Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 2
Il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. si intende compiuto con l'espletamento, da parte dell'ufficiale giudiziario, di tutti gli adempimenti descritti da detta norma e l'effetto della notificazione si realizza quando tutti gli atti della serie procedimentale, cioè il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso dell'avvenuto deposito e il "dare notizia" di queste operazioni mediante raccomandata (contenente i dati indicati dall'art. 48 delle disp. di att. del cod. proc. civ.) con avviso di ricevimento, sono stati compiuti. Ad integrare l'ultimo di tali adempimenti non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale (come nella fattispecie emergeva, oltre che dalla circostanza pacifica che la località dove doveva essere recapitato non era raggiunta dal servizio postale, dal fatto che l'avviso di ricevimento del piego non era stato neppure riempito).
Nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 cod. proc. civ., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni, indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre ne' dal compimento dell'atto di pignoramento, ne', qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa, ferma restando la salvezza della disposizione dell'art. 2929 cod. civ. sulla inopponibilità della nullità degli atti del processo esecutivo all'acquirente o all'assegnatario ed ai creditori diversi da quello procedente (principio enunciato dalla Suprema Corte in materia di esecuzione immobiliare, con riguardo ad un caso, nel quale il pignoramento era stato eseguito con notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., nulla perché la raccomandata recante la notizia delle operazioni, pur essendo stata consegnata dall'ufficiale giudiziario all'ufficio postale di partenza, non era stata mai spedita: la Suprema Corte, pur avendo reputato che la conoscenza del pignoramento avesse fatto decorrere da quel momento il termine ex art. 617 cod. proc. civ. per la deduzione con l'opposizione agli atti esecutivi della nullità della notificazione e che comunque la successiva costituzione nel processo esecutivo l'avesse sanata, per il che la deduzione della nullità oltre quel termine doveva reputarsi tardiva, ha ritenuto, invece, che, in dipendenza dell'omessa spedizione dell'avviso e, quindi, della mancata notizia al debitore notificatario del deposito dell'atto di pignoramento, comprensivo dell'intimazione ex art. 492 cod. proc. civ., si dovesse considerare mancata l'intimazione stessa, con la conseguenza che la proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ancorché formulata oltre il termine, di cui a tale norma, dal momento della conoscenza del pignoramento o dalla costituzione nel processo esecutivo, non dovesse reputarsi tardiva).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/1999, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 33, presso lo studio dell'avvocato MARCO, ANNECCHINO, difeso dall'avvocato GIORGIO COSTANTINO, giusta delega in atti
- ricorrente -
contro
BANCA P MILANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, pof.dott. Francesco Cesarini, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE, G.ROSSINI 9, presso lo studio dell'avvocato NATALINO IRTI, con procura speciale del dott. Notaio Alfonso Ajello, Milano 14/2/97 REP.N.140904.
- controricorrente -
nonché contro
UO RA, CREDIT SPA, BANCA NAPOLI SPA, CS AGRARIO PROV FOGGIA, BANCA S PAOLO TORINO SPA, COND VIA GORIZIA 8 FOGGIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 155/96 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 08/02/96; RG.3575/92. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato COSTANTINO GIORGIO;
UDITO l'avvocato PAOLO VELANI ( con delega dell'Avv. Natalino Irti) udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso in via prliminare inammissibilità, nel merito l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. CO RI, con ricorso del 28 maggio 1991 rivolto al giudice dell'esecuzione del tribunale di Foggia, ha proposto opposizione contro il pignoramento eseguito l'8 febbraio 1988 su fondi rustici di sua proprietà ad istanza di DO RU. L'opponente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del pignoramento e della trascrizione di questo e che il creditore procedente fosse condannato al risarcimento dei danni subiti. Egli ha dedotto che, nell'atto, i fondi assoggettati ad esecuzione non erano stati individuati esattamente e che la notificazione del pignoramento non era completa: non era stata spedita la raccomandata con avviso di ricevimento nel procedimento di notificazione a mezzo del servizio postale.
2. Il tribunale di Foggia, con sentenza dell'8 febbraio 1996, ha rigettato l'opposizione.
Il tribunale ha qualificaato l'opposizione del RI come agli atti esecutivi ed ha rilevato che era tardiva in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni decorrente dal 1^ marzo 1988, individuato come il momento in cui il debitore aveva avuto conoscenza del pignoramento;
il tribunale ha anche ritenuto che l'opposizione era infondata.
3. Per la cassazione di questa sentenza CO RI ha proposto ricorso, articolato in un unico complesso motivo. Resiste con controricorso la BA Popolare di Milano. Gli altri intimati Credito Italiano, Banco di Napoli, Istituto BArio S. Paolo di Torino, Consorzio Agrario provinciale di Foggia e Condominio dello stabile di via Gorizia n. 8 in Foggia non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il RI e la BA hanno depositato anche memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Ammissibilità del ricorso. Questa è stata contestata dalla BA Popolare di Milano in base al duplice profilo: a) del passaggio in giudicato della decisione del tribunale sul punto che l'opposizione agli atti esecutivi era inammissibile per decadenza del termine previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.; b) dell'enunciazione nel ricorso per cassazione di circostanze di fatto tendenti a dimostrare l'impossibilità che il pignoramento fosse stato notificato a mezzo del servizio postale.
