Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPANÒ Alberto - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INIZIATIVE VESUVIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 30/10/2001, rep. 71693;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 4743/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 18/10/00 r.g.n. 43396/94;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di Napoli la Iniziative Vesuviane Srl proponeva opposizione avverso vari decreti ingiuntivi emessi ad istanza dell'INPS per il pagamento di somme varie a titolo di contributo ex art. 4 D.L. n. 82/90, in relazione a vari dipendenti collocati in pensionamento anticipato.
L'INPS contrastava le opposizioni, ma il Pretore, riuniti i giudizi, le accoglieva revocando i decreti ingiuntivi. Il Tribunale di Napoli, investito in grado di appello ad istanza dell'INPS, con sentenza del 4 - 18/10/00, riformava la decisione e rigettava le opposizioni, confermando i decreti ingiuntivi opposti. Precisava il giudice del riesame che fondata era la tesi dell'INPS, secondo cui non esisteva una disciplina speciale per il prepensionamento dei dipendenti delle società di reimpiego GEPI, cui era applicabile la disposizione di cui all'art. 5 L. n. 169/91; peraltro era stata emessa la delibera CIPI di cui all'art. 4, comma 4^, D.L. n. 82/90 e che era parificabile alla delibera CIPI di individuazione delle imprese in crisi e dei lavoratori da tutelare con azioni di reimpiego, giacché autorizzava il ricorso all'integrazione salariale. Sulla questione era intervenuta la Suprema Corte, affermando la ricorrenza di tale obbligo anche per questo tipo di società (Cass. n. 1500 del 14/2/98), individuando due categorie di prepensionamento, una di carattere "assistenziale" e l'altra di carattere "gestionale" riservata alla imprese in crisi, che vogliano liberarsi di personale strutturalmente eccedente e che a differenza della prima comporta un onere contributivo a carico delle imprese ed una complessa procedura prevista dall'art. 5 L. n. 169/91. La società appellata, pur negando l'applicabilità nei suoi confronti della legge in questione, aveva seguito pedissequamente la procedura ivi prevista, richiedendo ed ottenendo dal CIPI, con delibera del 19/12/89, l'accertamento dell'eccedenza strutturale di manodopera;
la delibera aveva poi fissato il termine per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato, entro il quale le domande erano state effettivamente presentate. L'insussistenza della delibera di cui alla L. n. 615/11 non determinava quindi l'inapplicabilità della procedura di prepensionamento "gestionale", in quanto per le imprese di reimpiego GEPI, ammesse al trattamento di cassa integrazione, per la sussistenza di crisi aziendale era equipollente il decreto di concessione del trattamento di CIGS.
Queste imprese in tanto potevano fruire del prepensionamento in quanto la delibera CTPI doveva ritenersi implicita nella delibera di individuazione dei lavoratori oggetto delle azioni di reimpiego della GEPI;
altrimenti sarebbe stata inapplicabile in radice la stessa procedura di prepensionamento. La questione di legittimità costituzionale era palesemente infondata, perché nessuna norma prevedeva una disciplina particolare per questo tipo di aziende. Le opposizioni quindi dovevano essere rigettate.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la Iniziative Vesuviane Srl, fondato su un solo motivo. L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.L. n. 82/90 reiterato con il D.L. n. 108/91, conv. in L. n. 169/91 (art. 360 n. 3 CPC) deduce il ricorrente che la norma in esame ha introdotto una nuova torma di prepensionamento, che secondo una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite si applica anche per i dipendenti delle società di reimpiego, con obbligo a carico delle stesse di versare il relativo contributo. La questione merita un ripensamento sotto un profilo diverso, rimasto in ombra nei precedenti giudizi;
è certo che per affermare la sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi sia necessario individuare una norma che positivamente lo sancisca;
tale norma dovrebbe essere individuata nel 5^ comma dell'art. 4 del D.L. n. 82 del 24/4/90, trasfuso poi nell'5 del D.L. 108/91 convertito in L. n. 169/91, secondo cui "l'impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il prepensionamento ... un contributo pari al 50% degli oneri derivanti... ".
