Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
0 2 7 6 6 / 0. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL LA CORT Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ACCESSIONE E Risarcimento DANM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 21972/98 5759 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. Rep.894 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 23/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 610 SENTENZA per diritti L. 6.00 || 26 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL RE LI OR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 157, presso la BRADANO CONSULTING, difesa dall'avvocato SALVATORI CARLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
HI NA, elettivamente domiciliata in ROMA, CG073863 VIA L. NOBILI 11, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA MENGHINI MARIO, che la difende unitamente all'avvocato FALCIONI PIO, giusta delega in atti;
- controricorrente 2000 CG073864 avverso la sentenza n. 3527/97 della Corte d'Appello 1908 -1- "" di ROMA, depositata il 04/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo udienza del 23/11/00 dal MENSITIERI;
il quale (deposita in udienza udito 1'Avvocato FALCIONI Pio nota spese), difensore dell resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 31.3.92 IN Con atto SC, diproprietaria di un appezzamento terreno a dislivello sito in Comune di Vignanello, località Costa dei Prati, premesso che nella parete tufacea sullo stesso insistente erano state ricavate delle grotte una delle quali pervenuta in proprietà a OR EL e che costei aveva costruito dinanzi all'ingresso della stessa un manufatto in muratura appoggiandone la parte н terminale alla parete in discorso (manufatto poi А andato distrutto a seguito di frana), conveniva in giudizio la predetta, dinanzi al Tribunale di Viterbo chiedendone la condanna alla rimozione del corpo di fabbrica residuo e delle rovine presenti sul proprio terreno, vinte le spese di lite. Costituitasi, la convenuta contestava la pretesa avversaria sostenendo che dinanzi alla grotta preesisteva un manufatto fatiscente da lei risanato nel 1972 e che tale costruzione era andata distrutta a seguito di una frana originatasi nel terreno dell'attrice. - Eccepiva, pertanto, la maturata usucapione del diritto di mantenere "in loco" il manufatto e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di 3 controparte al risarcimento dei danni cagionati dalla frana sia alla struttura muraria che agli attrezzi agricoli colà riparati. Espletata CTU, il Tribunale, con sentenza 12 21.1.95, dichiarava l'illegittimità del manufatto costruito dalla EL condannandola a rimuovere i ruderi ed ogni altra cosa mobile presenti sull'area antistante la grotta e condannava altresì la SC, a titolo di risarcimento danni, al pagamento, in favore della EL medesima, ны dell'importo di £. 5.400.000, con gli interessi legali dal 31.3.92 al saldo, compensandoА interamente tra le parti le spese del giudizio. Osservava quel giudice: che la proprietà dell'attrice sull'area occupata dal manufatto della convenuta era ampiamente dimostrata in atti;
che la EL non aveva provato la maturata usucapione del diritto avendo realizzato ex-novo un'opera con licenza edilizia del 1972; che la SC era comunque obbligata al risarcimento del danno per aver tollerato la realizzazione del manufatto abusivo, ingenerando nella EL la legittima aspettativa di poterlo utilizzare liberamente. A tal proposito mutuava il Tribunale, a fini interpretativi e per la quantificazione del danno, i principi stabiliti in materia di accessione dall'art. 936 quarto comma c.c. Proponeva gravame la SC sostenendo: 1) che essendo rimasta distrutta la costruzione abusiva non era in alcun modo obbligata a risarcire controparte, atteso che l'operail danno alla andava comunque demolita con la reintegrazione di essa appellante nel possesso dell'area usurpata e che il riferimento del primo giudice alla disciplina codicistica in tema di accessione era impropria poiché nella fattispecie i ruderi e le macerie residuate non configuravano per lei, proprietaria del terreno, alcuna apprezzabile delutilità, con conseguente inipotizzabilità pagamento di una qualche indennità; 2) che comunque non sussisteva a suo carico alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. posto che la frana era stata causata da evento naturale fortuito (piogge intense e frane) ovvero addebitabile ad altro soggetto (l'Amministrazione provinciale di Viterbo) proprietaria della strada sovrastante il terreno;
3) che il danno liquidato dal Tribunale era 5 errato ed eccessivo in relazione alla vetustà del manufatto ed al valore degli attrezzi agricoli, peraltro custoditi da essa appellante e messi vanamente a disposizione della controparte. Chiedeva, pertanto, la SC, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la reiezione della avversaria, con il favore dellericonvenzionale spese del doppio grado e la restituzione dell'importo di £.
