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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 15859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15859 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: TR AL, nato ad [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall’avv. Saverio Ventura - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa in data 22/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. Saverio Ventura, il quale ha insisto nel ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22/09/2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti emessa in data 14/05/2024 di condanna di AL OP per i delitti di intestazione fittizia di beni (avente per oggetto due vetture) commessi in Asti tra settembre 2020 e febbraio 2021. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per “inosservanza ed erronea applicazione della legge penale anche da omessa considerazione dei motivi d’appello”; in Penale Sent. Sez. 2 Num. 15859 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 10/02/2026 particolare, la difesa deduce la mancanza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente OP (titolare dell’autosalone di vendita delle due autovetture oggetto di intestazione fittizia di cui all’imputazione), richiamando: le dichiarazioni rese dallo stesso imputato circa la finalità perseguita dai suoi clienti NI e RI (ossia di evitare il pagamento delle sanzioni amministrative in caso di violazioni al codice della strada); l'ignoranza dei precedenti penali in capo a NI e RI e della loro condizione di soggetti sottoponibili a misure di prevenzione patrimoniale (con conseguente interesse all’intestazione fittizia di beni), pur avendo il OP un rapporto di conoscenza con gli stessi. Quanto, in particolare, alla vettura fittiziamente intestata a SO, per il tramite di OP, nell’interesse di NI, si deduce: l’errata interpretazione del contenuto della conversazione di cui alla intercettazione telefonica n. progr. 41 del 25/09/2020, tra RI e OP in qui quest’ultimo racconta all’altro della richiesta del NI di non intestarsi la vettura acquistata per evitare “verbali” e riferisce all’interlocutore di averla pertanto intestata “a coso” (ossia a SO); l’omessa considerazione della deposizione del teste SO (intestatario in ipotesi fittizio della vettura), il quale ha riferito in sede di escussione dibattimentale che NA non poteva intestarsi la macchina a causa di un contenzioso con LI. Quanto alla vettura fittiziamente intestata al OP nell’interesse di RI, la difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le deduzioni difensive relative all’avvenuta vendita della vettura da parte di OP al carrozziera CO IL, presso il quale la stessa era stata sequestrata, e alle dichiarazioni del teste della p.g. Mauriello, circa il pagamento ad opera del OP del premio assicurativo della vettura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto reiterativo delle doglianze proposte in appello, oltre che generico e aspecifico, non confrontandosi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, e si risolve in una proposta rilettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità.
1.1. La difesa, pur evocando violazione di legge e, come parrebbe dalla lettura del motivo di ricorso, anche vizio di motivazione – per omissione, illogicità e travisamento - ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel giudizio di merito, in contrasto con il diritto vivente, lamentando una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 2 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Per di più, nella specie, il ricorrente è stato condannato in entrambi i giudizi di merito con motivazione conforme. La doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione nel caso di c.d. doppia conforme sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).
1.1.2. Ebbene, nel caso di specie, si deve evidenziare che la Corte territoriale si è espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive, con motivazione esaustiva, logica e giuridicamente corretta, indicando i plurimi e convergenti elementi indicativi della consapevolezza in capo al ricorrente della finalità illecita perseguita dagli autori materiali delle due false intestazioni (NI e RI) - soggetti già attinti da misure di prevenzione personali e patrimoniali e gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio - dei quali OP era persona di stretta fiducia, interloquendo con loro stabilmente, come risulta dal contenuto delle conversazioni captate, dalle quali emerge l’esistenza tra loro di uno scambio di confidenze su indagini in corso e sulle strategie da adottare per eludere gli accertamenti investigativi. In relazione alla finalità elusiva sottesa alla fittizia intestazione dei veicoli, emerge chiaramente, dagli elementi probatori richiamati nella sentenza, il tipo di contributo fornito dall'imputato, che si occupava in prima persona della gestione delle pratiche connesse al passaggio di proprietà, raccogliendo anche i documenti dei prestanome. La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva, scevra da vizi censurabili nella presente sede, la ricorrenza di un quadro probatorio a carico di OP univoco e convergente.
2. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 3 processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa in data 22/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. Saverio Ventura, il quale ha insisto nel ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22/09/2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti emessa in data 14/05/2024 di condanna di AL OP per i delitti di intestazione fittizia di beni (avente per oggetto due vetture) commessi in Asti tra settembre 2020 e febbraio 2021. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per “inosservanza ed erronea applicazione della legge penale anche da omessa considerazione dei motivi d’appello”; in Penale Sent. Sez. 2 Num. 15859 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 10/02/2026 particolare, la difesa deduce la mancanza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente OP (titolare dell’autosalone di vendita delle due autovetture oggetto di intestazione fittizia di cui all’imputazione), richiamando: le dichiarazioni rese dallo stesso imputato circa la finalità perseguita dai suoi clienti NI e RI (ossia di evitare il pagamento delle sanzioni amministrative in caso di violazioni al codice della strada); l'ignoranza dei precedenti penali in capo a NI e RI e della loro condizione di soggetti sottoponibili a misure di prevenzione patrimoniale (con conseguente interesse all’intestazione fittizia di beni), pur avendo il OP un rapporto di conoscenza con gli stessi. Quanto, in particolare, alla vettura fittiziamente intestata a SO, per il tramite di OP, nell’interesse di NI, si deduce: l’errata interpretazione del contenuto della conversazione di cui alla intercettazione telefonica n. progr. 41 del 25/09/2020, tra RI e OP in qui quest’ultimo racconta all’altro della richiesta del NI di non intestarsi la vettura acquistata per evitare “verbali” e riferisce all’interlocutore di averla pertanto intestata “a coso” (ossia a SO); l’omessa considerazione della deposizione del teste SO (intestatario in ipotesi fittizio della vettura), il quale ha riferito in sede di escussione dibattimentale che NA non poteva intestarsi la macchina a causa di un contenzioso con LI. Quanto alla vettura fittiziamente intestata al OP nell’interesse di RI, la difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le deduzioni difensive relative all’avvenuta vendita della vettura da parte di OP al carrozziera CO IL, presso il quale la stessa era stata sequestrata, e alle dichiarazioni del teste della p.g. Mauriello, circa il pagamento ad opera del OP del premio assicurativo della vettura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto reiterativo delle doglianze proposte in appello, oltre che generico e aspecifico, non confrontandosi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, e si risolve in una proposta rilettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità.
1.1. La difesa, pur evocando violazione di legge e, come parrebbe dalla lettura del motivo di ricorso, anche vizio di motivazione – per omissione, illogicità e travisamento - ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel giudizio di merito, in contrasto con il diritto vivente, lamentando una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 2 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Per di più, nella specie, il ricorrente è stato condannato in entrambi i giudizi di merito con motivazione conforme. La doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione nel caso di c.d. doppia conforme sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).
1.1.2. Ebbene, nel caso di specie, si deve evidenziare che la Corte territoriale si è espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive, con motivazione esaustiva, logica e giuridicamente corretta, indicando i plurimi e convergenti elementi indicativi della consapevolezza in capo al ricorrente della finalità illecita perseguita dagli autori materiali delle due false intestazioni (NI e RI) - soggetti già attinti da misure di prevenzione personali e patrimoniali e gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio - dei quali OP era persona di stretta fiducia, interloquendo con loro stabilmente, come risulta dal contenuto delle conversazioni captate, dalle quali emerge l’esistenza tra loro di uno scambio di confidenze su indagini in corso e sulle strategie da adottare per eludere gli accertamenti investigativi. In relazione alla finalità elusiva sottesa alla fittizia intestazione dei veicoli, emerge chiaramente, dagli elementi probatori richiamati nella sentenza, il tipo di contributo fornito dall'imputato, che si occupava in prima persona della gestione delle pratiche connesse al passaggio di proprietà, raccogliendo anche i documenti dei prestanome. La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva, scevra da vizi censurabili nella presente sede, la ricorrenza di un quadro probatorio a carico di OP univoco e convergente.
2. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 3 processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4