Deve escludersi che le società di reimpiego siano destinatane della norma in questione, perché le stesse non sono "imprese", ma sono state definite società di "parcheggio", avendo il solo scopo di promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti delle aziende in crisi e quindi aventi la funzione di "cerniera" fra i precedenti rapporti di lavoro ed i nuovi che si vogliono costituire (Cass. n. 2626/85). Se non sono imprese in senso tecnico, ne' aziende, perché prive del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.), non possono essere destinatarie della norma in esame. Nè possono essere qualificate come imprese in senso atecnico, proprio perché finalizzate a scopi sociali di bilanciamento di interessi pubblici e privati per attutire le conseguenze sociali delle crisi aziendali. Peraltro, lo stesso art. 4, al comma 3^, stabilisce che se il numero delle domande sia superiore a quello accertato, il datore di lavoro deve operare la selezione "in base alle esigenze dell'impresa", dimostrando così che la norma si riferisce all'impresa in senso tecnico con esclusione di quelle di reimpiego, che non hanno quel tipo di esigenze. In linea generale la legge non usa mai i termini di "impresa" oppure "azienda" quando si riferisce a dipendenti delle società di reimpigo e pone, per questi lavoratori, gli obblighi contributivi a carico della GEPI e non delle società. La sentenza quindi deve essere cassata, perché manca una norma che imponga l'obbligo contributivo a carico di questo tipo di società.
Il ricorso è infondato.
La Corte ha già avuto modo di intervenire nella materia affermando il principio di diritto secondo cui "in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori di imprese in crisi, la disciplina dettata dalla legge n. 169 del 1991 (prevedente il prepensionamento cosiddetto gestionale) non affianca, bensì sostituisce la disciplina dettata in materia dalla precedente legge n. 155 del 1981 (prevedente il prepensionamento cosiddetto assistenziale), con la conseguenza che, in relazione alle domande di pensionamento anticipato presentate dopo il 28 febbraio 1989 (termine massimo considerato dall'art. 5 legge n. 169 del 1991 cit. per la "validità" delle domande di prepensionamento da trattare con la precedente disciplina), per i dipendenti delle società di reimpiego costituite dalla Gepi a norma dell'art. 1 legge n. 784 del 1980 ammessi al beneficio richiesto, sussiste l'obbligo delle imprese datrici di lavoro di versare all'INPS il contributo previsto dall'art. 5 comma quinto D.L. n. 108 del 1991 conv. nella citata legge n. 169 del 1991. (Cass. n. 121 S.U. del 12/3/99). La Corte condivide questo principio, sul rilievo essenziale che il contributo previsto dal 5^ comma dell'art. 5 della L. n. 169/91 è dovuto dalla "impresa ...per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3.. pari al 50% degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5^ e 6^ dell'art. 1 L. 31/5/84 n. 193". La legge quindi pone l'accento non sulla qualità della impresa, ma sulla applicazione della procedura prevista dalla normativa sul pensionamento anticipato di tipo "gestionale", che nel caso di specie è stata in concreto applicata con il collocamento in pensione dei dipendenti della società di gestione. Ne consegue che, in mancanza di contestazione in ordine alla legittimità della procedura ed alla applicabilità della normativa sul prepensionamento di tipo "gestionale" alle società di gestione costituite dalla GEPI, non può essere nemmeno contestato l'obbligo del pagamento del contributo, anche se si tratta di impresa che non opera sul mercato, ma di una società di "parcheggio" per lavoratori delle imprese in crisi e che in questo caso ha la funzione di "cerniera" non verso un altro lavoro, ma verso la pensione. Non sussistono quindi le condizioni per un ripensamento della Corte ed il ricorso deve essere rigettato.
Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 12,00 oltre ad Euro 3000,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004