Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 1
La controversia concernente gli indennizzi dovuti ai cittadini e alle imprese italiane per i pregiudizi subiti all'estero a norma della legge n. 16 del 1980, come modificata dalla legge n. 135 del 1985, è devoluta alla giurisdizione del giudice italiano, atteso che tali indennizzi, direttamente accordati dalle citate leggi nel concorso di circostanze predeterminate, vanno liquidati secondo parametri prefissati, perciò con esclusione di ogni valutazione discrezionale della P.A., chiamata soltanto ad effettuare una stima di carattere tecnico, ed essendo irrilevante - quanto alla natura della posizione giuridica dedotta - la circostanza che la domanda introduttiva del giudizio venga formulata in termini di impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'indennizzo, dato che tale provvedimento, non integrando esercizio di posizioni autoritative, non è idoneo a degradare od affievolire il diritto del danneggiato, e conseguentemente non tocca l'inerenza della controversia ad un diritto di credito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Andrea VELA - Primo Presidente -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT EN, TT AL, TT MA, IG DA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICOLAIS, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1580/94 del Tribunale amministrativo regionale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato CLEMENTE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso e dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo.
Con ricorso al T.A.R. per il Lazio del 27 dicembre 1993 UI OT e ID LO impugnavano gli atti mediante cui il Ministero del tesoro aveva respinto la loro istanza diretta ad ottenere l'indennizzo per la perdita in Tanzania di tutti i propri beni consistenti in una somma di denaro depositata in banca, in una quota di proprietà di un'azienda agricola e negli effetti personali. Il Ministero del tesoro, costituitosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a decidere la presente controversia, assumendo che la stessa era devoluta al giudice ordinario.
Con ricorso notificato il 28 febbraio 2000 RE, LE e RT OT, quali aventi causa di UI OT, e ID LO hanno proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la controversia appartiene al giudice amministrativo. Il Ministero del tesoro, con controricorso e memoria, ha chiesto l'affermazione di giurisdizione del giudice ordinario. Motivi della decisione.
I ricorrenti ritengono che la giurisdizione appartenga al giudice amministrativo per avere essi lamentato "la lesione, non del diritto all'indennizzo, ma dell'interesse legittimo al provvedimento che la Pubblica Amministrazione deve adottare nell'istanza di autorizzazione al beneficio di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n.16 e 5 aprile 1985, n. 135", soggiungono che il ricorso al T.A.R. è stato da loro introdotto anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994 n. 98, il cui art. 2, comma 4, devolve al giudice ordinario la cognizione delle controversie per i beni perduti dal cittadini italiani all'estero, ma tale norma non è retroattiva e non contempla i giudizi già incardinati davanti al giudice amministrativo.
La tesi esposta nell'istanza per regolamento di giurisdizione non può essere condivisa.
Queste Sezioni unite hanno più volte affermato (v., da ultimo, la sentenza 24 luglio 2000 n. 516, che ha ribadito l'orientamento in precedenza seguito da Sez. un. 16 maggio 1991 n. 5503 e 4 maggio 1991 n. 4941) che le controversie concernenti gli indennizzi dovuti ai cittadini e alle imprese italiane per i pregiudizi subiti all'estero a norma della legge n. 16 del 1980, come modificata dalla legge n. 135 del 1985, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinano,
considerato che tali indennizzi, direttamente accordati dalle citate leggi nel concorso di circostanze predeterminate, vanno liquidati secondo parametri prefissati, perciò con esclusione di ogni valutazione discrezionale dell'Amministrazione, chiamata soltanto ad effettuare una stima di carattere tecnico.
La domanda diretta a chiedere le dette indennità, cioè, fa valere posizioni di diritto soggettivo. Non influisce sulla natura della posizione giuridica dedotta in causa la circostanza che la domanda sia stata formulata in termini d'impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'indennizzo, dato che tale provvedimento non integra esercizio di posizioni autoritative, non è idoneo a degradare od affievolire il diritto del danneggiato, e conseguenzialmente non tocca l'inerenza della controversia ad un diritto di credito.
Sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, la giurisdizione sulla controversia instaurata dai ricorrenti per ottenere l'indennizzo per la perdita dei loro beni in Tanzania, in applicazione della legge n. 16/80, modificata dalla legge n. 135/85, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinano, anche a prescindere dal disposto dell'art., comma 2, della legge 29 gennaio 1994 n. 98 (approvata dopo l'inizio del giudizio davanti al T.A.R. per il Lazio).
In ordine alle spese processuali, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio davanti al T.A.R., in considerazione dell'iniziale incertezza, nel 1993, sull'individuazione della giurisdizione davanti a cui il giudizio andava proposto (il T.A.R. adito dai privati aveva, per esempio, affermato la propria giurisdizione nella stessa materia con la decisione 9 maggio 1991 n. 1075). Tale incertezza più non sussisteva quando i privati, nel 2000, hanno proposto il presente regolamento preventivo di giurisdizione (il Consiglio di Stato, per esempio, con la decisione 5 febbraio 1998 n. 208, aveva seguito l'orientamento di questa Corte), onde per le spese del giudizio di cassazione va applicato il criterio della soccombenza, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle relative spese, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinano. Compensa le spese del giudizio davanti al T.A.R. per il Lazio e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del Ministero intimato delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001