7.831.268 corrisposte alla EL in virtù della provvisoria esecutorietà della decisione di primo grado. Costituitasi in giudizio l'appellata contestava la fondatezza del gravame avversario chiedendone il rigetto. Con sentenza 26.9 - 4.12.97 la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'impugnazione, riconvenzionale della EL rigettava la condannandola al rimborso, in favore della SC, dell'importo di £. 7.831.268, nonché delle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione OR EL sulla base di due motivi. Resiste con controricorso IN SC. MOTIVI DELLA DECISIONE 6 Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 936 c.c. Osserva la ricorrente che la Corte romana, pur riconoscendo che nel caso in esame non sarebbe stato possibile alla proprietaria richiedere la rimozione del manufatto (costruito in buona fede da molti anni da essa EL e tollerato da controparte) e che pertanto sussisteva in suo favore il diritto all'indennizzo ex art. 936 c.c., aveva poi escluso l'esistenza di obblighi risarcitori a carico della SC poiché quest'ultima, a seguito del perimento dell'opera, aveva più alcun interesse attuale allanon conservazione della stessa. Ma così operando quel giudice, ad avviso della EL, aveva offerto un'interpretazione della suindicata norma civilistica erronea e contraddittoria conducente al risultato che il proprietario del terreno, anche non avendo più la possibilità di richiedere la rimozione delle opere, sarebbe libero di distruggere quanto costruito sul suo fondo (che una volta demolito non gli apporterebbe di certo alcuna utilità) facendo venir meno, con tale iniziativa palesemente illegittima, il diritto del costruttore all'indennizzo. 7 Ciò in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'utilità dell'opera non è elemento cui subordinare l'applicabilità della norma in discorso, ma solo criterio di valutazione suscettibile di influire sulla determinazione dell'indennità. La censura è inammissibile per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi. Come più volte affermato da questa Suprema tante sent. n. 5194/89, n. Corte (v. tra le 4676/96, n. 1672/99, n. 13322/99) qualora si sia formato tra le stesse parti, nel corso dello stesso giudizio, il giudicato (c.d. interno) il giudice di legittimità ha il potere-dovere di rilevarlo anche d'ufficio e di interpretare direttamente la sentenza nella quale la questione di cui si discute è stata esaminata, compiendo, eventualmente, anche indagini di fatto, onde accertare e definire entro quali limiti l'effetto preclusivo dello stesso (art. 2909 c.c.) si riverberi sulle successive vicende processuali del predetto giudizio. Applicando tale principio alla fattispecie in esame rileva il Collegio che la SC, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva chiesto: che fosse dichiarato abusivo, perché 8 illegittimo, il manufatto costruito dalla EL sul proprio terreno;
che fosse conseguentemente ordinato alla convenuta la rimozione immediata del manufatto e di qualsiasi altra cosa e piantagione che si trovasse indebitamente sul fondo di essa attrice;
che venisse rigettata la riconvenzionale avanzata dalla EL di risarcimento dei danni conseguiti alla distruzione del manufatto medesimo a seguito di una frana originatasi nel terreno di essa SC. Il Tribunale, all'esito del giudizio di prime cure, aveva dichiarato l'illegittimità del manufatto ("opus" edificato dalla EL a seguito di concessione edilizia del 20.5.72, completamente "nuovo" rispetto all'eventualmente preesistente corpo di fabbrica ed in ordine al quale la predetta non era riuscita a provare la dedotta usucapione) ordinando alla stessa EL di rimuoverne i ruderi residuati alla sua distruzione e quant'altro di sua proprietà esistente sul terreno di controparte. Aveva statuito altresì quel giudice che non poteva però tenersi esente la SC dalle conseguenze risarcitorie della frana che, 9 - " originatasi dalla particella 761 (di proprietà della predetta) era discesa a valle distruggendo la fabbrica della EL. Avendo infatti l'attuale resistente per circa un ventennio tollerato che controparte non solo costruisse, ma anche utilizzasse come magazzino il manufatto edificato (determinando così non solo aspettative circa il definitivo assetto proprietario dello stesso ma anche una gestione della retrostante grotta che sarebbe stata diversa se avesse subito contestato на la legittimità della costruzione) "tale linea interpretativa trovava dal lato indennitario - un preciso riferimento nell'art. 936 IV comma c.c., in materia di accessione allorché si concede un indennizzo al terzo che abbia fatto opere sul fondo del proprietario che ne fosse а conoscenza e che non avesse fatto opposizione". Aveva pertanto condannato il primo giudice la SC al versamento, in favore della EL, non solo della somma di £. 400.000 per gli attrezzi rovinati, ma anche di un importo per la distruzione del manufatto liquidato equitativamente in £.
5.000.000 all'epoca attuale. Sostanzialmente, quindi, il Tribunale, in accoglimento della domanda principale, anche senza 10 far menzione del disposto normativo, condannando la EL alla rimozione dei ruderi e di quant'altro, aveva applicato alla fattispecie l'art. 936 I comma ultima parte C.C. ("Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con i suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle) ed aveva altresì, in accoglimento della riconvenzionale risarcitoria avanzata dalla medesima EL, condannato la SC al risarcimento del danno da frana, inconferentemente richiamando "dal lato indennitario" il quarto comma del suindicato articolo, inapplicabile nel caso di specie avendo il giudice, lungi dal sancire la ritenzione obbligatoria del manufatto o di ciò che ne era rimasto, ne aveva disposto la rimozione del medesimo. La SC, nell'impugnare la sentenza del primo giudice per la dichiarata sua responsabilità per i danni cagionati dalla frana originatasi dal proprio fondo al manufatto abusivamente edificato dalla EL, contestava il richiamo fatto in sentenza all'art. 936 quarto comma C.C., sul rilievo che tale norma non poteva nella specie trovare applicazione giacché il divieto in essa contemplato di richiedere la rimozione riguardava 11 piantagioni, costruzioni ed opere fatte dal terzo, non ruderi, macerie alberi abbattuti che non rappresentavano per il proprietario del fondo alcuna utilità essendo venuto meno l'oggetto della ritenzione a suo favore (il rilievo era del tutto pleonastico in quanto non vi era stata alcuna condanna alla corresponsione di un indennizzo ex art. 936 c.c.). E poiché, in mancanza di impugnazione da parte della EL, era passato in giudicato il capo della sentenza di prime cure concernente, in accoglimento della domanda principale, ripetesi in implicita applicazione dell'art. 936 primo comma ultima parte c.c., la declaratoria di illegittimità del manufatto e di rimozione dei ruderi e di quant'altro ad esso residuato, unico punto in contestazione rimaneva la statuita condanna risarcitoria per danni da frana cui la SC si era opposta con il suo atto d'appello. Orbene, la Corte romana, anziché rilevare la formazione di tale giudicato interno, che escludeva la possibilità di trattazione di questioni concernenti ragioni di credito ex art. 936 C.C. contro la proprietaria del terreno, si è invece sul punto pronunciata escludendo il diritto della 12 EL all'indennizzo essendo venuto a mancare, a seguito del crollo del manufatto, l'oggetto stesso della ritenzione da parte della SC la quale, lungi dal conseguire una qualche utilità diretta o indiretta dal manufatto distrutto, aveva subito e tuttora subiva un apprezzabile danno per la perdurante occupazione dell'area di sua proprietà. La EL, come specificato nel motivo di ricorso in esame, si duole di tale statuizione ma è evidente che essendosi sul punto formato il giudicato interno ed essendo pertanto scattato il divieto (rilevabile come si è visto anche "ex officio" in questa sede) dell'ulteriore esercizio della giurisdizione su quanto già definito nell'ambito dello stesso processo senza che sul punto sia stata fatta impugnazione, il gravame è inammissibile rispetto a questione già coperta dal giudicato e sulla quale si è vanamente espresso il giudice d'appello. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 345 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Accertato il diritto di essa ricorrente ad 13 essere risarcita comunque indennizzata per la distruzione del manufatto rileva la EL che la questione si spostava sull'imputabilità dell'evento dannoso, anche questo oggetto di falsa applicazione delle norme suindicate da parte del giudice del gravame di merito. Osserva in proposito che la Corte romana non aveva rilevato come, in palese violazione dell'art. 345 c.p.c., la questione della eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento atmosferico "pioggia", (la cui dimostrazione, ai fini della esclusione dell'imputabilità del danno, faceva carico, ai sensi dell'art. 1051 c.c., alla SC, custode della cosa), per nulla enunciata in prime cure, era stata proposta in appello quale motivo principale d'impugnazione, producendosi altresì a conforto un documento nuovo (nota dell'Amministrazione Provinciale viterbese). Sostiene che comunque tale onere probatorio non poteva considerarsi assolto da quanto emergeva dalle tardive allegazioni della attuale resistente non potendo la pioggia, anche di eccezionale intensità, di per sé considerarsi un caso fortuito non prevedibile se all'evento atmosferico non si accompagni la dimostrazione, nella specie non 14 di averavvenuta, da parte del custode della cosa, predisposto ogni accorgimento necessario ad evitare l'evento. E lamenta che dalle espressioni usate nella gravata sentenza la Corte romana aveva male inteso la portata del citato art. 2051 c.c. ritenendo che essa EL non avesse assolto l'onere di provare la responsabilità della controparte per il danno subito, onere che in realtà, proprio per il disposto di tale norma e per quanto sopra detto gravava in senso inverso sulla SC. Le doglianze non possono essere accolte. Va rilevato, innanzi tutto, quanto alla denunciata violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la SC per la prima volta in sede di appello invocato l'esclusione dell'imputabilità del danno ex art. 2051 C.C., stante l'eccezionalità dell'evento atmosferico "pioggia" che lo aveva aprovocato, come, norma della richiamata disposizione del codice di rito civile, nel testo anteriore alla sostituzione apportata dall'art. 52 L. n. 353/90, a decorrere dal 30.4.95, le parti possono proporre in appello nuove eccezioni. Nella fattispecie che ne occupa il giudizio d'appello è regolato da detta norma nella 15 formulazione anteriore alla modifica (v. anche l'art. 90 della citata legge n. 353/90). Ai sensi della stessa per nuove eccezioni proponibili in appello devono intendersi, oltre alle mere difese, rappresentate dalle contestazioni dell'altrui diritto e dalle deduzioni di fatti con esso genericamente incompatibili, anche le eccezioni in senso stretto, cioè quelle aventi natura di impugnazione del diritto dell'attore 敌 (Cass. n. 3679/79). Nella specie, quindi, l'asserita esistenza del fortuito, rilevante а norma dell'art. 2051 caso C.C., sostenuta dalla SC con l'atto d'appello, non rende lo stesso inammissibile, ma costituisce solo eccezione nuova al diritto azionato dalla convenuta in riconvenzionale e, come tale, poteva esser proposta anche per la prima volta in sede di gravame di merito (v. Cass. Π. 11861/98). Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 2051 C.C. ed ai vizi motivazionali ad essa collegati, premesso che il proprietario risponde del danno cagionato dalla cosa che ha in custodia sempre che l'evento di danno sia stato causato da dinamismo intrinseco della "res", ovvero per 16 l'insorgenza di agenti causali esterni "prevedibili", ha osservato la Corte romana, nel respingere la riconvenzionale della EL, come nella specie era pacifico che il crollo del manufatto della predetta era dipeso dalla frana del sovrastante terreno e che la eziologia del fenomeno non era riferibile ad una condotta colpevole, negligente od omissiva della SC, ma a cause (piogge di eccezionale intensitànaturali che е causato 10 smottamento del terreno avevano н discosceso) ovvero а possibili responsabilità terzi (ente proprietario della strada) come sembrava emergere dalla documentazione prodotta in giudizio. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nell'ambito della corretta applicazione della norma che la ricorrente assume violata, costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla esclusione della responsabilità della SC, stante l'accertata esistenza di fattori esterni presentanti i caratteri del fortuito (v. Cass. n. 12307/98 e, in termini, Cass. n. 5133/88 secondo cui possono integrare il caso fortuito precipitazioni imprevedibili о di eccezionale entità) non solo completo ed esauriente, ma altresì 17 sorretto da motivazione congrua, immune da vizi logici e pertanto incensurabile nell'attuale sede di legittimità. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di IN SC, delle spese del presente giudizio, che T 95 000 liquida in £. 129500, oltre a £.
3.000.000 per 100000 onorari. 350000 8067 6,00 Roma 23 novembre 2000. Il This Nante Alfade Mention extensos IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico Lelerico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Z6FEB. 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Roma IL RE C Registrate in 1127.11 .2004 eric 4 an 16557 186.76 CENTOTANTOSE : A6...) (euro Дадей 18