Sentenza 9 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza personali, l'aggravamento della libertà vigilata con l'assegnazione ad una casa di lavoro previsto in ipotesi di trasgressione degli obblighi, può essere applicato anche dopo che la libertà vigilata sia cessata ed indipendentemente dalla circostanza che le violazioni siano avvenute prima o dopo la scadenza del termine minimo previsto per la misura, atteso che la norma di cui all'art. 231 cod. pen. dispone in ordine all'accertamento di un'eventuale accentuazione della pericolosità in precedenza ritenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2007, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/01/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 5
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 015196/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO NI, N. IL 20/07/1944;
avverso ORDINANZA del 21/12/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 21 dicembre 2005, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da DO EN avverso l'ordinanza con la quale il 13 ottobre 2005 il magistrato di sorveglianza della stessa città aveva disposto l'aggravamento della originaria misura di sicurezza della libertà vigilata applicata al condannato a far data dal 19 aprile 2000 per la durata di cinque anni nella più grave misura detentiva dell'assegnazione a una casa di lavoro per non meno di un anno.
Nell'ordinanza si metteva in evidenza che durante l'esecuzione della libertà vigilata il AR era stato coinvolto in un grave episodio di estorsione per il quale era stato arrestato e condannato dal Gip del Tribunale di Palmi. Il provvedimento segnalava inoltre che il AR aveva ripetutamente violato le prescrizioni inerenti ai regime della libertà vigilata, accompagnandosi a persone pregiudicate.
Quanto aita dedotta improcedibilità della domanda di aggravamento della misura di sicurezza, il Tribunale faceva osservare che oggetto del procedimento era proprio l'aggravamento della misura ai sensi dell'art. 231 c.p., comma 2, e non già la verifica dell'eventuale persistenza della pericolosità sociale del condannato ovvero il riesame di della pericolosità previsto dall'art. 108 c.p.. La trasgressione degli obblighi inerenti ai regime di libertà vigilata, proprio perché avvenuta durante la sottoposizione del AR al regime proprio di tale misura, costituiva il presupposto temporale e di fatto per l'instaurazione dei procedimento previsto dall'art. 678 c.p.p.. Ricorre per Cassazione il AR tramite il proprio difensore di fiducia, il quale deduce, sotto il profilo della violazione dell'art.231 c.p., che la predetta norma prevede la sostituzione della misura della libertà vigilata in quella più grave dell'assegnazione a una casa agricola o di lavoro solo in presenza di una gravissima trasgressione agli obblighi imposti col provvedimento di sottoposizione, e, quindi, solo in presenza di un comportamento particolarmente allarmante, che non poteva certo ravvisarsi nella singolare vicenda giudiziaria in cui era rimasto coinvolto. Secondo la difesa, il magistrato di sorveglianza prima e il Tribunale di sorveglianza dopo avrebbero dovuto imporre al condannato il versamento della cauzione di buona condotta e non un aggravamento della misura di sicurezza originaria. Tanto più che la libertà vigilata era cessata da circa sei mesi, per cui non poteva essere aggravata una cosa che non c'era più. Si denunciava inoltre che il AR era stato citato ai sensi dell'art. 208 c.p. per il riesame della pericolosità e non ai fini di un aggravamento della misura.
2. Il ricorso non è fondato.
A parte le diffuse argomentazioni svolte sui merito dell'estorsione contestatagli e per la quale il AR risulta essere stato condannato nel giudizio di primo grado (argomentazioni che esulano dall'oggetto del presente procedimento), la difesa propone due questioni sulle quali il Tribunale si è pronunciato: la prima, volta ad evidenziare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 231 c.p. per l'aggravamento della misura di sicurezza, e la seconda, volta a contestare la procedibilità della domanda di aggravamento, essendo ormai cessata, alla data del 13 ottobre 2005, l'esecuzione della libertà vigilata.
La prima questione involge i rapporti tra l'art. 208 c.p., che prevede il c.d. riesame della pericolosità decorso il periodo minimo di durata stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, e l'art. 231 c.p., che disciplina la trasgressione degli obblighi imposti da parte della persona in stato di libertà vigilata. Il Tribunale ha precisato in modo chiaro e convincente che si verte nell'ipotesi prevista dall'art. 231 c.p.p., comma 2, e non in quella del riesame della pericolosità e che la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il ricorrente, ad onta delle sue personali valutazioni che possono essere fatte valere in altra sede (nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna del Gip del Tribunale di Palmi), deve considerarsi "particolarmente grave", così da giustificare l'assegnazione a una casa di lavoro in sostituzione della libertà vigilata. Tale sostituzione, peraltro, non postula affatto la previa imposizione della cauzione di buona condotta in aggiunta alla vecchia misura, come opina il ricorrente, onde non può ritenersi che l'inasprimento della misura resti giustificato soltanto ove il soggetto successivamente persista ulteriormente nella trasgressione degli obblighi impostigli. L'art. 321 c.p., comma 2, distingue infatti nettamente le due ipotesi, giacché consente la sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione a una casa di lavoro o a una colonia agricola sia nel caso del ripetersi delle trasgressioni, sia nel caso in cui il trasgressore non presti la cauzione indicata nel comma 1: da ciò si deduce che la previa imposizione della cauzione non è condizione indispensabile per la conversione della libertà vigilata nei casi in cui la trasgressione dimostra di per sè la inefficacia della misura di sicurezza in precedenza applicata (cfr. Cass., Sez. 1^, 29 gennaio 1973, Di Stefano).
Si aggiunga che tra la fase prevista dall'art. 208 c.p. e quella di cui all'art. 231 c.p. vi è piena autonomia, perché la prima si riferisce alla situazione di normale decorrenza dell'applicazione della misura di sicurezza alla cui scadenza il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa e, quindi, se l'applicazione della misura di sicurezza debba proseguire o essere revocata (art.207 c.p.), mentre la fase processuale prevista dall'art. 231 c.p. non
è collegata alla cessazione o alla permanenza della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura di sicurezza ma tende, in presenza della trasgressione degli obblighi imposti, ad accertare l'accentuarsi della pericotosità sociale già precedentemente ritenuta e ad aggravare eventualmente la misura di sicurezza della libertà vigilata in corso o di cui sia già cessata l'esecuzione (Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 1987, n. 96, Bartolai). Quanto al secondo profilo è pacifico che le trasgressioni rilevate (la vicenda estorsiva ancora sub judice e la frequentazione di persone pregiudicate) sono avvenute "in stato di libertà vigilata" come esige l'art. 231 c.p., comma 1, e come sottolinea l'ordinanza impugnata, sicché a nulla rileva la circostanza dedotta dalla difesa che l'aggravamento della misura originaria sia stato disposto quando la libertà vigilata era ormai cessata (cfr. Cass., Sez. 1^, 12 gennaio 1968, n. 12, Filonale, Id., Sez. 1^, 19 gennaio 1987, n. 96, cit., secondo cui l'assegnazione a una casa di lavoro o a una colonia agricola ai sensi dell'art. 231 cpv. c.p. può essere applicata indipendentemente dalla circostanza che le trasgressioni siano avvenute prima o dopo la scadenza del termine minimo previsto per la libertà vigilata).
Per quanto concerne l'ultima doglianza, va osservato che l'avvenuta citazione del ricorrente ai sensi dell'art. 208 c.p. anziché ai sensi dell'art. 231 c.p., non figura tra le violazioni di legge dedotte con i motivi di appello. La censura risulta in ogni caso infondata, essendo stato il AR correttamente citato ai fini del riesame della pericolosità ed è in esito ad essa che si è provveduto ad aggravare l'originaria misura di sicurezza. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007