Sentenza 17 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8714 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME OP ITALIANO714 /0 2 Aula 'B' REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 1993/00 Consigliere Cron.23830 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 22/04/02 CELLERINO Rel. Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: AR UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P. LUIGI BOIOCCHI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ABB SACE T.M.S. S.P.A.- (gia' ABB SACE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo2002 presso e difende unitamente all'avvocato 1741 rappresenta -1- i ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1137/98 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 02/02/99 R.G.N. 2181/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito l'Avvocato PILEGGI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso: per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 1993/00 Svolgimento del processo MA LI ricorre per cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bergamo, meglio descritta in epigrafe che, confermando la sentenza del locale Pretore, ha ritenuto fondata la contestazione disciplinare dell'11 gennaio 1996 da cui era scaturito il licenziamento intimatogli dalla soc. Abb Sace per essersi ri- fiutato di sottoporsi a visita medica di controllo durante una malattia, concorrendovi la recidiva, negando per l'effetto l'illegittimità del recesso e la reintegrazione ex art. 18 St. lav.. La sentenza impugnata ha argomentato che l'istruttoria orale aveva confermato, attraverso la testimonianza del medico incaricato della visita fiscale, il rifiuto del lavoratore di sottoporsi a visita e di firmare il referto, sole circostanze, queste, che avevano formato l'oggetto della contestazione, rilevante sul piano contrattuale, stante l'obbligo del lavoratore di sottoporvisi, a nulla rilevando "che la visita fiscale aveva raggiunto lo scopo" e dovendo tenersi conto, nell'applicazione della sanzione, delle quattro infrazioni disciplinari contestate allo LI tra l'ottobre 93 e il giugno 1995, sanzionate con la sospensione dal lavoro. Contro questa sentenza lo LI prospetta vizi di motivazione e violazione di leg- ge affidati a due motivi. Resiste la Società intimata con controricorso, integrato da memoria. Motivi della decisione La memoria dello LI, depositata il 18 aprile u.s. per l'odierna udienza è fuori termine e, pertanto, va considerata tamquam non esset (art. 378, cod.proc.civ.), posto che costituisce principio pacifico in giurisprudenza, in seguito alla novella introdotta dalla 1. n. 533 del 26 novembre 1990, che all'art. 24 non parla più di termini "liberi", quello secondo il quale nel giudizio di legittimità, ai fini del computo del termine di cinque giorni prima dell'udienza, concesso alle parti dall'art. 378 cod.proc.civ. per la presentazione di memorie, il giorno dell'udienza assume il valore del momento iniziale e resta fuori del periodo utile mentre il quinto giorno costituisce il momento terminale, e deve essere computato in base al principio generale di cui agli articoli 155 3 cod.proc.civ. e 2963, cod.civ., secondo cui del dies a quo non si tiene conto e si consi- dera invece il dies ad quem.(v. Cass., 23 febbraio 1998, n. 1926). Ciò detto, con il primo motivo di ricorso per cassazione parte ricorrente illustra la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700, cod.civ., nonché omessa e insuffi- ciente motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante la valutazione del certificato medico. Rileva, in proposito, che il Giudice collegiale, a fronte del contenuto della certificazio- ne "è stato da me visitato e giudicato in condizione di riprendere il lavoro il 5.1.96", che prosegue con l'annotazione "il paziente si rifiuta di firmare e di essere visitato", ha ritenuto di dover privilegiare la deposizione del medico, senza spiegare l'illogicità della contraddizione contenuta nella scrittura che, invece, dava atto della visita compiuta e della prognosi effettuata, rendendo del tutto impropria la contestazione aziendale. Con il secondo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 7 dello Statuto e difetti di motivazione in relazione alla proporzionalità della sanzione, la difesa dello LI sostiene che la sentenza impugnata ha finito per affermare "che la semplice sequenza di sanzioni, contestate ai fini della recidiva, giustifica l'adozione del provvedimento espulsivo, indipendentemente dalla gravità o meno dell'ultimo episodio contestato.", trascurando di considerare che il comportamento dello LI, di valenza