Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 184
CASS
Sentenza 10 maggio 2001

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La controversia concernente gli indennizzi dovuti ai cittadini e alle imprese italiane per i pregiudizi subiti all'estero a norma della legge n. 16 del 1980, come modificata dalla legge n. 135 del 1985, è devoluta alla giurisdizione del giudice italiano, atteso che tali indennizzi, direttamente accordati dalle citate leggi nel concorso di circostanze predeterminate, vanno liquidati secondo parametri prefissati, perciò con esclusione di ogni valutazione discrezionale della P.A., chiamata soltanto ad effettuare una stima di carattere tecnico, ed essendo irrilevante - quanto alla natura della posizione giuridica dedotta - la circostanza che la domanda introduttiva del giudizio venga formulata in termini di impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'indennizzo, dato che tale provvedimento, non integrando esercizio di posizioni autoritative, non è idoneo a degradare od affievolire il diritto del danneggiato, e conseguentemente non tocca l'inerenza della controversia ad un diritto di credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 184
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 184
    Data del deposito : 10 maggio 2001

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