Sentenza 23 marzo 2005
Massime • 1
È configurabile l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. allorché l'accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato alla definitiva e piena disponibilità della cosa sottratta e, pertanto, espressione di maggiore criminosità desunta dalla dimostrata capacità di superare con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto e tale da giustificare una più severa risposta sanzionatoria. (Nella specie, l'aggravante è stata ritenuta sussistente in un caso, in cui il mezzo fraudolento era consistito nell'uso di pantaloncini elasticizzati indossati sotto l'abito per occultare immediatamente la merce sottratta in un supermercato).
Commentari • 2
- 1. Alle Sezioni unite una questione sul furto in supermercato aggravatoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Furto, mezzo fraudolento, aggravante, self service, merce, occultamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 15265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15265 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/03/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 717
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 049285/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE AN RY N. IL 17/08/1982;
2) ON RA N. IL 15/02/1969;
avverso SENTENZA del 17/10/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per rigetto dei ricorsi.
La Corte:
OSSERVA
In esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Pavia ha condannato MB NA MA e VO UR rispettivamente alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 104,00 di multa e di mesi 5 e gg. 10 di reclusione ed euro 120,00 di multa (pena sospesa nei confronti della sola MB), quali concorsualmente responsabili, fra loro e con soggetti minorenni, del furto di merci da un supermercato, delitto aggravato dalla pluralità delle persone e dall'uso di un mezzo fraudolento. Investita del gravame delle imputate, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha confermato i giudizi di colpevolezza.
A mezzo del comune difensore, le imputate ricorrono per Cassazione, deducendo: 1) nullità per inosservanza di norma processuale, con rinvio alla celebrazione del dibattimento pure in assenza del difensore di fiducia legittimamente impedito per l'adesione (prontamente rappresentata al giudice), alla dichiarazione di astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere Penali;
2) erronea applicazione dell'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.; 3) manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno, nonché del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche in presenza di ridotta intensità del dolo, attestata dalla immediata restituzione della merce, e della precaria situazione economica e familiare. I ricorsi non possono trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo, infatti, la richiesta di rinvio per impedimento del difensore è stata rigettata sul rilievo che si trattava di giudizio da celebrare con rito camerale per il quale la presenza del difensore non era necessaria;
tale motivazione non forma oggetto di alcuna censura, sicché il motivo è, sotto questo profilo, inammissibile.
Il secondo motivo è infondato sia quanto all'aggravante del n. 5 cod. pen., correttamente ritenuta in ragione dell'accertata partecipazione al furto di ragazze minorenni (non rileva, ovviamente, che le stesse siano state separatamente giudicate), sia quanto a quella del n. 4 stesso codice, realizzatasi con l'impiego di pantaloncini elasticizzati indossati sotto l'abito quale luogo di immediato occultamento della merce prelevata;
accorgimento malizioso che, pur posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato alla definitiva e piena disponibilità della cosa, configura l'aggravante quale espressione di maggiore criminosità desunta dalla dimostrata capacità di superare con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto, e tale, pertanto, da giustificare una più severa risposta sanzionatoria (Cass. Sez. 2^, 21.10.1983/1.3.1984 n. 1862, Salines). Il terzo motivo, infine, si traduce nella richiesta di un nuovo apprezzamento della gravita del fatto - reso in sentenza con rinvio alla forma organizzata della condotta criminosa ed alle studiate modalità di occultamento della refurtiva - ovvero di un più favorevole giudizio di bilanciamento delle circostanze già tutte esaustivamente valutate dal giudice di merito sia quanto al danno, non particolarmente tenue (euro 473,92), sia quanto alla restituzione della merce (non spontanea ma imposta dal fermo delle imputate dopo che avevano superato la cassa tenendo celata la merce) sia infine, quanto alla precarietà delle condizioni economiche familiari (venendo evidenziato che il furto ha interessato prevalentemente beni non di prima necessità).
Il motivo, pertanto, si traduce nella richiesta di un nuovo giudizio tipicamente di merito;
richiesta non introducibile nella presente sede e, oltretutto, non rapportata alla motivazione della sentenza, nella quale risulta evidenziata non soltanto la gravità dell'episodio, realizzato in forma organizzata, ma anche gli specifici precedenti giudiziari (per la MB) e penali (per la VO), dimostrativi di una capacità a delinquere che non ha consentito modifiche meliorative del trattamento sanzionatorio comminato in primo grado (comunque, decisamente al di sotto della media edittale).
Al rigetto dei ricorsi consegue la solidale condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 22 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2005