CASS
Sentenza 6 settembre 2023
Sentenza 6 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/09/2023, n. 36873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36873 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MP NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
l'avv. DARIO VANNETIELLO del foro di NAPOLI, in difesa di MP NI, anche in qualità di sostituto processuale dell'avv. GIOVANNI SISTO VECCHIO del foro di VIBO VALENTIA, nomina depositata all'odierna udienza, conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36873 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/9/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito da NI SI con appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del GIP di Catanzaro in data 19/4/2022 che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per sopravvenuta cessazione di efficacia della custodia cautelare in carcere, per decorrenza del termine di fase, in applicazione dell'artt. 297, comma 3, cod. proc. pen. 1.1. NI SI era stato attinto da due ordinanze applicative della custodia in carcere, la prima in data 30/1/2020 (nel proc. pen. n. 6043/19) per detenzione di una pistola Astra cal. 7,65 con matricola punzonata e relativo munizionamento (mentre per l'ulteriore imputazione di tentato omicidio in danno di SC IO AN, commesso in Gerocarne il 30/10/2019, il GIP aveva ritenuto la contestazione priva di gravità indiziaria, così fondandosi la misura soltanto sulle imputazioni di detenzione e ricettazione di arma da fuoco); la seconda in data 30/10/2019 per il tentato omicidio in danno di OM OR, commesso il 19/5/2019 (oggetto del presente procedimento). 1.2 I! Tribunale di Catanzaro ha ribadito che con la prima ordinanza era stata esclusa la gravità indiziaria quanto al tentato omicidio SC, e che - se anche vi fosse, come sostiene la difesa, una connessione qualificata per il comune movente e il contesto mafioso degli omicidi - le due ordinanze avevano avuto origine in due procedimenti diversi, in quanto il proc. pen. n. 6043/2019 era condotto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, mentre quello per il tentato omicidio OR era originariamente di competenza della Procura di Reggio Calabria. Se ne deduce che all'epoca di tale ordinanza il materiale investigativo della Procura di Reggio Calabria non era conosciuto anche dalla DDA, e in ogni caso il tentato omicidio SC non risulta essere titolo cautelare. Pertanto, si è ritenuto che manchino i presupposti per l'invocata retro- datazione della seconda ordinanza, come disciplinata dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, avv.ti AN Bavaro e IO Vecchio, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per la ritenuta violazione del divieto di "contestazioni a catena", e il conseguente vizio di motivazione sul punto della denegata retrodatazione della misura, a causa della mancata risposta alle censure difensive. 2 2.1 Il ricorrente afferma che la vicenda del tentato omicidio di OR era integralmente conosciuta, e non soltanto conoscibile, nel momento in cui NI SI era stato arrestato nel procedimento n. 6043/19. L'arresto era stato effettuato dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia il 30/10/2019 e convalidato dal GIP di quel Tribunale per i reati in materia di armi clandestine. Successivamente il fascicolo era passato alla DDA di Catanzaro, che aveva chiesto la conferma dell'ordinanza cautelare già assunta, con ulteriore contesta- zione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. - riconosciuta dal GIP distrettuale - e l'emissione ex novo di misura cautelare per il tentato omicidio di SC e di altri appartenenti alla cosca LO, ma tale richiesta era stata respinta per la ritenuta carenza di prova della univocità degli atti. 2.2. Il ricorrente sottolinea l'identità del movente dei due tentati omicidi, cioè la volontà del SI di vendicare la morte del padre, riconosciuta anche dal Tribunale cautelare, nonché l'uso del medesimo materiale probatorio in entrambe le indagini. Deplora che il Tribunale cautelare si sia mantenuto su un piano di analisi meramente astratto, trascurando la verifica di qualsiasi elemento fattuale (contesto di faida tra famiglie;
uso delle captazioni intercettate nel proc. pen. n. 6043/19; pizzino sequestrato in quest'ultimo procedimento), come era stato invece indicato dalla difesa nelle memorie depositate e nei relativi allegati. Rileva ancora che il fatto oggetto del presente procedimento è del 19/5/2019, e per esso SI risulta indagato dal 22/8/2019, dunque in tempo antecedente all'ordinanza del proc. pen. n. 6043/19 datata 30/1/2020: di quest'ultima ordinanza si chiede la retrodatazione, ricorrendo il caso di più ordinanze emesse per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, in rapporto di connessione qualificata, in quanto in tale situa- zione la retrodatazione opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive. 2.3. Con memoria trasmessa digitalmente in data 20/2/2023, la difesa del SI ha ribadito le argomentazioni del ricorso a sostegno della indissolubilità della connessione qualificata tra i reati, già evidente nella fase delle indagini, all'uopo allegando relativa documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. Non si apprezzano i denunciati vizi di legittimità, in quanto le argomenta- zioni attraverso cui l'impugnata ordinanza ha escluso la sussistenza dei requisiti per la retrodatazione degli effetti della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, 3 comma 3, cod. proc. pen., sono logiche e coerenti con la disciplina dell'invocato istituto. 