Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1999, n. 990
CASS
Sentenza 4 febbraio 1999

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Massime1

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, avuto riguardo alla "ratio" della legge n.230 del 1962, si deve ritenere che la disciplina relativa alla prorogabilità per una sola volta del termine ed alla illegittimità della riassunzione prima della scadenza dei periodi indicati dall'art.2 della citata legge presuppone che venga prorogato o riproposto lo stesso contratto, con identità di persone, oggetto e causa. Ne consegue che in caso di pluralità di contratti di lavoro a termine stipulati con il medesimo lavoratore per la sostituzione di più lavoratori assenti aventi diritto alla conservazione del posto qualora in ciascun contratto siano indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione, non sussiste la suddetta identità e i singoli contratti assumono autonoma e separata entità in senso giuridico, tale da escludere sia interferenze reciproche sia riflessi sulle limitazioni e sulle nullità previste dal richiamato art.2.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avanzata da una lavoratrice assunta con sette distinti contratti di lavoro a tempo determinato ogni volta per la sostituzione di diverse lavoratrici assenti per maternità).

Commentario1

  • 1Impugnazione dell'estratto conto: termine di decadenza vale anche per la bancaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 luglio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1999, n. 990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 990
Data del deposito : 4 febbraio 1999

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