Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
Nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato, che non è parte del processo esecutivo, non è legittimato a sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6762 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
INCOMETAL ITALIANA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Cesare Medagliani, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato ANGELO VALLEFUOCO, che la difende unitamente all'avvocato ROBERTO GIORGETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LAVFER DEI F.LLI AO & C. SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, difesa dall'avvocato ALDO VALENTINI, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
BANCA TOSCANA S.P.A;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di URBINO, depositata il 19/11/99;
RG. 319/99,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/12/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO SCHIRÒ che ha chiesto si dichiari la competenza alternativa del Tribunale di Firenze o di quello di Pesaro, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella causa pendente fra la Incometal S.r.l. e la AV. ER del F.LL LI & C. S.r.l. il G.I. del tribunale di Milano emetteva ordinanza di pagamento somma in favore della Incometal a sensi dell'art. 186 quater c.p.c.. Sulla base di tale titolo S.r.l. Incometal ha iniziato l'espropriazione presso terzi notificando fra il 6 e il 14.7.1999 atto di pignoramento alla debitrice AV. ER e ai seguenti istituti di credito interessanti: Banca Popolare di Ancona - agenzia di Acqualagna (PS), Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A. - Agenzia di Cagli (PS) e Banca Toscana S.p.A., Agenzia di Fano(PS). All'udienza del 29.10.99, fissata per la dichiarazione dei terzi ex art. 547 c.p.c., il procuratore della Banca Nazionale dell'Agricoltura dichiarava l'esistenza di un rapporto di credito con la AV ER il cui saldo era di L. 8.063.798; la Banca Popolare di Ancona dichiarava non esistente un saldo attivo a favore della debitrice principale;
il procuratore della Banca Toscana non rendeva la dichiarazione di rito, bensì si limitava ad eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito, perché l'agenzia di Fano non fa parte della circoscrizione del tribunale di Urbino;
la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio era assente. Il G.E. con ordinanza in pari data dichiarava la propria incompetenza limitatamente alla posizione dell'Agenzia di Fano della Banca Toscana.
All'udienza successiva del 12.11.99 il rappresentante della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e il procuratore della creditrice procedente chiedeva che il G.E. revocasse la propria dichiarazione di incompetenza relativamente alla Banca Toscana, adducendo la sussistenza della competenza territoriale del giudice adito una volta che il pignoramento presso terzi era andato a buon fine, per lo meno, nei confronti di uno dei terzi debitori.
Con ordinanza 16.11.99, il G.E. disattendeva l'istanza di revoca del provvedimento di incompetenza territoriale del pignoramento presso terzi promosso nei confronti della Banca Toscana - agenzia di Fano - rilevando l'irrevocabilità della decisione e la ricorribilità della medesima per Cassazione;
sospendeva la procedura esecutiva sino all'esito del giudizio di appello n. 1714/99 pendente avanti la Corte d'Appello di Milano.
Ricorre per il regolamento di competenza la creditrice procedente chiedendo dichiararsi la competenza per territorio del tribunale di Urbino sul presupposto della riscontrata sussistenza della competenza territoriale dello stesso tribunale in ordine agli altri istituti di credito presso cui era stato fatto il pignoramento in ragione del medesimo suo credito nei confronti del debitore esecutato, ritenendo sufficiente, per esigenze di economia processuale, che la competenza del giudice adito sussista relativamente anche ad uno soltanto degli istituti di credito presso cui è avvenuto il pignoramento. Resiste il debitore escusso (la S.r.l. AV-ER dei F.LL LI & C.) contro deducendo per l'inammissibilità del ricorso, per non essere stata impugnata la statuizione sulla competenza, emessa dal G.E. in data 29.10.99, bensì la successiva ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della dichiarazione di incompetenza, nonché per l'infondatezza del ricorso, ritenendo territorialmente competente il tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, o il tribunale di Firenze, luogo ove ha la sede principale la Banca Toscana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto il medesimo, anche se formalmente rivolto contro l'ordinanza del 19.11.99, è diretto sostanzialmente contro la statuizione d'incompetenza pronunciata con ordinanza del 29.10.99 ed è stato proposto quando non era ancora scaduto il termine per impugnare tale precedente ordinanza.
L'impugnazione è ammissibile, perché il provvedimento d'incompetenza, anche se assunto con ordinanza, è di contenuto decisorio con carattere di irretrattabilità, tant'è che il giudice dell'esecuzione con la successiva ordinanza del 19.11.99 l'ha dichiarato non revocabile e ricorribile per cassazione. Non può prescindersi, ai fini della decisione, dal rilevare che la dichiarazione d'incompetenza per territorio risulta emessa dal giudice dell'esecuzione su eccezione sollevata dal terzo pignorato all'udienza fissata per rendere la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., venuta a cadere a distanza di oltre tre mesi dall'eseguito pignoramento presso terzi (udienza del 29.10.99 rispetto al pignoramento avvenuto tra il 6 e il 14 luglio 1999).
Orbene, l'eccezione d'incompetenza per territorio, anche nel caso di competenza inderogabile, per essere fatta valere deve essere tempestivamente e correttamente sollevata, nel senso che deve essere eccepita da chi è parte nel processo e nei tempi e nei modi specificamente previsti nel procedimento a cui inerisce. Nel caso di specie l'eccezione di incompetenza territoriale risulta sollevata dal terzo pignorato, che non è parte nel processo esecutivo, e senza l'osservanza delle forme e dei termini stabiliti dagli artt. 617 e 618 c.p.c.. Vale in proposito osservare che nel processo esecutivo il terzo pignorato assume una funzione strumentale ai fini della soddisfazione del credito della parte procedente e non assurge a soggetto avente un proprio interesse nel procedimento.
Vale, inoltre, osservare che, a seguito della novella introdotta con legge 534/95, anche l'eccezione d'incompetenza per territorio inderogabile, al pari di quella per materia e per valore, sebbene rilevabile d'ufficio, è sottoposta a un termine invalicabile di decadenza, coincidente nel processo di cognizione con la prima udienza di comparizione e in quello esecutivo con il termine previsto per l'opposizione agli atti esecutivi da parte del soggetto legittimato a proporla.
Consegue all'inosservanza di tali principi di diritto l'annullamento dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale del tribunale di Urbino e il radicamento della medesima competenza per territorio davanti allo stesso tribunale.
Sussistono giustificati motivi per ritenere le spese del presente procedimento integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza territoriale del tribunale di Urbino;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001