Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DI POPOLO, ALIATIO0 4 1 34/ 03 1 LA CORTE SUPLIMA SEZIONE PRIMA “CIVILE OPPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI LIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N, 22216/00 Dott. Angelo - Presidente CH_ECO Rel. Consigliere PROTO- Dott. Vincenzo Cron,9613 Dott. Giuseppe Vito Antonic MAGNO Consigliere BONOMO Consigliere Rep...1185 Dott. Massimo MACIOCE Consigliere ud.11/11/2002 Dott. Luigi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA SE RU CONCETTA 5NC, in persona de? legale rappresertante pro tempore, D EF NZ CARLA, elettivamente domiciliati in ROMA PTAZZA DI PIETRA 63, presso l'avvocato ENZO MARIA MARENGHI, che 71 rappresenta e di ende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti -
contro
TE LIO LA SE DI RU CONCETTA SNC, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente 2002 domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso IA CANCELLERIA 2022 CIVILE DELLA CORTE SUPREMA CASSAZIONE, rappresentato He e diico dall'avvocato ENRICO GIGLIO, giusta procura a margine do contzoricorso;
- controricorrente nonchè
contro
BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA SCRI in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DENZA 157 presso l'avvocal.o 3TESANO MASTROLILL, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO TEDESCHI, giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
IRRENC SFA CRA TEGIN' CREDITO COMMERCIALE LIO SAIF SPA, in Persona de_ Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VTA VITTORIC COLONNA 1B, presso 1'avvocato ELIO BENIGN. dall'avvocato ITALO BENIGNI, rappresentato a di feso giusta procura a margine del contraricorso;
controricorrente
contro
BANCA NAPOLI SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1168/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 11/05/00; udita La relazione della causa svolta nella pubb_ica udienza del 11/11/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo 2 ch PROTO;
udito por ricorrente, 1'Avvocato SATURNO, con dolega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
resistente, EL LI LA udito per 'AvvocaLo GIGLIO, cho ha chiesto il SAMBURCHISK, rigetto del ricorso o l'inammissibilità; waito per la resistente, BANCA POPOLARE 1RPINIA, 1'Avvocato TI DESCH , che ha chiesto il rigetto de] ricorso;
udito роз La resistente, TE LIO SAIF, ]'Avvoca_ BENIGNI ELIO con delega, che ha chiesto il rigctto del ricorso;
Procuratore 교 udito i l P.M. i:1 persona del Sostituto Generale Dot.l. Raffaelc PALMIERI che ha concluso Por 1'inammissibiiltà ex art. 325 c.p.c. del ricorso o in subordine dichiarare inammissibili Ovvero rigettare tutte le censure nel merito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Avellino con sentenza del 29 gen- naio 1992 dichiarò il fallimento de La Sambuchese di CO CE s.n.c., nonché dei soci CO Concet- ta, ST ND, IN CA, RI GE, e LO MI, in proprio. Con atti notificati il 18 e il 19 feobraio 1992 a società e i soci proposero opposizione avverso la sen- ch tenza dichiarativa di fallimento, convenendo in giudi- zio davanti allo stesso Iribunale curatore fallimen- i.are e i creditori istanti, e contestarono l'esistenza dello stato di insolvenza Е la correttezza deila moti- vazione adottata dal Tribunale sul punto. Costituitosi il contraddittorio, 11 Tribunalo, con sentenza de i 21 maggio 1996, rigetto l'opposizione e condarгo gi opponenti al pagamento delle spese proces- sual , ponendolo a carico della massa fallimentare. Avverso questa pronuncia proposera impugnazione in via principale i falliti, e in via incidentale la cura- tela fallimentare, che lamento 'erroncità della deci- sione nella parte in cui era stata posto a carico della Пassa "'onere delie spese sostenute dai creditori istanci nel giudizio di pposizione. Il Banco di Napoli, la Banca Popolare dell'Irpinia e il Credilo commerciale ir eno resisteltoro alle impugnazioni. Con sentenza 11 maggio 2000 la Corte territoriale riqett.o ]'appelic principale Cr in accoglimento dell'appello incidentale, condanno gli opponenti al pa- game to de] Le spese relative al giudizio di primo gra- do. Centre questa pronuncia la società Sambuchese di Ruoppo CE s.n.c., nonché De ST IN CA, in proprio e nella qualità di socia, hanno proposto ri- Comedi a n s. Prite..22216) ch corso per cassazione con due motivi. Cel primo motivo, denunciano violazione e falsa ap- plicazione dell'art.5 1. fall. e vizi di motivazione. [ ricorrenti consurano la sentenza