Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/1999, n. 2082
CASS
Sentenza 10 marzo 1999

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Il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. si intende compiuto con l'espletamento, da parte dell'ufficiale giudiziario, di tutti gli adempimenti descritti da detta norma e l'effetto della notificazione si realizza quando tutti gli atti della serie procedimentale, cioè il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso dell'avvenuto deposito e il "dare notizia" di queste operazioni mediante raccomandata (contenente i dati indicati dall'art. 48 delle disp. di att. del cod. proc. civ.) con avviso di ricevimento, sono stati compiuti. Ad integrare l'ultimo di tali adempimenti non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale (come nella fattispecie emergeva, oltre che dalla circostanza pacifica che la località dove doveva essere recapitato non era raggiunta dal servizio postale, dal fatto che l'avviso di ricevimento del piego non era stato neppure riempito).

Nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 cod. proc. civ., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni, indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre ne' dal compimento dell'atto di pignoramento, ne', qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa, ferma restando la salvezza della disposizione dell'art. 2929 cod. civ. sulla inopponibilità della nullità degli atti del processo esecutivo all'acquirente o all'assegnatario ed ai creditori diversi da quello procedente (principio enunciato dalla Suprema Corte in materia di esecuzione immobiliare, con riguardo ad un caso, nel quale il pignoramento era stato eseguito con notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., nulla perché la raccomandata recante la notizia delle operazioni, pur essendo stata consegnata dall'ufficiale giudiziario all'ufficio postale di partenza, non era stata mai spedita: la Suprema Corte, pur avendo reputato che la conoscenza del pignoramento avesse fatto decorrere da quel momento il termine ex art. 617 cod. proc. civ. per la deduzione con l'opposizione agli atti esecutivi della nullità della notificazione e che comunque la successiva costituzione nel processo esecutivo l'avesse sanata, per il che la deduzione della nullità oltre quel termine doveva reputarsi tardiva, ha ritenuto, invece, che, in dipendenza dell'omessa spedizione dell'avviso e, quindi, della mancata notizia al debitore notificatario del deposito dell'atto di pignoramento, comprensivo dell'intimazione ex art. 492 cod. proc. civ., si dovesse considerare mancata l'intimazione stessa, con la conseguenza che la proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ancorché formulata oltre il termine, di cui a tale norma, dal momento della conoscenza del pignoramento o dalla costituzione nel processo esecutivo, non dovesse reputarsi tardiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/1999, n. 2082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2082
    Data del deposito : 10 marzo 1999

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