Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8526 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
LA CORTE SU8526/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIA Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Pasquale REALE R.G. N. 13598/99 Cron. 19550 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Rep. 3044 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud.15/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Walter CELENTANO IL SOLE 24 ORE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. -22 GIU. 2001 per diritti L S EN TENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: CH AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIOACCHINO ROSSINI 26, presso l'avvocato SALVATORE CANCELLERIA TRUNCALI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSIO UGOLINI, giusta delega a margine del ricorso;
DF45466 - ricorrente
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO MAGLIFICIO FIORDALISA di CH AR;
intimato avverso l'ordinanza del Tribunale di PRATO, depositata 2000 il 23/04/99; 2113 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- del 15/11/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni udienza LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Prato, con il decreto pubblicato il 23 aprile 1999, rigettava il reclamo contro il provvedimento 13 ottobre 1998 del giudice delegato al fallimento di HI SA ("Maglificio Fiordalisa di HI SA") che aveva rigettato la istanza di sospensione ex art.
1. f. della vendita dei lotti A), B) e C) del108 compendio immobiliare oggetto della liquidazione dell'attivo e di revoca della aggiudicazione dei lotti D) E) ed F) dello stesso compendio già disposta a favore di terzi offerenti il 5 dicembre 1997. Rilevava il Tribunale: che pure per la vendita di questi ultimi lotti la HI aveva а suo tempo presentato istanza di sospensione ex art. 108 1. f. e il provvedimento di rigetto del giudice delegato era stato in sede di reclamo confermato dal oraTribunale, che le stesse doglianze erano riproposte a sostegno della istanza di revoca della aggiudicazione e dovevano essere rigettate per le stesse ragioni già argomentate nel provvedimento del Tribunale 31 dicembre 1997, non inficiate dalla circostanza che i beni fossero stati aggiudicati al prezzo di stima;
che, quanto alla istanza di Ojuiz 3 sospensione della vendita dei lotti A), B) e C), il prezzo di stima di quello A) risulta correttamente determinatio tenuto conto delle oggettive insediamento,caratteristiche del bene (zona di tipologia costruttiva, distribuzione dei locali), inconferente essendo l'assunto indimostrato che analogo immobile sarebbe stato valutato in importo maggiore;
che la stima del lotto B) era per certo adeguata in rapporto alla difficile commerciabilità di esso (quota di una metà di appartamento compreso in un vasto e vetusto edificio condominiale posto in zona popolare); che infine corretta appariva la valutazione del lotto C) attuata in relazione alla superficie utile e non а quella virtuale dell'immobile di ristrette dimensioni. Contro questo decreto SA HI ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 prospettando tre motivi di impugnazione. Il fallimento di HI SA intimato - non ha svolto difese in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione SA HI prospetta insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia controversia concernente la ammissibilità della domanda di revoca della D) E) ed F); falsa aggiudicazione dei lotti applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione alla asserita preclusione di precedente giudicato;
falsa applicazione dell'art. 2929 C.C. in relazione alla ritenuta inefficacia della revoca nei confronti dei terzi aggiudicatari, con risultato di ultrapetizione;
violazione delle regole processuali che esigevano la integrazione del contraddittorio nei confronti appunto dei terzi aggiudicatari, con conseguente nullità del procedimento. Il Tribunale afferma la ricorrente ha omesso di motivare le ragioni per cui dal rigetto, disposto a suo tempo, della istanza di sospensione della vendita dei lotti D), E) ed F) deriverebbe la preclusione a richiedere e disporre la revoca della aggiudicazione, preclusione che deve in ogni caso escludersi poiché la precedente statuizione relativa ad oggetto diverso per petitum e causa petendi. La motivazione per relationem con la precedente statuizione (di rigetto della istanza di nelsospensione della vendita) costituisce errore processo logico della decisione, per la ragione che non sussiste la pretesa identità delle censure rivolte alle stime, essendo stato dedotto come 65309 5 elemento di novità (che traspare dallo stesso Tribunale, perciò intrinsecamentedecreto del contraddittorio) la aggiudicazione immediata al prezzo di stima. E se invece il Tribunale avesse della inteso