamento processuale dell'imputato, in ordine ai criteri utilizzati per determinare sia la pena base che l'entità della diminuzione apportatavi per la concessione della sopra indicata attenuante speciale;
OL NO:
a) inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 438 e segg. stesso codice e 8
legge 12.7.1991 n. 203) in quanto, essendo in concreto punibile il reato di omicidio contestatogli con pena temporanea e non con l'ergastolo per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge 12.7.1991 n. 203, poteva essere ammesso al rito abbreviato del quale sussisteva il presupposto della decidibilità allo stato degli atti;
CO FO:
a) vizio della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.) in quanto la ricostruzione degli addebiti rivolti all'imputato, come risultante dalle dichiarazioni dei coimputati OL e CU, era contraddetta dalla prova generica che in tale modo rendeva non attendibili le medesime e perché non erano state approfondite le lacune investigative evidenziate con l'atto di appello;
PE MA:
a) erronea applicazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. assumendo che erroneamente era stata negata l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, poiché le medesime sono compatibili con la concessa attenuante speciale ex art. 8 legge 203/1991 e per la cui applicabilità il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all"art. 133 c.p.;
NA AS:
a) carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. ), rilevando che i giudici del merito avevano omesso ogni valutazione degli elementi (testimonianza del carabiniere CC relativa all'assenza di un quarto uomo identificato, poi, nel NA, discrasie e ingiustificate imprecisioni delle dichiarazioni accusatorie dei coimputati- collaboratori, impossibilità per l'imputato di essere alla guida della seconda auto adoperata per la commissione dell'omicidio, incertezza in ordine all'effettivo movente dell'omicidio;
AO LE:
a) erronea applicazione di legge art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 577 n. 3 e 575 c.p. assumendo che la circostanza aggravante della premeditazione non era contestabile all'imputato, la cui presenza occasionale nel luogo del delitto non era idonea a rafforzare la deliberazione criminosa degli altri coimputati ne' risultava alcuna sua esplicita adesione allo sviluppo dell'altrui piano criminoso e rilevando che la condotta attribuitagli - recupero di uno degli autori dell'omicidio - non era qualificabile come attività di concorso in detto reato, ma, a tutto concedere, come costituente quello di favoreggiamento.
All'odierna udienza il difensore dei ricorrenti IE, OL e CU, oltre a insistere per l'accoglimento dei relativi gravami, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata anche in applicazione della nuova regolamentazione del rito abbreviato, ora applicabile anche ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, di cui agli artt. 438 e 442 c.p.p. così come modificati dagli artt. 27 e 30 della legge 16.12.1999 n. 479 entrata in vigore nelle more 3. Tutti i ricorsi sono inammissibili in quanto risultano, rispettivamente, basati su motivi in fatto, generici o manifestamente infondati, così come s'appalesa infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Relativamente al gravame dell'IE la Corte rileva che l'appello da costui proposto avverso la sentenza di primo grado era stato dichiarato inammissibile per tardività, di guisa che il contenuto del ricorso avrebbe dovuto riguardare detta statuizione del giudice di secondo grado e non già questioni (applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., delle circostanze attenuante generiche, diminuzione dell'entità pena) non deducibili in questa sede, attesa la suddescritta situazione processuale, ne', ovviamente, oggetto della pronuncia impugnata, di guisa che il ricorso in esame risulta inammissibile in quanto inconferente, come tale generico, rispetto a quanto deciso dalla corte territoriale.
I ricorsi di NA e di CO risultano inammissibili in quanto le rispettive censure rivolte alla sentenza impugnata si risolvono in critiche in fatto dal momento che mirano ad una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti diversa da quella fatta propria - con argomentazioni che, per essere esenti da vizi logici o errori di diritto, non sono sottoponibili al controllo del giudice di legittimità - dai giudici del merito, così richiedendo alla Corte di cassazione un giudizio sul fatto non previsto dalla legge (art. 606 ult. co. c.p.p.) come oggetto del ricorso per cassazione. Inoltre va precisato che non sussiste il vizio di mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, allorquando - come nella specie che ci occupa - la ricostruzione, argomentatamente effettuata dai giudici del gravame, del fatto oggetto dell'imputazione logicamente contrasti con rilievi e argomenti esposti dall'imputato nell'atto di impugnazione, di guisa che in tale ipotesi non è necessaria una specifica confutazione di ciascuno delle ragioni poste dalla parte a sostegno del gravame.
