Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 15265
CASS
Sentenza 23 marzo 2005

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È configurabile l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. allorché l'accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato alla definitiva e piena disponibilità della cosa sottratta e, pertanto, espressione di maggiore criminosità desunta dalla dimostrata capacità di superare con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto e tale da giustificare una più severa risposta sanzionatoria. (Nella specie, l'aggravante è stata ritenuta sussistente in un caso, in cui il mezzo fraudolento era consistito nell'uso di pantaloncini elasticizzati indossati sotto l'abito per occultare immediatamente la merce sottratta in un supermercato).

Commentari2

  • 1Alle Sezioni unite una questione sul furto in supermercato aggravato
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Furto, mezzo fraudolento, aggravante, self service, merce, occultamentoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 15265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15265
Data del deposito : 23 marzo 2005

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