Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2003, n. 1239
CASS
Sentenza 28 gennaio 2003

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L'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato, con la conseguente pienezza della giurisdizione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, non è impedito durante il periodo in cui l'incolpato esercita le funzioni di membro del Parlamento, non operando al riguardo alcuna immunità. (Nella specie l'incolpato era stato sottoposto a procedimento disciplinare per un illecito disciplinare compiuto quando svolgeva funzioni di sostituto procuratore della Repubblica).

Allorché, in relazione ad un'indagine penale complessa, relativa ad una molteplicità di episodi criminosi e di indagati, affidata a più sostituti procuratori della Repubblica, sia promossa azione disciplinare, per violazione del dovere di diligenza nella conduzione dell'inchiesta, nei confronti di uno solo tra i magistrati contitolari della stessa, il giudice disciplinare è tenuto ad affrontare il problema della personalizzazione dell'incolpazione ed a valutare, conseguentemente, sia pure incidentalmente, la condotta posta in essere dagli altri magistrati del pubblico ministero impegnati nella stessa indagine, considerando anche le eventuali direttive impartite dal capo dell'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2003, n. 1239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1239
    Data del deposito : 28 gennaio 2003

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