extra a- ziendale, non poteva dar luogo a insubordinazione "come sembrerebbe suggerire la motivazione", né ha avuto pratica conseguenza, avendo la visita raggiunto lo scopo, es- sendosi il lavoratore "immediatamente ripresentato al lavoro". Al primo mezzo la difesa intimata oppone la prevalenza di quanto scritto a penna dal medico fiscale rispetto al contenuto prestampato del modulo di visita fiscale che reca la dizione:"è stato da me visitato e giudicato in condizione di riprendere il lavoro il...", segnalando che il medico si limitò a barrare una casella apponendovi la data di ripresa lavorativa per il giorno successivo e aggiungendo a penna quanto sopra riferito e, ri- spetto alla seconda censura, oltre a contestare il richiamo "che non si riesce a capire" all'art. 7 dello Statuto, ne obietta l'inammissibilità investendo una valutazione di meri- to. 4 La sentenza resiste alle censure surriferite dando piena e argomentata giustificazione del convincimento espresso dal Tribunale nell'analisi e nella valutazione del compor- tamento dello PE. In particolare, la giustificazione addotta dalla sentenza per escludere l'esistenza d'alcu- na contraddizione fra quanto prestampato sul documento e integrato a penna con la fis- sazione della ripresa del lavoro nella giornata successiva all'accesso all'abitazione del lavoratore e quanto ulteriormente precisato a mano dal medico, appare coerente con i dati testuali, di cui oltretutto non viene denunciata l'erronea interpretazione, stante il generale principio, desumibile dall'art. 1342, cod.civ., secondo cui "la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o formulario prevalgono su quelle del mo- dulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se quest'ultime non sono state cancellate". Né, in questo quadro, appare corretto voler valorizzare il principio dell'efficacia dell'at- to pubblico ed estenderlo all'intero contenuto del documento, quando, invece, la sua ef- ficacia probatoria è limitata "ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" (art. 2700, cod.civ.). D'altra parte la prova testimoniale resa dal medico fiscale, fedelmente riprodotta nel controricorso non è in contrasto con detta regola, ma l'ha ulteriormente confermata, rendendo, pertanto vana la contestazione che si rivela, per convinto avviso di questa Corte, affatto suggestiva ed artificiosa. Emerge, infatti, da tale deposizione che lo LI, rinvenuto nella casa di abitazio- ne, rifiutò di farsi visitare, pur adducendo una distorsione alla caviglia e una frattura, né documentò il suo impedimento, pur dimostrando di "camminare bene e di muoversi con disinvoltura", rifiutando di sottoscrivere il documento che lo giudicava idoneo a riprendere il lavoro il giorno successivo e dando "in escandescenze aggredendo (il te- ste) con parole irripetibili" e minacciandolo "dicendo alla moglie di slegare i ca- ni...cosa che la moglie fece tant'è che.." il teste "scappò via". Poiché, a ben vedere, contro la ricostruzione storica dell'evento, operata dal Tribunale ed emergente dall'atto confermato in sede giudiziaria non è stata proposta alcuna cen- sura, il motivo deve essere dichiarato inammissibile. Quanto alla seconda censura, il Tribunale ha giustificato con diffusa argomentazione, scevra da errore logico giuridico, la correttezza del licenziamento e la sua proporziona- lità rispetto alla vicenda in discorso, "non priva di valenza negativa ex se... costituendo una reazione abnorme (che) denota un atteggiamento d'insofferenza e d'arroganza che mal si concilia con il dovere di collaborazione cui è sempre tenuto il prestatore di lavo- ro subordinato", anche durante la malattia e per la sua verifica (che risponde anche ad esigenze d'ordine pubblico), tenuto conto delle precedenti sanzioni (quattro) in cui lo LI era incorso nel biennio ottobre '93 - giugno '95, avendo valutato i principi d'adeguatezza e coerenza nella determinazione della sanzione a fronte dell'elemento fi- ducia. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente va condannato alle spese pro- cessuali di questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna MA LI al pagamento delle spese processuali che liquida in € 19,21 "oltre € 2.500,00 (duemilacinquecento//00) per onorari d'avvocato. Così deciso in Roma il 22 aprile 2002 Il Consigliere est.Шино Il Presidente Umm,Violin, Mill' mm. I 0 3 A D 1 S Shillie 3 , S . 5 O T A L . T R L , A N ' O A L B S 3 E L IL CANCELLIERE I 7 P E - D S D Depositato in Cancelleris 8 I A - I N 1 T S 176 2002 S 1 G N O O E S P E E A I R G M D IL CANCE) Eде P I A G U E A E , O L D O T R T E I T A T R S L I I N L E G D E S E E R O D 6