Sentenza 6 giugno 2006
Massime • 1
Integra il reato di ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.), la dissimulazione dello stato di dissesto della società avvenuta attraverso l'utilizzo strumentale della posta debitoria e la natura parzialmente fittizia del finanziamento soci, non facilmente individuabile dalle banche.
Commentario • 1
- 1. Ricorso abusivo al credito: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2006, n. 38144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38144 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pierfrancesco - Presidente - del 06/06/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1137
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI RI - Consigliere - N. 034996/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ AR AN, N. il 11/02/1946;
2) CESANA STEFANO, N. il 30/03/1972;
avverso la SENTENZA del 03/05/2005 dalla CORTE d'APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FERRARO Giuseppe, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato Avv. ZERBINI Claudio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. OSSERVA
In relazione al fallimento della società SE.RI.CO., S.r.l., dichiarato il 29 marzo 2000, si procedeva
contro
ZZ RI EL e ST SA, amministratori succedutisi nel tempo, per i reati di bancarotta semplice, per avere aggravato il dissesto non avendo richiesto tempestivamente il fallimento, e di ricorso abusivo al credito.
Il Tribunale di Monza, con sentenza del 17 maggio 2004, condannava entrambi gli imputati per il delitto di bancarotta semplice mentre li assolveva per insussistenza del fatto da quello di ricorso abusivo al credito.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 3 maggio 2005, rigettava l'impugnazione degli imputati confermando la condanna per la bancarotta semplice e, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, condannava i predetti anche per il delitto di ricorso abusivo al credito.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati che deducevano:
1) Falsa applicazione delle norme di diritto sull'onere della prova perché era onere dell'Accusa provare, anche mediante consulenza tecnica, che cassa e giroconto debiti verso fornitori non fossero giustificati.
2) Vizio logico della motivazione sul fatto che non si è ritenuto che i finanziamenti soci comportassero di fatto un aumento di capitale che serviva per coprire le perdite.
3) Falsa applicazione della legge in relazione al ritenuto ricorso abusivo al credito non essendo ravvisabile alcuna condotta di dissimulazione dello stato di dissesto dalla società. I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. Va subito detto che i motivi di impugnazione sembrano concernere soltanto il delitto di ricorso abusivo al credito e non anche quello di bancarotta semplice, dal momento che nessuna osservazione del ricorrente sembra diretta a contrastare la decisione impugnata sul punto.
In ogni caso dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito risulta in modo non equivoco che sin dal 1995 esistevano i presupposti per chiedere il fallimento della società e che i due imputati astenendosi dal farlo aggravarono lo stato di dissesto. Quanto alle questioni sollevate in ordine alla condanna per il reato di cui alla L. Fall., art. 218 va detto che molti rilievi appaiono non del tutto rilevanti e pertinenti, essendo, invece, la motivazione della sentenza impugnata ineccepibile sul punto. È necessario premettere che del tutto corrette sono le osservazioni della Corte di merito in ordine al fatto che perché sia ravvisabile il reato di cui alla L. Fall., art. 218 è sufficiente il dolo generico e non sono nemmeno necessari atti positivi di occultamento dello stato di dissesto, essendo sufficiente il semplice silenzio (vedi Cass., Sez. V, 22 dicembre 1987, in Riv. Pen. 1989, 54). Ed è pure opportuno considerare che, secondo la più recente giurisprudenza in materia (vedi Cass., Sez. V, 14 gennaio 2004, n. 19101, in Riv. Pen. 2004, 893), il ricorso abusivo al credito rientra tra le operazioni dolose atte a rendere configurabile, qualora ne derivi il fallimento della società, il ben più grave reato di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, seconda ipotesi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; nel caso di specie il fallimento vi è stato, ma è mancata l'indagine tesa a dimostrare che il dissesto fosse stato prodotto proprio dai fatti dolosi commessi.
Detto ciò in linea generale, va rilevato che in effetti è rimasto provato che sin dal 1995 la società aveva accumulato gravi perdite e che l'assemblea dei soci aveva deliberato di coprire le perdite mediante finanziamento dei soci, che, secondo la sentenza impugnata, fu almeno in parte, con riferimento alle voci cassa e giroconto debiti, fittizio.
La prima considerazione è che sin dalla data indicata i due amministratori erano ben consapevoli della grave situazione di dissesto.
La seconda è che la Corte di merito ha accertato - la fonte è la relazione del curatore fallimentare - che il preteso finanziamento era in parte fittizio;
sul punto non vi è stata alcuna inversione dell'onere della prova, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti con il primo motivo di impugnazione, dal momento che essa era costituita dalla relazione del curatore e che gli imputati non hanno fornito alcun elemento che potesse consentire ai giudici di ricostruire in modo diverso la situazione finanziaria della società.
Pur volendo prescindere, per amor di discussione, dalla natura fittizia della appostazione di bilancio concernente il finanziamento dei soci va detto che siffatte operazioni non comportano affatto un aumento di capitale, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti con il secondo motivo di impugnazione, che infatti deve avvenire secondo ben precise norme, ma costituiscono un debito per la società finanziata nei confronti dei soci, posta debitoria che richiede pertanto anche la previsione di mezzi finanziari adeguati per la restituzione del debito stesso.
Partendo da tali esatte premesse la Corte di merito ha correttamente considerato che l'utilizzo strumentale della posta debitoria e la circostanza che il finanziamento soci era parzialmente fittizio costituivano un esempio tipico di dissimulazione dello stato di dissesto, che non era facilmente individuabile dalle banche, tanto è vero che era stata necessaria una accurata indagine del curatore fallimentare per disvelare la dissimulazione.
Tali considerazioni, unitamente a quelle svolte precedentemente in linea generale rendono evidente la infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare in solido le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 6 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2006