impugnata per avere ritenuto esistente lo stalo di insolvenza della socie- Là, Donostante che La Sambuchese abbia contestato con specifica azione ie pretese dei creditori istanti Banca Popolare dell'Irpinia, Credito Commerciale Tir- reno Banco di Napoli), e abbia offerto di costituire (ed abbia poi effettivamente costituito un'ipozeca vo- lontaria condizionale a quanto sarebbe stato accertato in sede giudiziale. La Corte d'appello non avrebbe co- munque tenuto conto degli elementi probatori acquisiti ㅋ process0 €, in particolare, del rapporto di polizia giudiziaria sullo stato patrimoniale della società, e si sarebbe, invece, basata sulla c.t.u., del tutto con- traddittorio, e sulic stato passivo, erroneamente valu- tato perché corrispondente ad חני normale stato finan- ziario di una società operanto sui mercato. CoL secondo motivo lamentano che la sentenza impu- gnata ha accolto l'impugnazione incidentale del falli- mento La Sambuchese, malgrado la inanmissibilità por tardività dell'impugnazione stessa, non concernendo es- sa lo stesso capo impugnato in via principale, e pe ri- levano comunque 1'infondatezza, in quanto le spese 50- LE di Ci cloue est. V.Rulu (rm.22216) 5 stanate dal creditore istante nel giudizio di opposi- zione dovrebbero rimanere a carico dello stesso credi- tore procedente. Hanno resistito cor controricorso la curatela del fallimento Bai s.p.a., nonché l curatore del Falli- ment.c La Sambuchese S.A.C. di CO CE, di Je ST ND, di IN CA e di RI GE, e la Banca Popolare dell'Irpinia 5.c.r.
1. T 1. curatore del fallimento a Sambuchese 5.n.c. ha depositato memorie, nella quale ha rilevato la inammissibilità del ricorso per tardivi à. Motivi della decisione 1.In via pregiudiziale va dichiarata la inammissi- bilità del ricorso per scadenza del crmine stabilito dall'ar .325, secondo comma, c.p.c.7 Lermine decorren a norma del ar .326 0.0.C. dalla notificazione della sentenza impugnala. Nella fattispecie ja notificazione della sentenza della Corte d'appello ad istanza de fallimento La Sam- buchese, è, infatti, avvenuta, in data 8 settembre 2000 "nelle mani" dell'avvocato Leonida RI Gabriel- quale procuratore costituito de La Sambuchese s.n.c.. E risulta effettuata coreltamente, Пon rije- vando, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, La mancata notificazione nel domicilio Conte di coenziale est V.Proto 11.1.277161 6 Ich eletto (cfr., ex plurimis, Caas.S.U.16 febbraio 1976, febbraio 1990, 4537 16 giugno 1987, 1.5292; Cass. 26 n.1440; Cass.17 luglio 1999, n.7613). La nouitica del ricorso alla curatela fallimentare staza effettuata in da La 11 novembre 2000. Essa, quindi, è stata eseguita oltre il termine perentorin di sessanta giorni previsto a pena di decadenza.
2. Inammissibile à anche il controricorso del falli- rento SAIF 3.p.a., perché proposto da soggetto che non è stato parte nello pregresse fasi del giudizio, e nei cui confronti nessun rapporto processuale si è quindi Д mai costituito. Non leva che la SAIF allegh d es- : sersi resa cessionaria o tulte le ragioni creditorie del Credito Commerciale Tirreno, non essendo tale alle- gazione di per sé sufficiente a legit imare la sua par- tecipazione al giudizio in questa sede (cfr.Cess.7 mar zo 1996, n. 1815; Cass.1 rarzo 2000, n.2292 e Cass. 4 teobraio 2002, n.1418, ex plurimis).
3. Consegue, secondo il principio de la soccomicenza, la condanna dei ricorrenti al paçamento delle spese del giudizio di cassazione, de liquidarsi in favore del Fallimento La Sambuchese 5.n.c. c de la Banca Popolare de l'Irpinia, e non del fallimento Saif, il cui
contro
- ricorso à inammissibile.
P.Q.M.
Curto di cassazione est. V.Tolu (s. 22210) 7 RG. 22215/20 f La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudi- zio di legittimità; spese che liquida in euro 2.000,00 per onorari e in euro 67,14 per spese, a favore del fallimento La Sambuchese s.n.c. di CO CE & C. e di CO CE e De ST ND, IN CA e RI GE, e in euro 1.500,00 per onorari e in eu- ro 6197 per spese a favore della Banca Popolare dell'Irpinia. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il giorno 11 novembre 2002, in Roma. Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Grieco Vincer foto helo Vincenati C COATE CURT IL CANCELLIERE On ar 21 MAR 2003 ND Bianchi ANALLLIERE CARTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 13/8/2003 serie 4 al n. 29148 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricer Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.22216) 8