Sentenza 21 settembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite colui che si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possesso altrui ed in particolare il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio.
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Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 16/06/2016 dal Tribunale di Urbino, che, riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 624 cod. pen. nel reato di cui all'art. 647 cod. pen., ha assolto Er. Ag. dal reato di appropriazione di cose smarrite. Deduce la violazione di legge, sostenendo che nel portafogli sottratto vi erano, oltre alla somma di denaro, anche i documenti personali della persona offesa (patente, carta di credito, codice fiscale), sicché conservava i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, con conseguente sussistenza del reato di furto. 2. Con memoria depositata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2011, n. 40327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40327 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro rel. Presidente del 21/09/2011
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. SAVANI Piero Consigliere N. 2122
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 44525/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR LL N. IL 20/04/1982;
avverso la sentenza n. 462/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 22/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento della sentenza.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AR ON, tratto a giudizio per il delitto di ricettazione di un cellulare privo di carta SIM, veniva condannato in entrambi i gradi di merito per la violazione dell'art. 624 cod. pen. per essersi impossessato di una cosa smarrita, che, però, consentiva di risalire al proprietario tramite il codice IMEI.
Con il ricorso per cassazione AR ON deduceva il vizio di motivazione rilevando che il codice IMEI è il codice identificativo dell'apparecchio e non del proprietario;
non sono, inoltre, ravvisabili nel caso di specie gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di furto;
sarebbe, tutto al più, ravvisabile il reato di cui all'art. 647 c.p.. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da ON AR non sono fondati.
In punto di fatto sembra di capire dalle due sentenze di merito che il ON abbia rinvenuto il cellulare, l'abbia usato per un poco di tempo e lo abbia poi rivenduto.
Orbene, come correttamente stabilito dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, non si tratta di appropriazione di cose smarrite, ma di furto perché il telefono cellulare ha un codice stampato nel vano batteria, detto codice IMEI che consente di identificare l'apparecchio.
Tale codice, però, consente agevolmente anche di individuare il proprietario del cellulare attraverso l'abbinamento tra il codice stesso e le SIM impiegati per il suo funzionamento.
Possedendo siffatto codice identificativo, che consente di rintracciare facilmente il proprietario, o, comunque, il possessore del telefono non può parlarsi di appropriazione di cose smarrite, conservando il bene chiari segni di un legittimo possesso altrui (vedi Sez. 2, 16 giugno-28 settembre 1999, n. 11034 e Sez. 2, 26 aprile-8 luglio 2000, n. 8109, CED 216589, che hanno stabilito tale principio a proposito di assegni).
L'indirizzo è contrastato da altre pronunce della Suprema Corte (vedi Sez. 4, 2 maggio - 17 giugno 1997, n. 5844), che hanno posto in evidenza che anche l'assegno smarrito, ancorché munito di segni esteriori di un precedente legittimo possesso altrui oramai non più esistente, integri il delitto di cui all'art. 647 c.p.. Il Collegio ritiene di condividere il primo orientamento indicato per le ragioni già indicate e perché, al di fuori dei casi di dismissione volontaria del bene, la presenza di segni chiari di individuazione del possessore legittimo del bene denota che non è venuta meno la relazione materiale del titolare con la cosa. In casi siffatti colui che abbia trovato l'oggetto deve provvedere alla restituzione dello stesso, altrimenti la sua condotta appropriativi integrerà sotto il profilo materiale e quello psicologico il delitto di furto.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011