Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8211 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
82 1 1 /0 1 POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Riscatto agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11928/99 Presidente Dott. Ugo FAVARA 13764/99 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron.18938 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Rel. Consigliere Rep. 961- Dott. Donato CALABRESE Ud. 20/02/01 - Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SEN TENZA Richlosta copin studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L LI RO, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO 18 GIU. 2001 TRIESTE 183, presso lo studio dell'avvocato VERSACE RAFFAELE, difesa dall'avvocato BONGIORNO ANTONIO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
ET RO, PI NI;
- intimati e sul 2° ricorso n° 13764/99 proposto da: ET RO, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso presso 357 dall'avvocato NI DE LUCA CARO, con studio in 98123 MESSINA VIA XXVII LUGLIO N°62, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale Richiesta Copia esecutiva dal Sig. DE CA per diritti L. 2 000+ nonchè
contro
OTT. 2001 LI RO, PI NI;
IL CANCELLIERE LIRE 2000 intimati CANCELLERIA avversO la sentenza n. 40/99 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 23/12/1998, depositata il 02/02/99; RG.510/94, BE753872 udita la relazione della causa svolta nella pubblica BE753873 BE753874 udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Donato BE753875 CALABRESE;
BE753867 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BE753868 Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso assorbito BE753869 per il rigetto del ricorso principale: Vincidentale condizionato. BE753870 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 23.11.1994 LIRE 2000 GL OS, assumendo di essere proprietaria colti- CANCELLERIA vatrice diretta di un fondo in agro di Alì Terme confi- nante con un fondo di proprietà di IS NI, da BC433748 questi venduto con atto trascritto il 14.7.1988 a Can- netti IE, in violazione del suo diritto di prela- BC433749 zione, conveniva venditore e acquirente dinanzi al Tri- BE131144 bunale di Messina per il riscatto del fondo stesso. BE131145 2 Costituitosi in giudizio, il AN eccepiva la dall'esercizio del riscatto, decadenza dell'attrice l'infondatezza della domanda;
in via riconven- nonché zionale chiedeva il rimborso delle somme sborsate ed il risarcimento dei danni. Rimaneva contumace l'altro con- venuto IS. Con sentenza del 29.9.1994 il Tribunale rigettava la domanda di riscatto per la mancata prova dei relati- vi requisiti. Rigettava inoltre la domanda riconvenzio- nale in quanto assorbita. La pronuncia, gravata in via principale dalla Gu- gliotta e incidentale dal AN, veniva confermata dalla Corte d'appello di Messina con sentenza del 2.2.1999. Pr Per la cassazione di tale sentenza GL rosa ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso, illustrato da memo- ria, AN IE, che ha anche proposto ricorso in- cidentale condizionato. L'altro intimato IS NI non ha svolto di- fese. MOTIVI DELLA DECISIONE Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti. Col primo mezzo del ricorso principale si denuncia, 3 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione ed er- ronea e falsa applicazione dell'art. 8 legge n. 590/1965 con l'art. 7 della legge n. 817/1971 e modifi- che ed integrazioni". La ricorrente deduce di avere di- mostrato documentalmente -contrariamente a quanto rite- nuto dalla Corte d'appello- la propria qualità di col- tivatrice diretta e gli altri requisiti legittimanti il suo diritto di prelazione e conseguente riscatto. Col secondo mezzo si denuncia "violazione ed erro- nea applicazione dell'obbligo di motivazione", ovvero "1 'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" "circa la valenza probatoria della proficua e piena do- cumentazione offerta in produzione". I due motivi, esaminabili congiuntamente per la connessione tra loro esistente, sono, oltre che inam- missibili, in quanto per il tramite della violazione di дем legge e del vizio di motivazione si tende al riesame del merito della controversia, infondati. La Corte territoriale, richiamati i requisiti ri- chiesti per l'utile esercizio del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto, ha ritenuto, in- fatti, che la documentazione prodotta dalla GL non era idonea ai fini dell'accoglimento della sua do- manda. In specie ha rilevato che la detta documentazio- ne concerneva esclusivamente la iscrizione della odier- 4 na ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti, soggiungendo che, anche a voler ritenere provata la qualità di colona della GL, la qualità stessa non dimostrava di per sé che costei provvedesse perso- nalmente da almeno un biennio alla coltivazione del fondo confinante, né vi era la prova circa precedenti alienazioni da parte sua e circa la capacità lavorativa di cui disponeva. La Corte di merito ha, così, dato conto delle ra- gioni del suo convincimento sulla inidoneità della do- cumentazione addotta, con motivazione sufficiente e corretta, cui parte ricorrente si limita a contrapporre dem una personale, soggettiva interpretazione dei documen- ti, di alcuni dei quali, peraltro, non precisa ritual- mente il contenuto. Ciò, per un verso, non concreta ef- fettivi vizi logici o giuridici della motivazione, po- sto che spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valuta- re le prove e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova e dovendo farsi consistere la violazione di legge nelle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni denunciate, e, per altro verso, viola il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassa- zione, dato che tale omessa precisazione o indicazione 5 non consente alla Corte il controllo di tale contenuto sulla base delle sole deduzioni nell'atto, alle cui la- cune non è possibile sopperire con indagini integrative (v., da ultimo, a questo proposito, Cass. n. 2327/2000, in motivaz.). Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, re- stando in tale pronuncia assorbito il ricorso inciden- tale condizionato del AN (col quale si ripropone domanda per il pagamento delle migliorie, degli importi P. erogati e delle spese sborsate e per il ristoro dei 10 danni subiti). Le spese del giudizio di Cassazione seguono le re- 2 den a corrico della ricorrente principale gole della soccombenza e sono liquidate, in favore del resistente, come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la ricorrente alle spese in favore del resistente Can- netti, liquidate in L. 223,000 , oltre onorari, liquidati in L.
2.000.000. Così deciso, il 20.2.2001. 40000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ngo faraza 28000 IL CANCELLIERE C1 Depositat Giovanni Giambattista oggi, li 18 6 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista HOS 6