Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di giudizio direttissimo, l'avvenuta concessione del termine a difesa, ai sensi dell'art. 451, comma sesto, cod. proc. pen., presupponendo che abbia già avuto luogo l'apertura del dibattimento, preclude la richiesta di giudizio abbreviato, prevista dall'art. 452, comma secondo, del codice di rito.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, …
Leggi di più… - 3. Diritto di difesa effettivo impone scelta rito alternativo nel direttissimo (Corte Cost. 243/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2022
La necessità di una piena garanzia del diritto di difesa, che si traduce nel carattere effettivo della scelta sui riti alternativi per come assicurato dal riconoscimento di condizioni, materiali e temporali, che consentano all'imputato un'adeguata ponderazione della propria strategia processuale, vale a maggior ragione in un rito, quello direttissimo, segnato, come detto, da un rapido avvicendamento delle fasi processuali: illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza …
Leggi di più… - 4. La Consulta interviene in materia di concessione del termine a difesaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 dicembre 2022
Indice La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La soluzione adottata dalla Consulta Conclusioni 1. La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della …
Leggi di più… - 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 dicembre 2022
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2010, n. 12778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12778 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/02/2010
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 430
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 18225/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AU IC N. IL 17/06/1979;
2) IS CA N. IL 01/03/1988;
3) IS MO N. IL 20/11/1979;
avverso la sentenza n. 4680/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
udito il P.G. in persona del Dott. Di Casola che ha concluso per l'inammissibilità per la 1^. Rigetta gli altri;
udito il difensore avv. Petracchi per IS V. e M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
DI CA, IS ON e IS OR sono state condannate con rito direttissimo dal Tribunale di Lecco per furto aggravato, tentato e consumato. La Corte d'Appello di Milano riduceva la pena e riconosceva i doppi benefici a IS ON. Ricorre il difensore, reiterando doglianza in rito, già disattesa dalla corte di merito, inerente il diniego del rito abbreviato. È pervenuta rinuncia al ricorso da parte della DI. Va pronunciata declaratoria di inammissibilità nei confronti di quest'ultima, con la conseguente condanna alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria,che si stima equo determinare in Euro 500,00.
Infondata è l'eccezione in rito, siccome ineccepibilmente significato dalla corte di merito.
In tema di giudizio direttissimo, l'avvenuta concessione del termine a difesa, ai sensi dell'art. 451 c.p.p., comma 6, presupponendo che abbia già avuto luogo l'apertura del dibattimento da precludere la richiesta di giudizio abbreviato prevista dall'art. 452 c.p.p., comma 2 (sez. 1^, cc. 22.4.08, n. 17796, Salhi, rv. 240022).
Vanno, pertanto, rigettati i ricorsi proposti da IS ON e IS OR, con la condanna di ciascuna alle spese processuali.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da DI CA, che condanna alle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di IS ON e IS OR e condanna ciascuna di esse al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010