In ordine al AO va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da costui in ricorso, la corte territoriale ha accertato che dalle stesse modalità di verificazione dell'episodio omicidiario, che richiese una preventiva deliberazione, una specifica organizzazione, una predisposizione di uomini e di mezzi e una esecuzione di quanto concordato sempre in costanza del proposito criminoso, emerge la configurazione della circostanza aggravante della premeditazione, atteso che non soltanto il sunnominato imputato aveva partecipato al momento deliberativo dell'azione criminosa, ma anche la sua funzione di recuperatore degli altri correi successivamente all'esecuzione dell'omicidio era necessariamente connessa alla preventiva deliberazione criminosa: il che fa sussistere gli elementi, cronologico e ideologico, da sempre indicati come caratterizzanti detta circostanza, poiché l'iniziale intenzione criminosa, che prevedeva come necessaria la presenza dell'imputato per l'espletamento della funzione demandatagli, è stata mantenuta sino all'effettuazione del delitto concordato, di guisa che manifestamente infondata risulta la censura in questione, Lo stesso deve dirsi in merito alla contestata valenza, ai fini del concorso nel reato di omicidio, della presenza dell'imputato in un incontro che precedette l'azione omicidiaria, atteso che la manifestata disponibilità a ricoprire il ruolo affidatogli fa sussistere una condotta di concorso nel reato in quanto a tale fine è irrilevante la circostanza che il compartecipe, in presenza di una preventiva adesione a quanto deliberato, abbia limitato il proprio intervento ad una sola parte dell'azione criminosa da altri realizzata e successivamente alla medesima, in quanto ogni condotta che abbia avuto un'efficienza causale per la produzione dell'evento si fonde ex art. 110 c.p. con quella dei correi sicché lo stesso viene considerato come l'effetto dell'azione combinata dei singoli concorrenti. Al qual proposito vale ribadire che c'è concorso di persone nel reato, e non favoreggiamento, tutte le volte che l'agente ha promesso - come nella specie che ci occupa - prima della commissione del reato l'aiuto che presterà all'autore materiale dopo, mentre ricorrerà il reato di cui all'art. 378 c.p. quando il soggetto decida di prestare aiuto all'autore del reato dopo la sua commissione, sicché anche sotto questo secondo profilo il gravame è manifestamente infondato.
Per quanto riguarda la compatibilità della circostanza attenuante della c.d. collaborazione (art. 8 legge 12.7.1991 n. 203) con quella di cui all'art. 62-bis c.p., evidenziata nei ricorsi di CU, OL e PE, la Corte precisa che le due circostanze possono essere applicate contemporaneamente allo stesso imputato, ma che la concessione di quella speciale non comporta l'automatica applicazione di quella di carattere generale.
Invero, mentre la prima fa riferimento ad uno specifico e dettagliato comportamento dell'imputato (dissociandosi dal partecipanti ad organizzazione di tipo mafioso, si adopera concretamente ad evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero contribuisca alla raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati), la seconda attiene ai parametri elencati nell'art. 133 c.p. e, quindi, ha diretta relazione con il singolo reato e con la personalità del suo autore.
Da detta diversità discende che in presenza della sola collaborazione da parte di un autore di uno specifico reato il giudice non è tenuto, oltre all'applicazione della circostanza ex art. 8 legge 203/1991, a concedere all'imputato anche quella di cui all'art. 62-bis c.p., ma, di volta in volta, dovrà accertare se al singolo reato sia applicabile anche quest'ultima avendo come riferimento i parametri oggettivi e soggettivi sopra indicati. Detti principi sono stati correttamente applicati dai giudici del merito, in quanto hanno denegato ai suddetti imputati le invocate circostanze attenuanti generiche, facendo motivato riferimento alla loro negativa personalità, alle motivazioni futili e abiette del crimine perpetrato (inscrivibile nella lotta tra organizzazioni camorristiche) all'efferatezza delle modalità di deliberazione ed esecuzione dell'omicidio del MARRAZZO, sicché le censure sul punto sono manifestamente infondate.
Del pari è manifestamente infondata l'ulteriore censura avanzata dal CU per l'inadeguatezza della motivazione della sentenza gravata in ordine alla quantificazione della pena irrogatagli e alla violazione dei criteri indicati a tale scopo dall'art. 133 c.p.. Sul punto è appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata adeguatamente motiva sui criteri adoperati per determinare la pena in concreto irrogata a detto imputato (cfr. pag. 27 della stessa), nonché precisare che il giudice non è tenuto a diminuire, anche in presenza di imputato collaboratore, qualsivoglia circostanza attenuante nella misura massima, purché - come avvenuto nella specie con riferimento alla personalità negativa e alla disumana crudeltà degli autori dell'omicidio e alla gravità dell'episodio criminoso - dia una idonea motivazione delle ragioni della sua decisione sul punto.
Infine, il motivo di ricorso - comune agli imputati CU e OL (per l'IE, come sopra cennatosi, detta doglianza è inammissibile) - riguardante l'applicabilità del rito abbreviato ai reati puniti in astratto con la pena dell'ergastolo, ma in concreto, a seguito della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 della legge 12.7.1991 n. 203, sanzionati con quella temporanea della reclusione e la subordinata questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e segg. c.p.p., nonché quello concernente l'incidenza della nuova disciplina del rito abbreviato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, al processo in esame risultano manifestamente infondati.
