Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2002, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
C.C. 61953 0 3 8 5 8 / 02 E REPUBBLICA ITALIANA 0 T 2 . S I R . G P . E D R L E . A SUPREMA DI CASSAZIONE L B D D Oggetto A I S T E A r N I T 1 E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 3 S R N 1 I E Rimberso E S A . T E N omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IRPER ILOR A M DELLI PRISCOLIDott. Mario Presidente- R.G.N. 20144/98 Consigliere Cron. 9011 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 19/06/01 - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA 61963 sul ricorso proposto da:
4. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
HOUSE SPA, in persona del legale SCOTLAND rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio SALVATORE, che la difende, dell'avvocato PETTINATO giusta delega in calce;
2001 1544 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 124/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 16/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato l'accoglimento delche ha chiesto CRISCUOLI, ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato PETTINATO, che ha chiesto il rigetto con condanna alle spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Scotland House s.p.a., ora Collezione grandi firme, ha chiesto al Centro Servizi il rimborso dei versamenti diretti risultanti a credito dal mod. 760/83 ed ha impugnato il silenzio dell'ufficio. La Commissione tributaria di primo grado ha accolto il ricorso e la Commissione Regionale ha confermato tale decisione, che era stata appellata dall'ufficio sul presupposto che l'interessato, con altro ricorso in data 16.10.1991 aveva formulato analoghe doglianze alla Commissione di primo grado, che aveva rigettato la domanda con sentenza resa dalla Sezione n.22 il 9.12.1993, e non impugnata. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. La società contribuente ha resistito con controricorso e con memoria. Motivi della decisione Con l'unico mezzo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento all'art. 360 n.3 c.p.c. poiché la Sezione n.22 della Commissione tributaria di Milano ha respinto un identico ricorso della Società sul presupposto che il rimborso era stato chiesto oltre il termine massimo di decadenza, per cui nella fattispecie vi era una preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla decisione testè citata. La società ha sostenuto che, successivamente ad un primo ricorso, ha presentato un secondo ricorso fuori termine alla Commissione tributaria, e che su questo secondo ricorso si è avuta la sentenza che ha accertato correttamente la decadenza, senza che il giudice fosse entrato nel merito del ricorso. Da qui ha concluso per il rigetto della domanda perché non si è verificata alcuna preclusione. Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e che nessuna preclusione derivante dal giudicato si è verificata. La Commissione tributaria di primo grado di Milano, Sez. 22°, si è limitata, infatti, a rilevare la tardività di un altro ricorso, senza entrare nel merito delle questioni. سلام پر Il ricorso per il quale vi è stata la pronunzia impugnata in questa sede è tempestivo e la causa che ci occupa non può essere influenzata affatto dal giudicato che si è formato relativamente a questioni di tardività di altro ricorso. Sussistono giusti motivi per compensarelespese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 19.6.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. rel. M i lli fuscoli Dr. Giuseppe Falcone E Dr. Mario Delli Priscali N O I Z A IL/CANCELLIERE C1 AR CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 AL CA I T A R T N S I G A E X . P R . L L D A A L D E D R E I A . T S T N N 1 E E D 3 S S 1 E I E . A T N A M