riferirsi all'effetto irretrattabile aggiudicazione ex art. 2929 c.c., avrebbe confuso la ammissibilità della domanda con la sua inopponibilità, rilevando d'ufficio una eccezione che sarebbe spettata al terzo, con conseguente vizio di ultrapetizione, quando in ogni caso se il avesse ritenuto indispensabile Tribunale pronunciarsi in questa sede sulla opponibilità della revoca ai terzi aggiudicatari, avrebbe dovuto disporre la integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Con il secondo motivo la ricorrente censura la decisione con esplicito riferimento all'art. 360 - per omessa motivazione sulla istanza n. 5 c.p.c. il cui esame sarebbe stato totalmente omesso) di supplemento di consulenza tecnica per la rinnovazione della stima dei lotti A), B) e C), di professionisti fondata su due stime giurate allegate alla stessa istanza. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta (ancora come vizio censurabile ex art. 360 n. 5 Juan 6 c.p.c.) "insufficiente e contraddittoria motiva- zione" circa il punto concernente le censure di cui al reclamo in ordine alla domanda di sospensione della vendita dei lotti A), B) e C), essendosi il Tribunale limitato a riportare "schematiche affermazioni" del consulente dell'Ufficio, senza prendere in considerazione alcuna delle contestazioni mosse al riguardo dalla reclamante (stima riferita al reddito catastale anziché al valore di mercato;
indicazione dei presunti valori di mercato, ma ribassati del 10 - 15 percento "per all'asta", specifici stimolare la partecipazione rilievi quanto ai criteri di stima dei singoli lotti). 2.- Astrattamente ammissibile contro un provvedimento, dato (in sede di reclamo) esecutiva delnell'ambito della giurisdizione processo fallimentare, che decide una controversia del tutto analoga alla opposizione agli atti di cui all'art. 617 c.p.c., il ricorso come in concreto formulato da SA HI è però inammissibile in ragione della inammissibilità di tutti i motivi posti a suo fondamento.
2.1. Esplicitamente i motivi secondo e terzo prospettati sul modello tipizzato nel n. 5 sono 7 dell'art. 360 c.p.c., sollecitando essi un controllo sulla adeguatezza della motivazione che non rientra nel sindacato esclusivo - di stretta legalità rimesso alla Corte di Cassazione con il ricorso straordinario dato dall'art. 111, comma 2, Costituzione ("per violazione di legge") contro i provvedimenti giurisdizionali che abbiano natura di sentenza e non altrimenti impugnabili (come nella specie il decreto del Tribunale in sede di reclamo, cui deve riconoscersi funzione non dissimile dalla sentenza "non impugnabile" che a norma dell'art. 618 c.p.c. decide la opposizione agli atti nella esecuzione individuale). 2.2.- Benchè il primo motivo di impugnazione prospetti pure, oltre al vizio di motivazione deducibile a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 2909 C.C. e dell'art. 2929 C.C., in effetti con esso la ricorrente esclusivamente censura gli argomenti di merito che il Tribunale ha svolto, correttamente interpretando quale reiterata istanza di sospensione della vendita immobiliare (e non altrimenti ammissibile) quella ulteriormente proposta dalla fallita (la cui istanza di sospensione ex art. 108, comma 3, 1.f. era stata infatti, prima dell'incanto, rigettata ち も 8 dal giudice delegato con provvedimento confermato in sede di reclamo) e formulata come diretta alla "revoca" della aggiudicazione a conclusione dell'incanto (l'art. 108 1. f. riprende la espressione letterale che l'art. 586 c.p.c. specificamente riferisce alla facoltà di sospendere la vendita dopo l'aggiudicazione e lo stesso versamento del prezzo), ancora fondata come la precedente sulla inadeguatezza della stima, cui era stato rapportato il prezzo base dell'incanto: sicchè il Tribunale ha concluso nel senso che non poteva costituire ragione nuova e decisiva la enunciata circostanza che i beni fossero stati aggiudicati al prezzo di quella stessa stima. Si tratta dunque di apprezzamento di merito che ricorrente critica come erroneo e a suo dire la intrinsecamente contraddittorio, tale da viziare il processo logico della decisione, con censura che palesemente esorbita dai limiti del sindacato di "violazione di legge" rimesso alla Corte di cassazione dall'art. 111, C. 2, Costituzione: e il secondo e ilperciò pure il primo motivo, come terzo, è inammissibile.
3. Dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il fallimento non ha svolto difese in questa fase 9 non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 15 novembre 2000. (Neo frommates everest. Il Presidente Il Relatore AZIONE LEHE 22020.2001 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 22.8.2011 310000 serie 4 al n. 40383 versate € 172,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 1097 129,11 45,6 т 30,99 8057 12.00 172,10 10