2.1. L'eccezione di giudicato introduce la questio-doppia ratio decidendi, una soltanto delle quali sarebbe stata impugnata dal ricorrente.
Le due ragioni della decisione sono che l'opposizione agli atti esecutivi è stata proposta oltre il termine di cinque giorni decorrente dalla conoscenza del pignoramento e che la stessa opposizione è infondata nel merito.
La BA sostiene che il RI ha censurato solo la seconda proposizione e non la prima, sicché la decisione si reggerebbe sulla giustificazione che l'opposizione era inammissibile in quanto proposta fuori termine.
2.2. Dall'esame del ricorso si ricava che con questo atto il RI ha posto in discussione "la tempestività dell'opposizione", inquadrando la questione nell'ambito del problema dell'individuazione del dies a quo rispetto al quale l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta.
Il ricorrente, infatti, ha sostenuto che l'opposizione agli atti esecutivi con la quale si impugni un atto radicalmente nullo al punto da potersene configurare l'inesistenza non è soggetta al termine perentorio di cinque giorni stabilito dall'art. 617 cod. proc. civ. La verifica così compiuta conferma, pertanto, che il RI ha censurato l'affermazione del tribunale relativa alla tardività dell'opposizione agli atti esecutivi.
La validità di questa tesi, logicamente, sarà verificata con l'esame dei motivi del ricorso.
Intanto, l'avvenuta impugnazione del capo della decisione ora indicato esclude che il ricorso non sia ammissibile.
3.1. La seconda eccezione dell'inammissibilità del ricorso, fondata sulla tesi che l'atto si richiama a circostanze di fatto che questa Corte non può esaminare, postula che la mancata notizia, da dare al debitore con raccomandata con avviso di ricevimento, non può essere ricostruita in questa sede di legittimità.
L'eccezione non è fondata.
3.2. Dalla lettura del ricorso si ricava che CO RI si è doluto del fatto che il tribunale aveva pronunciato su una domanda diversa da quella effettivamente proposta: il tribunale aveva ritenuto, cioè, che la notificazione del pignoramento effettuata con le forme del rito per gli irreperibili si era perfezionata, ma non aveva rilevato che la spedizione dell'avviso raccomandato, indicato nell'art. 140 cod. proc. civ., non era mai avvenuto. Per sorreggere questa tesi pare evidente che il ricorrente doveva richiamarsi alle circostanze di fatto indicate nel giudizio di merito;
queste,infatti, sono state riprese nel ricorso per cassazione e su di esse dovrà essere ripetuto l'esame degli atti come si dirà. Infatti, il vizio di omessa pronuncia, in quanto si riflette sulla sentenza pronunciata dal giudice del merito, si risolve nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed integra, perciò un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa: Cass. 25 settembre 1996, n. 8468. Da questo punto di vista, pertanto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.
4. I. motivi del ricorso. Con l'unico complesso motivo è denunziata la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, delle norme sulla notificazione degli atti ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia: violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 140, 156, 159, 492, 555, 617 e 618 cod. proc. civ. Il ricorrente si riferisce al capo della sentenza Impugnata con il quale il tribunale, ritenuto che l'atto di pignoramento era stato notificato ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione del debitore e spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, ha escluso la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento.
CO RI sostiene che, con l'opposizione agli atti esecutivi, non aveva messo in discussione la regolarità del procedimento di notificazione, ma aveva denunciato che questo non si era mai compiuto (la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento indicata dal citato articolo 140 non era mai avvenuta, in quanto la località Corleto di Ascoli Satriano dove egli era domiciliato non è servita dal servizio postale) e che, quindi, l'individuazione del dies a quo per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi non era stata compiuta correttamente. Il motivo è fondato.
4.1. L'art. 555 cod. proc.civ. dispone che "il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore..." dell'atto contenente l'individuazione dei beni che si intendono sottoporre a esecuzione. L'eseguita notificazione è certificata dall'ufficiale giudiziario con la relazione apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
È pacifico in causa che la notificazione del pignoramento al RI avvenne con le forme indicate dall'art. 140 cod. proc. civ. Questa norma dispone che l'ufficiale giudiziario, quando non è in grado di eseguire la consegna, deposita copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione, della casa o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia con avviso di ricevimento. L'avviso di ricevimento deve contenere, tra l'altro, la data e la firma dell'ufficiale giudiziario: art. 48 disp. att. dello stesso codice.
È giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di notificazione ai sensi del richiamato art. 140, il procedimento è compiuto con l'espletamento di tutti gli adempimenti prima descritti e che l'effetto della notificazione è realizzato quando tutti gli atti (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso dell'avvenuto deposito e comunicazione) della serie procedimentale sono stati compiuti: sent. 4 settembre 1996, n. 8071, ex piurimis. Nella fattispecie che interessa, quindi, occorre verificare l'esattezza del procedimento di notificazione prima descritto;
verifica consentita in ragione della censura di omessa pronuncia contenuta nel ricorso.