1.1. Il ricorso è apodittico nell'affermazione della desumibilità dagli atti del procedimento n. 6043/19 degli indizi per il tentato omicidio OR, nonché aspecifico nell'indicare una connessione qualificata di cui non dà alcuna base, soprattutto in considerazione del dato che per il tentato omicidio SC non è stata emessa alcuna misura cautelare per carenza dei gravi indizi. Quanto all'identità del materiale probatorio, gli elementi valorizzati a tale scopo - il pizzino sequestrato nel proc. n. 6043/19 e riportato nell'ordinanza cautelare in esame;
il contesto di faida tra famiglie di 'ndrangheta; le richiamate intercettazioni del 16/6/2019 - non sono stati descritti nella valenza indiziaria a supporto del tentato omicidio SI, né è stato indicato il momento in cui vennero acquisiti nell'originario procedimento, informazione necessaria per ricavare la desumibilità degli indizi dagli atti del primo procedimento. Viceversa, il ricorso ha negato ogni rilievo per il dato che i procedimenti pendessero dinanzi a due diverse autorità giudiziarie, basando tale convinci- mento sulle disposizioni degli artt. 371 e 371 bis cod. proc. pen. che prevedono il coordinamento investigativo tra gli uffici di Procura locali e quello nazionale, da ciò derivando senz'altro, ma in maniera illogica, la sicura conoscenza da parte della DDA di Catanzaro delle indagini in corso a Reggio Calabria. 1.2. Le riportate considerazioni indicano che le deduzioni difensive trascurano i criteri elaborati in tema di contestazioni a catena, che trattandosi nel caso in esame di procedimenti diversi, richiederebbero una sicura afferma- zione della desurnibilità dagli atti, circostanza invece negata nell'impugnata ordinanza, ed una sicura individuazione della connessione rilevante ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., parimenti rimasta inesplorata. Invero, è pertinente il richiamo al principio per cui «In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedi- mento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente» (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del riesame che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui 4 all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche). 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 28 febbraio 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
l'avv. DARIO VANNETIELLO del foro di NAPOLI, in difesa di MP NI, anche in qualità di sostituto processuale dell'avv. GIOVANNI SISTO VECCHIO del foro di VIBO VALENTIA, nomina depositata all'odierna udienza, conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36873 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/9/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito da NI SI con appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del GIP di Catanzaro in data 19/4/2022 che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per sopravvenuta cessazione di efficacia della custodia cautelare in carcere, per decorrenza del termine di fase, in applicazione dell'artt. 297, comma 3, cod. proc. pen. 1.1. NI SI era stato attinto da due ordinanze applicative della custodia in carcere, la prima in data 30/1/2020 (nel proc. pen. n. 6043/19) per detenzione di una pistola Astra cal. 7,65 con matricola punzonata e relativo munizionamento (mentre per l'ulteriore imputazione di tentato omicidio in danno di SC IO AN, commesso in Gerocarne il 30/10/2019, il GIP aveva ritenuto la contestazione priva di gravità indiziaria, così fondandosi la misura soltanto sulle imputazioni di detenzione e ricettazione di arma da fuoco); la seconda in data 30/10/2019 per il tentato omicidio in danno di OM OR, commesso il 19/5/2019 (oggetto del presente procedimento). 1.2 I! Tribunale di Catanzaro ha ribadito che con la prima ordinanza era stata esclusa la gravità indiziaria quanto al tentato omicidio SC, e che - se anche vi fosse, come sostiene la difesa, una connessione qualificata per il comune movente e il contesto mafioso degli omicidi - le due ordinanze avevano avuto origine in due procedimenti diversi, in quanto il proc. pen. n. 6043/2019 era condotto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, mentre quello per il tentato omicidio OR era originariamente di competenza della Procura di Reggio Calabria. Se ne deduce che all'epoca di tale ordinanza il materiale investigativo della Procura di Reggio Calabria non era conosciuto anche dalla DDA, e in ogni caso il tentato omicidio SC non risulta essere titolo cautelare. Pertanto, si è ritenuto che manchino i presupposti per l'invocata retro- datazione della seconda ordinanza, come disciplinata dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, avv.ti AN Bavaro e IO Vecchio, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per la ritenuta violazione del divieto di "contestazioni a catena", e il conseguente vizio di motivazione sul punto della denegata retrodatazione della misura, a causa della mancata risposta alle censure difensive. 