Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
In materia di rimborsi di imposta, il contribuente può conseguire, nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 1283 cod. civ., la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Cons. Relatore -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
ANTEX S.p.a., quale incorporante della FI AL IA S.p.a., in persona del legale rappresentante Sig. DA Anesa, elettivamente domiciliata in Roma, Via V. Locchi n. 6, presso l'avv. Giancarlo Pizzi, che lo rappresenta e difende con l'avvocato Piero Fachinetti del Foro di Bergamo, in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 14/60/96 del 21 novembre 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Giuseppe Marziale;
Uditi, per l'Amministrazione finanziaria, l'avvocato dello Stato De Stefano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mele , il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1 - Con ricorso depositato l'8 settembre 1988 la s.p.a. FI AL IA (successivamente incorporata nella s.p.a. Antex) ricorreva alla Commissione Tributaria di primo grado di Milano, chiedendo il pagamento degli interessi spettanti per il tardivo rimborso delle somme versate in eccesso per il pagamento I.V.A. dovuta per l'anno 1984 (L. 499.999.000), ivi compresi quelli maturati sugli interessi che l'Ufficio avrebbe dovuto liquidare contestualmente al provvedimento di sgravio.
La Commissione accoglieva il ricorso in ogni sua parte. La decisione era appellata dall'Amministrazione limitatamente al punto concernente il riconoscimento degli interessi anatocistici, ma il gravame era respinto dalla Commissione Tributaria Regionale. L'Amministrazione ricorre, chiedendo la cassazione di tale sentenza con un unico motivo di ricorso. La società intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
2 - Nella sentenza impugnata si afferma che l'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di I.V.A., sebbene preveda per i rimborsi d'imposta un saggio d'interesse superiore a quello stabilito dall'art. 1284 c.c., non è di ostacolo al riconoscimento del diritto alla capitalizzazione degli interessi entro i limiti posti in via generale dall'art. 1283 c.c. L'Avvocatura contesta l'esattezza di tale affermazione ed afferma che l'autonomia e la completezza della disciplina dei rimborsi d'imposta, contenuta nel citato art. 38 bis e la struttura del processo tributario, che si configura in termini di impugnazione di un provvedimento adottato dall'Amministrazione finanziaria, non consentono il ricorso, in tale materia, al principio posto dall'art. 1283 c.c.
3 - La censura è infondata.
Si è ormai chiarito, infatti, che la presenza della pubblica amministrazione in qualità di creditore o debitore non altera la struttura del rapporto obbligatorio, in quanto le correlative posizioni di debito e di credito, non ostante tale particolarità, vengono a porsi, sul piano del diritto sostanziale, in termini paritari, anche quando il rapporto abbia avuto origine da una fattispecie regolata dal diritto pubblico.
Anche in tal caso, pertanto, l'obbligazione è assoggettata, per ciò che concerne gli aspetti di diritto sostanziale, alla disciplina di diritto comune contenuta nel codice civile, al pari di quelle che intercorrono tra soggetti privati, salvo le deroghe previste dal diritto positivo.
L'applicabilità nel caso di specie dell'art. 1283 c.c., che consente la capitalizzazione degli interessi, sia pure entro limiti ben precisi, non può quindi essere pregiudizialmente esclusa, posto che l'art. 38 bis, d.P.R. n. 633/72 e, in genere, le norme che regolano il rimborso delle imposte versate in eccesso nulla prevedono a tale riguardo e che, per quanto si è detto, la disciplina delle obbligazioni tributarie, come di ogni altra obbligazione che trovi fondamento in "fatti" regolati dal diritto pubblico, deve essere ricavata, per quegli aspetti che non sono specificamente disciplinati dalle norme speciali, nelle disposizioni contenute nel primo titolo del quarto libro del codice civile. 3.1 - Contrariamente a quel che si afferma nel ricorso, non è esatto che il citato art. 38 bis disciplina in modo completo gli effetti della mora debendi, posto che tale disposizione si limita a regolare solo la determinazione del tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo, senza nulla dire in ordine ad ogni altro aspetto della determinazione dei danni causati dall'inadempimento. Orbene, nessuno dubita che al contribuente spetti, oltre agli interessi, anche il maggior danno da rivalutazione monetaria ex art.1224, secondo comma c.c., ancorché le disposizioni specificamente emanate in materia di rimborsi d'imposta (v., in via generale, l'art. 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29, per le imposte indirette, e gli artt. 44 e 44 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per quelle dirette) nulla prevedano a tale riguardo (Cass. 7 aprile 1986, n. 2415; 8 novembre 1984, n. 5641; 15 maggio 1989, n. 2216; Cass. S.U. 10 ottobre 1994, n. 8277; 21 dicembre 1996, n. 11483). Non si comprende, allora, perché non debba pervenirsi alla stessa conclusione in ordine al riconoscimento degli interessi composti o anatocistici, entro i limiti fissati in via generale dall'art. 1283 c.c.. Tale disposizione, con la quale è stata ribadita la vigenza di un principio già operante nel vigore del codice civile abrogato (art. 1232 c.c. 1865) ampliandone l'ambito di applicazione (mediante la riduzione del periodo di capitalizzazione al semestre e l'estensione della rilevanza degli usi "anche all'infuori del campo commerciale":
Relazione al codice, § 594), pur essendo espressione di un atteggiamento di diffidenza del legislatore, non ha infatti carattere eccezionale. E deve quindi ammettersi che il diritto alla capitalizzazione degli interessi va riconosciuto, entro i ristretti limiti fissati dal citato art. 1283, anche in assenza di una specifica previsione normativa.
3.2 - Non può neppure ritenersi che il riconoscimento di tale diritto, nel caso di specie, sia impedito dalle particolari caratteristiche natura del processo tributario, che deve essere necessariamente instaurato mediante l'impugnazione di un provvedimento adottato dall'Amministrazione finanziaria. Tale configurazione non è infatti di ostacolo alla proposizione di azioni di condanna, le quali anzi sono positivamente previste dalla disciplina del contenzioso tributario ora vigente(art. 19, primo comma, lett. g, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) ed erano ammesse già nel vigore di quella precedentemente in vigore (art. 16, sesto e settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; art. 20, quarto comma, stesso decreto). Sempre con riferimento all'ordinamento abrogato, questa Corte, dopo alcune incertezze (Cass. 8 giugno 1990, n. 5461) ha riconosciuto, in assenza di una specifica previsione normativa, che la cognizione delle domande conseguenti all'accertamento della non doverosità della pretesa tributaria, come quelle concernenti il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria, dovesse essere devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie (Cass., sez. un., 10 ottobre 1994, n. 8277; 21 dicembre 1996, n. 11483). E a maggior ragione tale orientamento deve essere confermato nel vigore della nuova disciplina, la quale, come si è visto, estende espressamente la potestà cognitiva delle Commissioni Tributarie alle controversie riguardanti gli "interessi" e gli altri "accessori", al fine di eliminare "tutti i dubbi e le incertezze che si erano manifestati in proposito sia in dottrina che in giurisprudenza" (Relazione, § 5.1.1): dubbi e incertezze che, come si è visto, riguardavano, tra l'altro, proprio la possibilità di ottenere dal giudice tributario anche la condanna al risarcimento del maggior danno da rivalutazione monetaria.
4 - Contrariamente a quanto si è deciso in altra occasione (Cass.10 luglio 1996, n. 6310), deve quindi concludersi che non vi sono ragioni per escludere che il contribuente possa conseguire, nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 1283 c.c., la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici.
Il ricorso deve essere quindi respinto. Ricorrono tuttavia giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 22/1/1999.