Sentenza 14 dicembre 2006
Massime • 1
Il principio della immutabilità del difensore di ufficio non si applica in caso di trasferimento del procedimento per competenza territoriale, in quanto scopo della difesa d'ufficio è l'effettività della difesa, che non è invece garantibile in caso di spostamento del procedimento in altro circondario o, addirittura, in altro distretto.
Commentario • 1
- 1. Difesa anche d'ufficio immutabile (Cass. 29317/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2006, n. 42442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42442 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/12/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3807
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 027767/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UL TO, ALIAS N. IL 06/03/1976;
avverso ORDINANZA del 20/06/2006 TRIBUNALE di PINEROLO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Cedrangolo chiedeva l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Pinerolo, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da UL TO, volta alla declaratoria di nullità della notifica dell'estratto contumaciale di una sentenza, rilevando che era avvenuta nei confronti del difensore d'ufficio ai sensi dell'art 161 c.p.p., in conseguenza della impossibilità ad eseguire la notifica nel domicilio eletto. La sostituzione del difensore d'ufficio era stata giustificata dal trasferimento del fascicolo da Torino a Pinerolo e quindi dalla necessità di nominare un difensore del foro competente. In relazione alle istanze di dichiarare la nullità della revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione e di concedere la restituzione in termini, dichiarava la propria incompetenza per materia. Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo:
- violazione dell'art. 97 c.p.p., in quanto il principio di immutabilità del difensore resiste anche al trasferimento del procedimento da un ufficio giudiziario ad un altro;
- violazione dell'art. 656 c.p.p., comma 5, in quanto competente a conoscere dell'istanza di revoca della revoca dell'ordine di sospensione della carcerazione è proprio il giudice dell'esecuzione e non il P.M.;
- violazione dell'art. 175 c.p.p., in quanto il Tribunale aveva omesso di trasmettere l'istanza al giudice ritenuto competente. La Corte ritiene di dover accogliere in parte il ricorso e disporre l'annullamento con rinvio. Il primo motivo non è fondato in quanto il principio della immutabilità del difensore d'ufficio, che può essere sostituito solo per giustificato motivo, non resiste al trasferimento di competenza per territorio del procedimento in quanto la difesa d'ufficio ha come scopo quella di garantire l'effettività della difesa e certamente non può essere garantita, se il procedimento viene inviato per competenza in altro circondario o addirittura in altro distretto. La disciplina della difesa d'ufficio è stata modificata con la L. n. 60 del 6 marzo 2001 che ha modificato l'art. 29 disp. att. c.p.p., nel senso di rendere automatica l'individuazione del difensore sulla base di elenchi gestiti informaticamente e creati per ordini forensi competenti. In merito esiste un unico orientamento contrario (Sez. 6^, 26 maggio 1997 n. 7337, rv. 209744) che afferma l'immutabilità del difensore anche a seguito di trasferimento per competenza ad altra autorità giudiziaria in quanto il trasferimento non implica caducazione della nomina, ma se tale principio da un punto di vista formale è condivisibile, contrasta con lo spirito che presiede alla disciplina della difesa d'ufficio improntata al principio della effettività. Nel caso di specie poi il nuovo difensore d'ufficio ha assistito l'indagato per tutte le fasi processuali fino alla sentenza divenuta definitiva e pertanto correttamente a lui è stato notificato l'estratto della sentenza contumaciale. Gli altri motivi di ricorso debbono invece essere accolti in quanto, da un lato, è competente il giudice dell'esecuzione a conoscere delle istanze avanzate dal detenuto sulla revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena emesso dal P.M. e, dall'altro, è sempre il giudice dell'esecuzione investito ai sensi dell'art. 670 c.p.p. della contestazione del titolo esecutivo a doversi occupare della contemporanea richiesta di restituzione in termini.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pinerolo.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2006