In ordine alla prima questione deve ribadirsi che, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442 co. 2^ c.p.p. nella parte in cui affermava la compatibilità del rito abbreviato con i reati puniti con la pena dell'ergastolo (sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 23.4.1991), presupposto per l'applicazione di detto rito è, oltre alla c.d. definibilità allo stato degli atti, quello della presenza di un reato punito con pena temporanea, rimanendone, pertanto, esclusi quella sanzionati dalla pena dell'ergastolo.
A tale fine nessun rilievo assume il fatto per cui all'imputato collaboratore è concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge 12.7.1991 n. 203 (sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni) con conseguente applicazione in concreto di una pena temporanea.
Infatti detto beneficio premiale non pone una diversa sanzione per il reato punito con la pena dell'ergastolo, bensì configura una circostanza attenuante ad effetto speciale, il cui giudizio di comparazione con circostanze di senso opposto - come nel caso della premeditazione del delitto di omicidio addebitato al collaboratore di giustizia - è direttamente determinato dal legislatore in ordine alla sua sussistenza, rimanendo demandato al giudice quello riguardante la determinazione della pena da irrogare all'imputato. Ne discende che l'applicazione di detta circostanza attenuante ad effetto speciale non modifica il titolo del reato, ma soltanto incide sulla pena da applicare in concreto all'imputato, di guisa che in presenza di un delitto sanzionato con la pena dell'ergastolo non è possibile adire il rito abbreviato, così come regolamentato anteriormente alle modifiche apportatevi dagli artt. 27 e 30 della legge 16.12.1999 n. 479, perché risulta carente uno dei presupposti - reato non sanzionato con la pena dell'ergastolo - per la sua applicazione.
La soluzione sopra indicata è, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, conforme a Costituzione, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore regolare in maniera diversa situazioni differenti, come sono i reati sanzionati con l'ergastolo rispetto a quelli puniti con pena temporanea, e tale regolamentazione non ha alcuna incidenza negativa per l'esercizio del diritto di difesa, di tal che la dedotta questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata, anche perché il ricorrente ha dato come scontato che, in presenza dell'applicabilità all'imputato-collaboratore della più volte citata circostanza attenuante speciale, vada revocata l'ordinanza con la quale non è stato ammesso il rito abbreviato: assunto giuridicamente errato, atteso che detta ordinanza può essere revocata allorquando nel corso dello svolgimento del giudizio emergano fatti nuovi o preponderanti aspetti della vicenda di cui in precedenza non si era tenuto conto, ma non nella ipotesi, giuridicamente diversa, in cui risultano certi gli elementi per la concessione all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge 203/1991 la cui presenza non mutando il titolo del reato, non ha alcuna incidenza sui presupposti richiesti per il rito abbreviato: situazioni tra loro diverse che non comportano per ciò stesso alcuna violazione del principio costituzionale di eguaglianza.
Relativamente al secondo dei profili dedotti deve preliminarmente precisarsi che il motivo di ricorso fondato sulla novazione legislativa, intervenuta successivamente alla proposizione del gravame, di una norma applicata dal giudice del merito può essere fatto valere in sede di discussione davanti alla Corte di cassazione sempreché il relativo punto del provvedimento sia stato - come nella specie che ci occupa - di già oggetto del primitivo gravame. Peraltro detta modifica legislativa - per la quale anche i delitti sanzionati dalla pena dell'ergastolo sono ammissibili, in presenza dell'altro presupposto della possibilità di decidere allo stato degli atti, al rito abbreviato - riguardando una norma di carattere esclusivamente processuale, come sono quelle regolatrici dei presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato, soggiace al principio del tempus regit actum, che è principio di rigore tecnico scientifico, prima che normativamente regolato dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (..la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo..), in forza del quale una fattispecie validamente realizzatasi sotto il vigore di una determinata norma deve produrre gli effetti per essa previsti nonostante la necessità di por luogo alla nuova disciplina. Per tale via l'ordinamento assolve fondamentali esigenze di conservazioni degli atti giuridici che, nello specifico settore del processo, rendono operativo il principio di economia processuale e riducono i margini di incertezza degli operatori nel loro comportamento processuale.