4.2. Dalla lettura degli atti emerge che la relazione di notificazione del pignoramento reca l'attestazione del compimento dei seguenti atti: a) attestazione del 9 febbraio 1988 che la notificazione è stata effettuata "mediante deposito nella casa comunale..." della copia dell'atto; b) attestazione dell'affissione dell'avviso; c) attestazione della comunicazione al debitore del primo adempimento.
Di questa comunicazione, tuttavia, manca la prova.
Infatti, nel fascicolo dell'esecuzione si rinviene il piego raccomandato, il quale risulta depositato nell'ufficio postale di partenza, ma da questo non inoltrato, tanto è vero che l'avviso di ricevimento del piego non è stato riempito.
Questa circostanza, d'altra parte, non è stata contestata dal creditore procedente nel corso del giudizio di opposizione e l'interessato l'ha giustificata, adducendo la verosimile circostanza che la località Corleto di Ascoli Satriano, dove l'avviso 10 doveva essere recapitato, non è raggiunta dal servizio postale. Dalla verifica così compiuta si deve trarre la conclusione che la notificazione dell'atto di pignoramento destinato al RI avvenne senza che il piego raccomandato, contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale, fosse stato inoltrato al destinatario.
Nondimeno, la sentenza impugnata argomenta che la notificazione dell'atto di pignoramento era compiuta con il deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione del debitore e spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.
La conclusione cui è giunto il tribunale non è corretta, in quanto stabilisce che spedizione del piego raccomandato equivale a consegna di questo all'ufficio postale.
Siffatta equivalenza, tuttavia, non è contenuta nella legge la quale, richiedendo che il destinatario abbia "notizia" dell'avvenuto deposito dell'atto, presuppone, come elemento costitutivo del procedimento di notificazione, per lo meno la spedizione del piego raccomandato.
Ragionando diversamente, si giungerebbe alla inaccettabile conclusione che la garanzia, da dare al destinatario, dell'avvenuto deposito dell'atto sarebbe realizzata con la sola consegna della raccomandata all'ufficio postale di partenza.
S'intende dire che, quando l'art. 140 cod. proc. civ. richiede che il destinatario di un atto deve avere anche notizia dell'avvenuto deposito di questo nella casa comunale, "per lettera raccomandata con avviso di ricevimento". non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma che sia anche spedita. La sentenza impugnata, disattendendo questo principio, è incorsa nell'errore di non considerare che la spedizione della raccomandata non era avvenuta e non ha tratto la conclusione, che l'atto di pignoramento non era stato regolarmente notificato.
5. Dopo questa conclusione occorre domandarsi ancora se la conoscenza del pignoramento, che il tribunale indica essersi avuta il 1^ marzo 1988, abbia sanato il vizio della notificazione prima accertato;
ciò per stabilire la fondatezza dell'altro assunto del ricorrente, che la nullità della notificazione del pignoramento comportava l'esonero dall'osservanza del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
5.1. Con riferimento all'esecuzione che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi questa Corte ha già enunciato il principio secondo il quale nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato di cui all'art. 492 cod. proc. civ. costituisce un requisito essenziale per la funzione dell'atto, giacché soltanto attraverso tale ingiunzione acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla norma ora richiamata: sent. 23 gennaio 1998, n. 669; 17 luglio 1997, n. 6580; 21 giugno 1995, n. 7019, tra le più recenti.
Il principio può valere anche nell'esecuzione che si svolge con le forme dell'espropriazione immobiliare.
Infatti, anche nel pignoramento immobiliare l'ufficiale giudiziario deve rivolgere al debitore esecutato l'ingiunzione "di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito ... i beni che si assoggettano alla espropriazione ... " ed essa deve essere indicata nell'atto scritto.
La mancanza dell'ingiunzione, indipendentemente dall'inquadramento dato dalla dottrina come causa di inesistenza o di nullità dell'atto, sopravvive al termine di cinque giorni, indicato dall'art. 617 cod. proc. civ., dal compimento dell'atto o dalla costituzione in giudizio nel processo esecutivo ed è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, con salvezza della disposizione dell'art. 2929 cod. civ. sulla inopponibilità della nullità degli atti del processo esecutivo all'acquirente o all'assegnatario ed ai creditori diversi da quello procedente.
5.2. Dall'applicazione dì questi principi alla fattispecie che si sta esaminando si ricava che la costituzione nel giudizio di esecuzione del RI ha bensì sanato il difetto della notificazione dell'atto di pignoramento, ma non la mancata intimazione ex art. 492 cod. proc. civ., la quale non è stata data all'interessato dall'ufficiale giudiziario a cagione della mancata notizia che l'atto di pignoramento era stato depositato presso la casa comunale, come è stato prima accertato.
Pertanto, anche la decisione della non tempestiva proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, adottata dal tribunale di Foggia, non è corretta.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio allo stesso tribunale di Foggia, il quale provvederà anche alla determinazione delle spese di questo giudizio.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, al tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Depositato in Cancelleria il 10 Marzo 1999