Sentenza 15 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2003 |
Testo completo
: Aula 'B' LA CORTAS023 19/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEI. POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 8562/0. n.5311 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cro Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere 08.19 /11/02 i Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA aul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale ! pro tempore, elettivamente domiciliato!rappresentante in ROMA VIA L. G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI, I RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, | ! SALVATORE GERARDO VESCI, giusta delega in, TRIFIRO atti;
: - ricorrente ! 2002 contro 4686 RD AN, NERVI IA LO, PIANA -1- RG, LD IA PI r elettivamente I ! domiciliati in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio ! dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO BIOLE'. giusta, delega in atti, controricorrenti - ⠀ di!avvers0 la sentenza д. 2029/00 del Tribunale - R.G. N. 13462/99; GENOVA, depositata il 01/06/00 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Gabriella. : COLETTI;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega. MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. I : -2- Svolgimento del processo c motivi della decisione Rilevato che, in controversia relativa a licenziamenti intimati dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, la sentenza del Tribunale del lavoro di Genova indicata in epigrafe ha rigettato l'appello proposto dalla società c confermato la decisione del giudice di primo grado che, accogliendo la domanda di ER SC, RV GI CA, AN IO e IC GI RO, aveva dichiarato l'inefficacia dei licenziamenti intimati ai suddetti lavoratori e condannato le Ferrovie dello Stato s.p.a. alla loro reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi la società Ferrovie dello Stato s.p.a. e che gli intimati hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria: -ampiamente argomentati cconsiderato che con i quattro motivi di ricorso denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59. comma 6. legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223 - la società deduce (in estrema sintesi): aj che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la 3 suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima logge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure contigurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idoncc a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali:
ritenuto che
entrambe le tesi suesposte sono state giudicato infondate dalle Sezioni Unite della Corte, le quali --investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 of cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: “Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda I individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contriburiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare: né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogari, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esuhero possano essere individuati anche> in base al criterio dell anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 225 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva nelle suddette previsioni normative - umma funcione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)": considerato che tale indirizzo (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616) merita di esscre condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sedc;
ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere rigettato;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano ta compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Cosi deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 II Presidente II Cons.-est. ellollett ESENTE DA IMPOSTA DI SOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA - DIRITTO AI SENSI DELART. 16 ENLLA LOGGE Cositato Cancelleria 1 .232 CELLIERE