In proposito è opportuno precisare che la riduzione di pena accordata a chi ha chiesto di fruire del rito abbreviato è norma, diversa di quella regolatrice dei presupposti per l'applicabilità di detto rito, di carattere sostanziale, in quanto solo questa viene ad incidere sull'entità della pena da irrogare all'imputato, sicché ad essa soltanto è applicabile il disposto dell'art. 2 c.p., ma non a quella riguardante i presupposti per l'applicabilità del rito:
esemplificando, all'imputato sarebbe applicabile la nuova normativa, qualora la modifica legislativa - entrata in vigore in epoca successiva al completamento dei giudici di merito e nel corso di quello di legittimità avente come oggetto le modalità di applicazione del rito abbreviato - in ordine all'entità della riduzione di pena per il rito in questione avesse previsto una diminuzione in misura maggiore di quella indicata dalla legge precedente (come era stato proposto in sede di discussione parlamentare della legge 16.12.1999 n. 479 di diminuire da un terzo alla metà, invece che di un terzo, la pena a seguito dell'applicazione del rito abbreviato), ma giammai una modifica, come quella di cui si discute, riguardante la disciplina processuale dell'istituto in questione.
Nulla toglie, peraltro, che il limite posto dall'art. 11 delle preleggi possa essere derogato nel campo del diritto processuale da un diverso atto legislativo, atteso che non trattasi di principio costituzionalizzato, diversamente da quello concernente la normativa di diritto penale sostanziale (art. 25 co. 2^ Costituzione) per la quale il legislatore è obbligato a provvedere "solo per l'avvenire", come si è fatto in diverse occasioni (ad es. art. 245 norme transitorie del cod. proc. pen. in tema di applicabilità di norme del codice di rito del 1988 ai processi in corso svoltisi con quelle del codice del 1930; art. 219 d.lg. 19.2.1998 n. 51 - istituzione del giudice unico - in tema di prosecuzione e competenza dei giudizi in corso alla data di efficacia di detto decreto-legislativo) e, in particolare, dalla stesso legislatore del 1999 con all'art. 56 della legge n. 479, laddove, modificando il primo comma dell'art. 223 del d.lg. 19.2.1998 n. 51, con esplicita norma di natura dichiaratamente transitoria ha previsto che la richiesta dell'imputato di adire il rito abbreviato, formulata nei giudizi di primo grado pendenti alla data di entrata in vigore di detta legge, è valutata dal giudice anche senza l'acquisizione del parere del pubblico ministero, così mostrando di volere provvedere in merito ai presupposti per l'ammissibilità di detto rito soltanto per i giudizi di primo grado e in ordine alla non necessarietà dell'acquisizione in detta sede dei parere dell'organo dell'accusa.
Il che conferma per tabulas che l'innovazione legislativa, riguardante l'ammissibilità al rito abbreviato dei reati sanzionati con la pena dell'ergastolo, non è stata prevista per i giudizi pendenti alla data di vigenza di detta legge davanti ai giudici di appello e di legittimità in aderenza al principio generale di cui al citato art. 11 delle preleggi.
Detta soluzione interpretativa trova conforto nelle pronunce di questa Corte in tema di operatività dei "maggiori termini di custodia preventiva" di cui al d.l. n. 99 del 1974 (cfr., Sez. Fa., 24.7.1974, ric. Bevilacqua) e di "unicità della misura cautelare della custodia in carcere per i responsabili dei reati di cui all'art. 275 co. 3^ c.p.p." di cui al d.l. n. 292 del 1991, laddove si è precisato che le modifiche dei presupposti processuali nell'applicazione delle misure custodiali hanno natura funzionale allo svolgimento del processo (cfr., SS.UU., 27.3.1992, ric. Di Marco), sicché anche tali norme, pur indirettamente modificando aspetti della regolamentazione della custodia cautelare, sono soggette, per quanto riguarda la loro successione nel tempo, al regime dei tempus regit actum previsto per quelle di natura strettamente processuale.
Inoltre, per lo specifico tema del rito abbreviato, si è statuito (cfr., SS.UU., 6.3.1992, ric. Piccillo e altro) che la dichiarazione di incostituzionalità del secondo comma dell'art. 442 c.p.p. - che consentiva l'applicazione del rito abbreviato anche ai delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo - pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 176 del 1991, non può determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di tal genere di reati che hanno richiesto ed ottenuto l'applicazione del rito abbreviato anteriormente alla suddetta dichiarazione di illegittimità costituzionale, sicché argomentando a contrariis, può affermarsi che, nella ipotesi - come nella specie - in cui la modificazione della regolamentazione dei presupposti d'applicabilità del rito abbreviato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso pronuncia del giudice di merito che aveva denegato la richiesta di rito abbreviato per carenza di uno dei presupposti previsti dalla normativa vigente al momento di detta decisione, non abbia cagionato effetti favorevoli per l'imputato vige il generale principio del tempus regit actum, secondo il quale la norma di natura processuale non può avere un'applicazione retroattiva.
4. La declaratoria di inammissibilità comporta a carico dei ricorrenti le conseguenze di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire un milione cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000