Sentenza 4 maggio 2007
Massime • 1
In tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida ha il potere-dovere di considerare ogni circostanza coeva o successiva all'intervento della Polizia giudiziaria, cosicchè, se anche attraverso fonti di conoscenza acquisite successivamente all'arresto è apprezzabile l'insussistenza di un "fumus delicti", il giudice deve negare la convalida indipendentemente da quanto potesse risultare "ex ante", altrimenti si priverebbe la persona arrestata ingiustamente della possibilità di fare valere il suo diritto alla eventuale riparazione ex art. 314 cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2007, n. 22505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22505 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 04/05/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 812
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 3115/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
avverso l'ordinanza emessa in data 30.12.2005 dal GIP in sede, con la quale non veniva convalidato l'arresto operato;
nei confronti di:
TO GI, N. IL 25.4.1984;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il GIP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere non convalidava l'arresto operato per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, (illecita detenzione ai fini di spaccio di 1,185 gr. di eroina, suddivisi in due involucri) nei confronti di TO GI, osservando che l'esiguità del quantitativo ed il documentato stato di tossicodipendenza inducevano a ritenere che la droga fosse destinata ad uso personale e che, pertanto, non sussistevano a carico dell'indagato i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere prospettando la violazione di legge e la contraddittorietà del provvedimento impugnato. Deduce, in proposito, che il GIP aveva espresso, in violazione degli artt. 380, 381 e 382 c.p.p., un giudizio circa la gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p., sconfinando in un accertamento riservato alla successiva fase dell'applicazione della misura cautelare. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato "sotto il profilo della violazione di legge", argomentando, in proposito, che il giudicante aveva erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per procedere all'arresto dell'imputato operato dalla Polizia di stato che, con criterio di ragionevolezza ed operando correttamente nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, aveva ritenuto la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.. Il ricorso non può trovare accoglimento, nonostante che il giudicante nel provvedimento di "non convalida" dell'arresto abbia indubbiamente confuso l'ambito dei poteri valutativi spettanti all'autorità giudiziaria ai fini e per gli effetti della convalida da quelli propri della successiva fase della eventuale applicazione di una misura cautelare personale. L'evidenziato scorretto approccio interpretativo non esclude che il provvedimento impugnato regga al vaglio della Corte di legittimità.
Nella specie, infatti, non si apprezzavano ictu oculi i presupposti per potere ipotizzare fondatamente il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, anche ponendosi nella prospettiva della polizia giudiziaria e del correlativo esercizio del potere/dovere di arresto in flagranza.
Va ricordato, in proposito, che secondo l'assunto interpretativo prevalente, in tema di convalida dell'arresto, il Giudice, oltre a procedere ad una verifica formale circa la osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3, e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., senza tuttavia prendere in considerazione l'aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato alla valutazione di applicabilità delle misure cautelari) e senza sconfinare in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito. La verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il Giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (cfr. Cass., Sez. 1^, 27 ottobre 2006, ric. Proc. Rep. Trib. Trani in proc. Abbatangelo;
in termini, Sez. 1^, 27 ottobre 2006,. Proc. Rep. Trib. Tolmezzo in proc. Marascu).
Or bene, proprio ponendosi in questa prospettiva interpretativa, che merita senz'altro condivisione, risulta evidente che le emergenze obiettive che la polizia giudiziaria si è trovata ad apprezzare, al momento della determinazione sullo status libertatis del soggetto, non deponessero affatto per la sussistenza di un ragionevole fumus del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In tal senso, non potevano rilevare ne' il quantitativo della sostanza stupefacente (lordo) estremamente modesto, ne' le modalità di presentazione della sostanza (il confezionamento frazionato in appena due dosi non poteva certo qualificare la condotta di detenzione come destinata allo spaccio).
Sono considerazioni, va aggiunto per incidens, tuttora valide anche con riferimento al novum normativo introdotto con la L. n. 49 del 2006, che ha introdotto con il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a, dei parametri indiziari spendibili per la positiva dimostrazione della destinazione illecita (ad un uso non esclusivamente personale) della sostanza stupefacente detenuta;
valendo questi parametri indiziari come una sorta di presunzione relativa di tale destinazione illecita che assume particolare rilievo soprattutto per l'attività della polizia giudiziaria, la quale dai medesimi può trarre elementi sintomatici della destinazione della sostanza stupefacente all'uso non esclusivamente personale, tali da potervi fondare un eventuale provvedimento di arresto in flagranza del trasgressore che regga al vaglio del Giudice della convalida. Ma ciò non toglie, anche nella prospettiva del richiamato novum normativo, che gli elementi indiziari in questione debbano rivestire oggettivamente una valenza significativa.
Così, per quanto attiene al "quantitativo lordo" della sostanza, che qui interessa, deve pur sempre trattarsi di quantitativi lordi non minimali, ma tali da far logicamente desumere (pur con l'approssimazione data dal necessario ricorso al criterio prognostico) la possibilità di ricavare quantitativi di principio attivo della sostanza stupefacente senz'altro superiori alla soglia presuntiva di principio attivo indicata nel D.M. salute 11 aprile 2006. Ciò che certamente non potrebbe ritenersi rispetto a quantitativi del tipo di quello di che trattasi, obiettivamente modesti e, perciò, affatto non significativi.
Così, per quanto attiene al confezionamento frazionato della droga, che qui parimenti interessa, la valenza indiziaria non potrebbe attribuirsi ad una ripartizione quantitativamente non significativa (due dosi) quale quella di che trattasi, siccome ex se pienamente compatibile - in termini di convincente ragionevolezza - anche con l'assunzione personale della sostanza.
Quanto detto, circa la tenuta del provvedimento di non convalida, deve a fortiori ribadirsi laddove si volesse seguire quell'orientamento, che pure è presente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 6^, 4 dicembre 20066, De Luca), in forza del quale il giudizio di convalida dell'arresto, seppure limitato alla esistenza di una ragionevole apparenza di un reato al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, deve essere condotto tenendosi conto anche degli elementi acquisiti successivamente, pur se non conosciuti o non conoscibili al momento dell'arresto. Pertanto, si precisa, il Giudice della convalida ha il potere-dovere di considerare ogni circostanza coeva o successiva all'intervento della polizia giudiziaria, cosicché se, anche attraverso fonti di conoscenza acquisite successivamente all'arresto, è apprezzabile l'insussistenza di un fumus delicti, il Giudice deve affermare che l'arresto non è legittimo, negando la convalida, a prescindere da quanto potesse risultare ex ante. Infatti, diversamente opinando, si priverebbe la persona ingiustamente arrestata della possibilità di far valere il suo diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, della quale sussistano i presupposti, a norma dell'art. 314 c.p.p.. Or bene, proprio laddove si volesse seguire questa opzione ermeneutica a fortiori il provvedimento di non convalida reggerebbe al vaglio di legittimità, essendosi fatto riferimento dal giudicante alla acquisita documentazione dello stato di tossicodipendenza del prevenuto, all'evidenza elemento utilizzabile per supportare la destinazione all'uso personale della droga, a fronte di parametri indiziari di così obiettiva scarsa valenza quali quelli di che trattasi e di cui si è detto sopra.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007