Sentenza 11 novembre 2020
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Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza.
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- 1. Giudizio di esecuzione e diritto alla conoscenza del procedimento: riflessioni de iure condito e de iure condendoErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 luglio 2025
Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …
Leggi di più… - 2. Domicilio eletto durante il processo non vale in fase esecutiva (Cass. 40826/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2022
Presidente Tardio – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. C.D. ricorre avverso l'ordinanza del 27 gennaio 2022 del Tribunale di Perugia che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell' art. 168, comma 1, n. 1, c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione, precedentemente concesso dal Tribunale di Perugia con sentenza del 22 ottobre 2014, definitiva il 23 gennaio 2015, in ordine ai reati di resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 337 e 341 bis c.p.. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che C. , nel quinquennio dalla concessione del predetto beneficio, l'11 giugno 2015 aveva commesso i reati di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2020, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2020 |
Testo completo
00404-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE та Composta da Sent. n. 1463 Presidente - Giulio Sarno Gastone Andreazza -CC 11/11/2020 R.G.N.44349/2020 Stefano Corbetta -Relatore - 5378 Emanuela Gai Motivazione semplificata UB Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'ON GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/01/2020 del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. h RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena, concessa a GI D'ON con sentenza del Tribunale di Vigevano, sezione distaccata di Abbiategrasso, emessa il 19 dicembre 2006, irrevocabile in data 21 novembre 2008, per non aver provveduto alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, obbligo a cui era stata condizionata la concessione del beneficio.
2. Avverso l'indicata ordinanza GI D'ON, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, 127, comma 1, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Assume il ricorrente il difetto, nei suoi confronti, della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, che era stata tentata all'indirizzo di residenza in Milano, via Tortona n. 66, ma con esito negativo, avendo l'ufficiale giudiziario accertato che "da informazioni assunte in loco il destinatario risulta trasferito ad Abbiategrasso, Alzaia Naviglio Grande 70". Orbene, poiché la notifica non fu effettuata alla residenza e nemmeno venne tentata al nuovo indirizzo, né al difensore di ufficio ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen., ad avviso del ricorrente si è verificata una nullità di ordine generale e assolta, che travolge il provvedimento impugnato. Evidenzia, infine, il ricorrente che, con provvedimento del 20 febbraio 2020, il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha condonato la pena e nondimeno evidenzia il suo concreto interesse sia perché la sospensione condizionale della pena è istituto più favorevole, sia perché in ogni caso, l'indulto non ha coperto l'intera pena pecuniaria, inflitta nella misura di 18.000 euro di ammenda, residuando la pena di 8.000 euro.
3. Il ricorso è fondato.
4. Invero, dagli atti risulta che l'11 dicembre 2019 l'ufficiale giudiziario tentò di notificare l'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale al D'ON presso l'indirizzo di Milano, via Tortona n. 66, ciò che non fu possibile "in quanto da informazioni assunte in loco il destinatario risulta trasferito in Abbiategrasso, Alzaia Naviglio 70". Nondimeno, a quell'indirizzo non venne tentata alcuna notifica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale, che, quindi, non fu portata a conoscenza dell'interessato. h 2 5. A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015 - dep. 16/11/2015, Hoxha, Rv. 265235); tale nullità travolge perciò il provvedimento impugnato, che deve essere annullato senza rinvio perché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio.
6. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia. Così deciso il 11/11/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta Giulio Sarno صفا DEFOCITATAI PL - 8 GEN 2021 PERTO CANCELL 3