Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2010, n. 12778
CASS
Sentenza 18 febbraio 2010

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In tema di giudizio direttissimo, l'avvenuta concessione del termine a difesa, ai sensi dell'art. 451, comma sesto, cod. proc. pen., presupponendo che abbia già avuto luogo l'apertura del dibattimento, preclude la richiesta di giudizio abbreviato, prevista dall'art. 452, comma secondo, del codice di rito.

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  • 1Giudizio direttissimo: termine a difesa e accesso ai riti alternativi - Corte cost., n. 243 del 2022
    Anna Maria Capitta · https://archiviopenale.it/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, …

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  • 3Diritto di difesa effettivo impone scelta rito alternativo nel direttissimo (Corte Cost. 243/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2022

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  • 4La Consulta interviene in materia di concessione del termine a difesa
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 dicembre 2022

    Indice La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La soluzione adottata dalla Consulta Conclusioni 1. La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della …

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  • 5Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 2 dicembre 2022

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2010, n. 12778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12778
Data del deposito : 18 febbraio 2010

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