2 2.1 Il ricorrente afferma che la vicenda del tentato omicidio di OR era integralmente conosciuta, e non soltanto conoscibile, nel momento in cui NI SI era stato arrestato nel procedimento n. 6043/19. L'arresto era stato effettuato dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia il 30/10/2019 e convalidato dal GIP di quel Tribunale per i reati in materia di armi clandestine. Successivamente il fascicolo era passato alla DDA di Catanzaro, che aveva chiesto la conferma dell'ordinanza cautelare già assunta, con ulteriore contesta- zione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. - riconosciuta dal GIP distrettuale - e l'emissione ex novo di misura cautelare per il tentato omicidio di SC e di altri appartenenti alla cosca LO, ma tale richiesta era stata respinta per la ritenuta carenza di prova della univocità degli atti. 2.2. Il ricorrente sottolinea l'identità del movente dei due tentati omicidi, cioè la volontà del SI di vendicare la morte del padre, riconosciuta anche dal Tribunale cautelare, nonché l'uso del medesimo materiale probatorio in entrambe le indagini. Deplora che il Tribunale cautelare si sia mantenuto su un piano di analisi meramente astratto, trascurando la verifica di qualsiasi elemento fattuale (contesto di faida tra famiglie;
uso delle captazioni intercettate nel proc. pen. n. 6043/19; pizzino sequestrato in quest'ultimo procedimento), come era stato invece indicato dalla difesa nelle memorie depositate e nei relativi allegati. Rileva ancora che il fatto oggetto del presente procedimento è del 19/5/2019, e per esso SI risulta indagato dal 22/8/2019, dunque in tempo antecedente all'ordinanza del proc. pen. n. 6043/19 datata 30/1/2020: di quest'ultima ordinanza si chiede la retrodatazione, ricorrendo il caso di più ordinanze emesse per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, in rapporto di connessione qualificata, in quanto in tale situa- zione la retrodatazione opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive. 2.3. Con memoria trasmessa digitalmente in data 20/2/2023, la difesa del SI ha ribadito le argomentazioni del ricorso a sostegno della indissolubilità della connessione qualificata tra i reati, già evidente nella fase delle indagini, all'uopo allegando relativa documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. Non si apprezzano i denunciati vizi di legittimità, in quanto le argomenta- zioni attraverso cui l'impugnata ordinanza ha escluso la sussistenza dei requisiti per la retrodatazione degli effetti della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, 3 comma 3, cod. proc. pen., sono logiche e coerenti con la disciplina dell'invocato istituto. 1.1. Il ricorso è apodittico nell'affermazione della desumibilità dagli atti del procedimento n. 6043/19 degli indizi per il tentato omicidio OR, nonché aspecifico nell'indicare una connessione qualificata di cui non dà alcuna base, soprattutto in considerazione del dato che per il tentato omicidio SC non è stata emessa alcuna misura cautelare per carenza dei gravi indizi. Quanto all'identità del materiale probatorio, gli elementi valorizzati a tale scopo - il pizzino sequestrato nel proc. n. 6043/19 e riportato nell'ordinanza cautelare in esame;
il contesto di faida tra famiglie di 'ndrangheta; le richiamate intercettazioni del 16/6/2019 - non sono stati descritti nella valenza indiziaria a supporto del tentato omicidio SI, né è stato indicato il momento in cui vennero acquisiti nell'originario procedimento, informazione necessaria per ricavare la desumibilità degli indizi dagli atti del primo procedimento. Viceversa, il ricorso ha negato ogni rilievo per il dato che i procedimenti pendessero dinanzi a due diverse autorità giudiziarie, basando tale convinci- mento sulle disposizioni degli artt. 371 e 371 bis cod. proc. pen. che prevedono il coordinamento investigativo tra gli uffici di Procura locali e quello nazionale, da ciò derivando senz'altro, ma in maniera illogica, la sicura conoscenza da parte della DDA di Catanzaro delle indagini in corso a Reggio Calabria. 1.2. Le riportate considerazioni indicano che le deduzioni difensive trascurano i criteri elaborati in tema di contestazioni a catena, che trattandosi nel caso in esame di procedimenti diversi, richiederebbero una sicura afferma- zione della desurnibilità dagli atti, circostanza invece negata nell'impugnata ordinanza, ed una sicura individuazione della connessione rilevante ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., parimenti rimasta inesplorata. Invero, è pertinente il richiamo al principio per cui «In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedi- mento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente» (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del riesame che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui 4 all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche). 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 28 febbraio 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente