Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA2 68 / 02 Aula 'B' IN NOM DE OPOI TALIANO01 LA CORTE SUUREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 10208/99 Cron.3079 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere- Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere- Ud. 06/11/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TEKSID SPA, in persona del legale rappresentante pro domiciliato in ROMA VIAtempore, elettivamente ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONAMICO FRANCO, BORSOTTI G. PIETRO, giusta delega in atti;
-E ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA CARRIERE LUIGI, P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA 2001 DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato 4252 LESCA ADRIANO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 5565/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 02/11/98 R.G.N. 982/07; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Torino, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da LU RI nei confronti Teksid s.p.a. ai fini del computo A del premio aziendale di anzianità nel trattamento di fine rapporto. Precisava il Tribunale che tale emolumento, del quale la decisione impugnata aveva escluso la computabilità ritenendolo occasionale e la Società altrettanto sosteneva ritenendolo una dazione meramente liberale, aveva al contrario natura retributiva, sì da farlo ricadere nella previsione dell'art. 2120 c.c. , in quanto obbligatorio perché derivante da un uso aziendale invalso dal 1945 , coinvolgente la totalità dei lavoratori oltre che sistematicamente ripetuto nel tempo;
in quanto compenso determinato e corrispettivo trovando la sua radice nel rapporto di lavoro, senza che ad esso possa attribuirsi la funzione di un rimborso spese. Il Tribunale, d'altra parte, escludeva anche che tale compenso potesse considerarsi di carattere occasionale, maturando il diritto ad esso ripetutamente con il progredire della anzianità di servizio, né essendo imprevedibile o fortuito il raggiungimento delle condizioni che imponevano la sua erogazione. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la s.p.a. Teksid censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituito con controricorso l'intimato resistendo alle avversarie censure Motivi della decisione Con un articolato motivo deduce la società ricorrente l'erroneità della impugnata decisione che non ha considerato che il premio di fedeltà, il cui computo nella base di calcolo del t.f.r. è oggetto di controversia, trova causa in un atto di liberalità, così da doversi ritenere privo del carattere della corrispettività o della natura retributiva, oltre ad essere un compenso occasionale, non dovendosi pertanto considerare utile ai fini del computo nel trattamento di fine rapporto, secondo il disposto dell'art. 2120 c.c. Ritiene la Corte che i motivi di ricorso sono infondati e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. In particolare, se con l'espressione "liberalità" si vuol dire che si è dato un qualcosa che non era contrattualmente dovuto, si può anche essere d'accordo. Non love più, invece, quando questo qualcosa ha comunque il suo titolo nel rapporto di lavoro, sì che la liberalità non vi sarebbe stata se non vi fosse stato il rapporto: allora la prestazione, anche se unilaterale ha valore di corrispettivo, premiandosi con essa una progressiva anzianità di servizio la cui ragione è solo nel rapporto di lavoro. Quanto poi all'ulteriore profilo della censura, sul quale più si è insistito nel corso della discussione della causa, ovvero alla ritenuta occasionalità della prestazione, si ritiene che il Tribunale non ha sbagliato affatto nel considerarla non occasionale, perché non imprevedibile né fortuita, dovendosi vedere in queste espressioni i sinonimi conseguenziali delle modalità di erogazione stabilite dallo stesso datore di lavoro, che ne ha preventivamente fissato il quando e il quanto, cioè l'ha programmata, attribuendole il carattere di una prestazione continuativa. Per i motivi che precedono, la Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio in 171000 € 36,67), oltre a L. 750.000 per onorari (pana € 387,34). Così deciso in Roma il 6 novembre 2001 Il Cons. Est. Il Presidente ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Shill REGISTRO, E BA-OGINI SPESA, TASSA © DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 833 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 30 GEN. 2002 oggi, IL CANCELLIERTE Chill